CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 26 del 20/06/2016 – Liliana Pagliariccia/Federazione Italiana Sport Equestri

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 26 del 20/06/2016 – Liliana Pagliariccia/Federazione Italiana Sport Equestri IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE composta da Dante D’Alessio - Presidente Alfredo Storto Giovanni Iannini Laura Santoro - Componenti Cristina Mazzamauro - Relatrice ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. n. 9/2016, presentato, in data 21 marzo 2016, dalla Sig.ra Liliana Pagliariccia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudia Palmieri e Lorenzo Rocca; contro la Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), in persona del Presidente p.t., non costituitasi in giudizio; nonché contro la Procura Federale F.I.S.E., in persona del procuratore federale, non costituitasi in giudizio; avverso la decisione emanata dalla Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Sport Equestri il 16 febbraio 2016, nell’ambito del P.A. n. 15/15 (R.G. Trib. Fed. 31/15), pubblicata in data 17 febbraio 2016, con la quale la stessa rigettava l’appello promosso confermando la sentenza del Tribunale Federale che aveva applicato alla sig.ra Pagliariccia la sospensione per mesi sei dall’attività agonistica e da ogni carica o incarico federale e l’ammenda di € 2.000,00; viste le difese scritte e la documentazione prodotta; uditi, nell'udienza del 4 maggio 2016, l’avv. Claudia Palmieri, per la ricorrente, nonché i Procuratori Nazionali dello Sport, avv. Marco Ieradi e dott. Paolo Lupi, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta in udienza, ai sensi degli artt. 61, comma 3, e 59, comma 2, lett. b), del Codice della Giustizia Sportiva; udita, nella successiva camera di consiglio, la Relatrice, avv. Cristina Mazzamauro. Ritenuto in fatto 1.- Con atto di incolpazione del 23 giugno 2015 il Procuratore Federale deferiva al Tribunale Federale la sig.ra Liliana Pagliariccia per rispondere degli illeciti di cui agli artt. 1 e 8 del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Sport Equestri in relazione “alla condotta (…), nel periodo in cui era Presidente del Comitato FISE Abruzzo, gravemente contraria ai principi di correttezza, lealtà sportiva e trasparenza cui sono tenuti tutti i tesserati in violazione, quindi, delle norme previste dallo Statuto Federale e dalle norme di attuazione dello Statuto Federale, per aver in particolare: a) richiesto ed ottenuto dei rimborsi chilometrici non dovuti e/o non documentati; b) aver eseguito prelievi in contanti non giustificati; c) aver tenuto la contabilità del Comitato in maniera non corretta”. L’azione disciplinare originante il giudizio prendeva le mosse dall’esposto presentato, in data 9 settembre 2015, dal dott. Giovanni dell’Arciprete, Consigliere Regionale FISE Abruzzo, con riferimento ad alcune anomalie riscontrate in esito al lavoro svolto di revisione contabile effettuato dal Presidente del Comitato FISE Abruzzo, dott. Giulio Trevisan, al fine di stilare il bilancio dell’esercizio 2013, omesso dagli organi statutari allora competenti, ivi compresa la Pagliariccia (Presidente dimissionaria). 2.- Nell’ambito del giudizio dinanzi al Tribunale Federale, la sig.ra Pagliariccia: a) negava l’esistenza di incongruenze dell’attività contabile svolta, dispiegando argomentazioni a dimostrazione della bontà del proprio operato; b) allegava istanze formulate agli Uffici Federali FISE siti in Roma e al Comitato FISE Abruzzo, volte a ottenere copia di documentazione relativa alla vicenda; c) formulava istanza istruttoria al fine di acquisire la predetta documentazione e a instaurare prova per testi. Il Tribunale, all’esito dell’udienza del 14 settembre 2015, ritenuta la necessità di disporre misure istruttorie, incaricava il Comitato Regionale FISE Abruzzo di fornire la documentazione relativa all’attività dell’esercizio 2013, nella quale erano state riscontrate le anomalie contestate. Compiuta l’istruttoria, il Tribunale riteneva fondato il primo capo di imputazione poiché dalla documentazione in atti risultava che i rimborsi chilometrici chiesti ed ottenuti dall’incolpata non erano pedissequamente documentati e, in taluni casi, corrispondenti ad importi incongruenti. Respingeva, invece, il secondo capo di imputazione, relativo ai prelievi di denaro non giustificati, ritenendo la documentazione non idonea a supportare il relativo capo di deferimento. Il Tribunale, infine, rilevava la grave violazione degli obblighi di trasparenza e integrità da parte della Presidenza del Comitato Regionale nella tenuta della contabilità, data l’imprecisione e l’incompletezza delle ricevute, facendone discendere la fondatezza del terzo capo di imputazione. Il Tribunale concludeva, dunque, applicando la sospensione per mesi sei dall’attività agonistica e da ogni carica o incarico federale e l’ammenda di € 2.000,00. 