F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 13.06.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 378 del 21.06.2016 VERTENZA:all. (Gioacchino PRESTIGIACOMO/ ASD CITTA’ di CARINI ( 38/56 ) ARBITRI:sigg. Sara QUINTILIANI e Sergio FINCATTI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 13.06.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 378 del 21.06.2016 VERTENZA:all. (Gioacchino PRESTIGIACOMO/ ASD CITTA’ di CARINI ( 38/56 ) ARBITRI:sigg. Sara QUINTILIANI e Sergio FINCATTI Con ricorso datato 25 agosto 2015 e spedito a mezzo raccomandata A/R in data 2 settembre 2015, con l'assistenza del proprio legale Avv. Marco Sabato l'allenatore dilettante Gioacchino Prestigiacomo, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC con tessera n. 1 07472 ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore responsabile della conduzionc tecnica della prima squadra A.S.D. Città di Carini partecipante al Campionato Regionale di Promozione presso il C.R. Sicilia della L.N.D. a far data 1° Luglio 2014 e fino al 30 giugno 2015. Nel ricorso il tecnico ha precisato che, con accordo tipo del 21 agosto 2014 la A.S.D. Città di Carini si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento pari ad € 5.000.00. Con il ricorso in esame il Signor Prestigiacomo ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Citta di Carini di corrispondergli 1'importo di € 2.800,00 a titolo di rimborso spese, il tutto oltre interessi legali ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il Segretario del Collegio con lettera raccomandata del 20 aprile 2016, ricevuta dalla Società in data 2 maggio 2016, invitava la A.S.D. Città di Carini a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. La Società non faceva pervenire alcuna memoria nel termine ad essa assegnato.Il Comitato Regionale Sicilia L.N.D. su richiesta del 13 maggio 2016 da parte Segretario del Collegio Arbitrale con fax di risposta in data 17 maggio 2016 trasmetteva copia del contratto regolarmente depositato. Il Collegio, esaminata la documentazione in anti, considerato che l’allenatore Gioacchino Prestigiacomo ha svolto la sua attività di allenatore responsabile della conduzione tecnica della prima squadra della A.S.D. Citta di Carini partecipante al Campionato Regionale di Promozione presso il C.R. Sicilia della L.N.D nella Stagione Sportiva 2014/2015 dal 1° luglio 2014 e fino al 30 giugno 2015 e che la predetta società nulla ha controdedotto ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento, e PQM Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore Gioacchino Prestigiacomo e fa obbligo alla società A.S.D. Città di Carini di corrispondere allo stesso la somma complessiva di € 2.800.00 a saldo di quanto pattuito a titolo di residuo di premio di tesseramento annuale per la stagione sportiva 2014/2015 oltre agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 28.00. L’importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla é dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria, in difetto di prova del relativo danno come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini. modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 to comma 13 delle NOIF e del CGS.
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