COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 98 Del 15/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1057 stagione 2015/16 nei confronti dei seguenti soggetti del Sig. SARTORI Valentino Presidente A.C.D. S.Vigilio Adria 1964 del Sig. DE BEI Stefano Calciatore A.C.D. S.Vigilio Adria 1964 del Sig. MATTA Christian Dirigente accompagnatore A.C.D. S.Vigilio Adria 1964 della Società A.C.D. S.Vigilio Adria 1964

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 98 Del 15/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1057 stagione 2015/16 nei confronti dei seguenti soggetti del Sig. SARTORI Valentino Presidente A.C.D. S.Vigilio Adria 1964 del Sig. DE BEI Stefano Calciatore A.C.D. S.Vigilio Adria 1964 del Sig. MATTA Christian Dirigente accompagnatore A.C.D. S.Vigilio Adria 1964 della Società A.C.D. S.Vigilio Adria 1964 La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 25/5/2016 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : Il Sig. SARTORI Valentino – Presidente A.C.D. S.Vigilio Adria 1964 “per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità imposti dall'art. 1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S.; art.39 delle N.O.I.F. e art. 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore DE BEI Stefano e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo dello stesso nel corso di n. 2 gare del Campionato di 2^ Categoria 2015/16 (vedi elenco contenuto nell’atto di deferimento della Procura Federale, tenuto conto che la terza gara S.Vigilio Adria-Turchese del 6/3/2016 ha causato la sanzione sportiva perdita della gara per 0-3, nonché sanzionati inoltre la dirigente accompagnatore e calciatore); Il Sig. DE BEI Stefano – Calciatore A.C.D. S.Vigilio Adria 1964 “per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità imposti dall’art.1 bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S., art. 39 delle N.O.l.F. e art. 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per aver egli disputato n. 2 gare del Campionato di 2^ Categoria 2015/16 (vedi elenco contenuto nell’atto di deferimento della Procura Federale) nelle fila della Soc. San Vigilio Adria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa (vedi elenco contenuto nell’atto di deferimento della Procura Federale, tenuto conto che la terza gara S.Vigilio Adria-Turchese del 6/3/2016 ha causato la sanzione sportiva perdita della gara per 0-3, nonché sanzionati inoltre la dirigente accompagnatore e calciatore)”; Il Sig. MATTA Christian – Dirigente accompagnatore A.C.D. S. Vigilio Adria 1964 “per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di n. 2 gare del Campionato di 2^ Categoria 2015/16 (vedi elenco contenuto nell’atto di deferimento della Procura Federale), in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore DE BEI Stefano sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”; La società A.C.D. S.Vigilio Adria 1964 “per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., dell'operato del proprio Presidente, del Calciatore innanzi citato e del Dirigente Accompagnatore”. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 14/6/2016. AI dibattimento del 14/6/2016 non si sono presentati, pur ritualmente convocati : il Sig. SARTORI Valentino Presidente A.C.D. S.Vigilio Adria 1964 il Sig. DE BEI Stefano Calciatore A.C.D. S.Vigilio Adria 1964 il Sig. MATTA Christian Dirigente accompagnatore A.C.D. S.Vigilio Adria 1964 la Società A.C.D. S.Vigilio Adria 1964. La Procura Federale della F.I.G.C. è stata rappresentata dal Dott. Salvatore SCIUTO. Il Rappresentante della Procura, Dott. Salvatore SCIUTO - assieme ai Componenti dell’odierno Collegio del Tribunale Territoriale, ha constatato l’assenza delle parti deferite; - successivamente, ha esposto brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo; - ha concluso il suo intervento proponendo i seguenti provvedimenti disciplinari : a carico del Sig. SARTORI Valentino Presidente A.C.D. S.Vigilio Adria 1964 : inibizione di n. 70 giorni a carico del Sig. DE BEI Stefano Calciatore A.C.D. S.Vigilio Adria 1964 : squalifica per n. 2 giornate di gara da scontarsi nel campionato di competenza a carico del Sig. MATTA Christian Dirigente accompagnatore A.C.D. S.Vigilio Adria 1964 : inibizione di n. 60 giorni a carico della Società A.C.D. S.Vigilio Adria 1964 : a) n. 2 punti di penalizzazione da scontare nel campionato di competenza della stagione sportiva 2016/2017; b) ammenda di € 300,00.= Il Tribunale Federale Territoriale - visti gli atti di accusa - sentito il rappresentante della Procura - valutate le sanzioni proposte dalla Procura della F.I.G.C. - ritenuti congrui i provvedimenti sopra indicati Dispone l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari : a carico del Sig. SARTORI Valentino : Presidente A.C.D. S.Vigilio Adria 1964 : inibizione di n. 70 giorni a carico del Sig. DE BEI Stefano : Calciatore A.C.D. S.Vigilio Adria 1964 : squalifica per n. 2 giornate di gara da scontarsi nel campionato di competenza a carico del Sig. MATTA Christian : Dirigente accompagnatore A.C.D. S.Vigilio Adria 1964 : inibizione di n. 60 giorni a carico della Società : A.C.D. S.Vigilio Adria 1964 : a) n. 2 punti di penalizzazione da scontare nel campionato di competenza della stagione sportiva 2016/2017; b) ammenda di € 300,00.=
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