3.– La sig.ra Pagliariccia proponeva appello dinanzi la Corte Federale di Appello, la quale, con decisione del 16 febbraio 2015, confermava la decisione del Tribunale Federale. 4.- L’odierna ricorrente ha proposto ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport deducendo i seguenti motivi di doglianza che possono così sintetizzarsi: a) le prove analizzate dai Giudici di merito sono insufficienti, irrilevanti ed inconferenti ai fini del decidere, dal che l’erroneità e/o l’illogicità e/o l’incoerenza e/o l’omessa motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, errata valutazione del Regolamento di Amministrazione e Contabilità FISE e dello Statuto, violazione dell’art. 21 del Regolamento di Giustizia FISE. Ragguagliando la normativa citata al periodo di presidenza (3.12.2012- 13.1.2013), la ricorrente denuncia l’illogicità dell’assunto riportato dalla Corte Federale posto che non avrebbe potuto stilare il bilancio di esercizio 2013. Con riferimento al primo capo di imputazione, la ricorrente ritiene che dalle risultanze documentali confluite in atti risulti chiaramente come nel corso del proprio mandato di Presidente del Comitato abbia sempre documentato le proprie spese. In particolare, con riferimento alla richiesta di rimborso chilometrico, la ricorrente ritiene sia del tutto evidente che la stessa sia frutto di un errore scusabile e/o colpa lieve, invitando il Collegio ad una valutazione dell’elemento soggettivo della propria condotta, quale elemento indispensabile per valutare un illecito disciplinare, nonché l’esiguità della somma rimborsata pari ad € 234,00. Circostanza, questa, che, a dire della ricorrente, avrebbe dovuto suggerire l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 9 del Codice di Giustizia, danno di particolare tenuità; b) con riferimento al secondo profilo di incolpazione, la ricorrente sostiene che gli organi di giustizia federale, in forza del giusto processo, avrebbero dovuto procedere ad acquisire i bilanci inviati in originale dal Comitato Regionale Abruzzo alla FISE e non limitarsi ad analizzare la documentazione in atti (copia assegni, ricevute, annotazioni) poiché del tutto irrilevante, non avendo il requisito di scritture contabili. Sotto il medesimo profilo, la ricorrente sostiene che la corretta applicazione del Regolamento di Amministrazione della FISE, nonché dei principi normativi espressi dagli artt. 2219 e 2214 c.c., avrebbe dovuto indurre i Giudici del merito a ritenere del tutto irrilevante la documentazione in atti in quanto non idonea a riconoscere fondato il secondo capo di imputazione (i.e. generale mancanza di trasparenza nella tenuta contabile); c) con memoria ex art. 60, quarto comma, del Codice di Giustizia Sportiva, la ricorrente chiede, oltre all’accoglimento del ricorso ed al conseguente annullamento della sentenza di condanna emessa dalla Corte Federale di Appello, l’acquisizione d’ufficio del fascicolo relativo al procedimento P.A. n. 15/15 (R.G. Trib. Fed. 31/15) svoltosi dinanzi gli organi di giustizia federale della FISE. La ricorrente chiede, altresì, l'acquisizione d'ufficio della seguente documentazione: 1) copia conforme di tutti i bilanci (trimestrali di cassa, semestrali e consuntivo 2012) inviati a firma della Pagliariccia dal 3.12.2012 al 13.11.2013 in qualità di presidente del Comitato Abruzzo in detto periodo di riferimento; 2) copia estratti conto banco posta periodo 3.12.2012 - 13.11.2013; 3) copia conforme dei verbali di delibera di approvazione del consiglio direttivo del Comitato Abruzzo dei predetti bilanci inviati dal 3.12.2012 al 13.11.2012; 4) copia conforme di tutte le relazioni redatte dal Revisore dei conti del Comitato Abruzzo, dott. Fabrizio Mosca, a corredo ed accompagnamento dei predetti bilanci (trimestrali di cassa, semestrali e consuntivo 2012) sottoscritti dalla Pagliariccia; 5) copia della documentazione consegnata dalla Pagliariccia personalmente al Segretario Barbera presso la sede nazionale e da questi protocollata nell'agosto 2013; 6) libro giornale periodo dal 3.12.2012 al 13.11.2013. 5.- All’udienza del 4 maggio 2016, sentito il difensore della ricorrente, nonché la Procura Generale dello Sport, il ricorso è passato in decisione. Considerato in diritto 6. – Ritiene il Collegio che il ricorso non possa ritenersi ammissibile. Nella sua principale funzione di organo di giustizia sportiva di ultimo grado, cui è demandata la cognizione dei ricorsi proposti nei confronti delle decisioni non altrimenti impugnabili in ambito federale, il Collegio di Garanzia dello Sport può essere adito nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 54, comma primo, del Codice di Giustizia Sportiva. Ne consegue che, qualora la decisione assunta dagli organi di Giustizia endofederale coinvolga questioni diverse da quelle tecnico sportive e/o disciplinari, l’ammissibilità del ricorso è condizionata alla proposizione dei motivi di impugnazione tassativamente elencati nell’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva e, pertanto, “(…) il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”; cioè a dire, per violazione delle disposizioni dettate dai regolamenti e codici delle Federazioni e dai Principi Generali della Giustizia Sportiva, oltre che per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. Al Collegio di Garanzia è, dunque, assegnata una funzione decisoria di natura impugnatoria limitata ad un sindacato di legittimità, equiparabile, mutatis mutandis, alla funzione esercitata dalla Corte di Cassazione nell’ambito dell’ordinario sistema processuale. Mentre davanti al Collegio di Garanzia non è possibile ricorrere per ottenere una ulteriore valutazione nel merito delle questioni già esaminate dagli organi della giustizia federale nel rispetto delle regole processuali e sostanziali. 7.- La sig.ra Pagliariccia, nel suo ricorso, ha diffusamente criticato la decisione impugnata assumendo – come si è precisato in fatto - che la Corte Federale di Appello (con riferimento ai due capi di incolpazione per i quali è stata sanzionata) ha male interpretato il materiale istruttorio acquisito nel giudizio, poiché la documentazione in questione non era costituita da scritture contabili, ed ha male interpretato le richieste di rimborso chilometrico, perché non ha valutato l’intenzionalità e l’elemento soggettivo, nonché l’esiguità del danno effettivamente arrecato. Trattatasi, quindi, di contestazioni e motivi che si risolvono in un’istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti che sono stati espressi dal Tribunale e dalla Corte Federale di Appello e, perciò, in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul merito della vicenda, che è estranea alla natura e alle finalità del giudizio che può essere proposto dinanzi al Collegio di Garanzia. In sintesi, il vizio proponibile davanti al Collegio di Garanzia non sussiste quando, come nel caso in esame, vi sia una mera difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della ricorrente sul valore e sul significato attribuiti agli elementi delibati. Trattasi, quindi, di contestazioni che afferiscono esclusivamente ai fatti denunciati dalla Procura Federale e che la ricorrente vorrebbe in questa sede che fossero ulteriormente esaminati, tra l’altro congiuntamente ad altra documentazione da acquisire, al fine di concludere con una diversa valutazione degli stessi. Ma tale indagine è preclusa, in virtù dei limiti dettati dal richiamato articolo 54 del Codice di Giustizia Sportiva, al Collegio di Garanzia dello Sport. 8. – In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla è dovuto per le spese tenuto conto della mancata costituzione in giudizio della FISE e/o della Procura Federale della FISE. P.Q.M. Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione Dichiara inammissibile il ricorso iscritto al n. R.G. 9/2016. Nulla per le spese. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 4 maggio 2016. Il Presidente F.to Dante D’Alessio La Relatrice F.to Cristina Mazzamauro Depositato in Roma in data 20 giugno 2016. Il Segretario F.to Alvio La Face
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