F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 13.06.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 378 del 21.06.2016 VERTENZA: all. Domenico GIACOMARRO /SSD arl POTENZACALCIO (già F.C.D. ROSSOBLU POTENZA) ( 33/56) ARBITRI: sigg. Sara QUINTILIANI e Sergio FINCATTI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 13.06.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 378 del 21.06.2016 VERTENZA: all. Domenico GIACOMARRO /SSD arl POTENZACALCIO (già F.C.D. ROSSOBLU POTENZA) ( 33/56) ARBITRI: sigg. Sara QUINTILIANI e Sergio FINCATTI Con ricorso datato 3 agosto 2015 e spedito a mezzo raccomandata A/R in data 24 agosto 2015 l'allenatore professionista Uefa Pro Domenico Giacomarro, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC con tessera n. 30549, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della F.C.D. ROSSOBLU POTENZA, che ha in seguito mutato la propria denominazione in SSD srl POTENZA CALCIO, partecipante al campionato nazionale dilettanti serie D della L.N.D nella stagione sportiva 2014,12015 a decorrere dal 28 luglio 2014 e sino al 30 giugno 2015. Nel ricorso il tecnico ha precisato che, con scrittura privata del 18 agosto 2014 l’allora F.C.D. ROSSOBLU POTENZA si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento annuale pari ad € 25.000,00 da erogarsi in 10 rate mensili di eguale importo (€ 2.500,00 cadauna), scadenti alla fine di ogni mese a decorrere dal mese di agosto 2014. Il signor Giacomarro, nel ricorso in esame, comunicava di aver ricevuto dalla società la minor somma di € 10.100,00 rispetto a quanto pattuito.Con il ricorso in esame il Signor Giacomarro ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla SSD arl POTENZACALCIO (già F.C.D. ROSSOBLU POTENZA di corrispondergli l’importo di € 14.900,00 a titolo di residuo premio di tesseramento pattuito per la stagione sportiva 2014/2015 il tutto oltre interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il Segretario del Collegio con lettera raccomandata del 11 marzo 2016 ricevuta dalla società in data 18 marzo 2016 invitava la SSD arl Potenza Calcio a fornire le proprie controdeduzioni l’allenatore di replicare eventualmente alle stesse. Con lettera raccomandata del 24 marzo 2016 la SSD arl Potenza Calcio comunicava al Segretario di questo Collegio Arbitrale di non aver mai ricevuto copia del reclamo proposto dal signor Giacomarro, e pertanto richiedeva differimento del ternine per l'invio delle proprie controdeduzioni. Con lettera raccomandata del 30 marzo 2016 il Segretario del Collegio Arbitrale trasmetteva alla suddetta società il reclamo proposto dall'allenatore Giacomarro unitamente alla copia della documentazione ad esso allegata. La SSD arl Potenza Calcio, con comunicazione del 14 aprile 2016 consegnata il mezzo raccomandata A/R faceva pervenire le proprie controdeduzioni evidenziando che: Successivantente al contratto prodotto dall'allenatore, le parti avevano concluso un diverso accordo (prodotto dalla Società) nel quale il compenso globale annuo lordo era fissato in € 23.000,00; il Signor Giacomarro diversamente da quanto dal medesimo esposto, aveva ricevuto i seguenti pagamenti: un primo bonifico bancario del 28 ottobre 2014 per € 1 .500,00, un secondo bonifico bancario del 9 gennaio 2015 per € 2.300,00, un primo assegno bancario del 28 agosto 2014 per € 3.300,00, un secondo assegno bancario per 6.700,00, producendo estratti bancari e copie degli assegni menzionati: In data 22 giugno 2015 veniva comminata al Signor Giacomarro una sanzione disciplinare con applicazionc di una penale pari ad una mensilità, di cui produceva copia. I.a Società concludeva chiedendo dichiararsi la nullità o l’inefficacia dell'accordo prodotto dal Giacomarro in quanto derogatorio di altro accordo redatto sul modulo federale accertare l’avvenuta applicazione della penale pari ad € 2.300,00 irrogata al Giacomarro e per l effetto ridurre l'originario credito dallo stesso vantato ad € 20.700.00 lordi (pari ad € 1 5.939,00 netti secondo la vigente discipline fiscale) riconoscere l’avvenuto versamento in favore del Giacomarro dell'importo complessivo di € 13.800,00 e per l’effetto ridurre il quantum preteso da controparte ad € 2.139,00 netti, a fronte dei 1 4.900,00 richiesti. Successivantente con lettera raccomandata del 3 maggio 2106 il signor Giacomarro replicava alle deduzioni della società, eccependo in via preliminare la tardività delle stesse, in quarto presentate oltre il termine di 8 giomi previsto. Nel merito evidenziava l’infondatezza delle contestazioni avversarie, atteso che il diverso accordo prodotto dalla società era privo dell'indicazione della data di sottoscrizione e, pertanto, risultava impossibile definire con certezza che 1'accordo fosse successivo a quello datato 18 agosto 2014; che tale accordo privo di data certa non era stato depositato presso gli uffici del Dipartimento interregionale, mentre agli atti dello stesso risultava presente l’accordo datato 18 agosto 2014; che nel diverso accordo prodotto dalla società non erano previste neppure la scadenze dei pagamenti rateali, pertanto "il versamento sarebbe dovuto avvenire, inverosimilmente in unica soluzione"; che la stessa società effettuava un richiamo alla "clausola n. 4 del suddetto contratto, concernente la possibilità di irrogare sanzioni in conformità con le regole federali", ma tale indicazione non era prevista nel diverso accordo prodotto da controparte bensi nella scrittura datata 18 agosto 2014 e regolarmente depositata: che nel diverso accordo prodotto dalla società "all'importo determinato al punto 2a) pari ad € 23.000,00, dovrebbe, a ben guardare, aggiungersi quello ulteriore di cui al punto 2b) pari al riconoscimento di un rimborso spese limitato all'importo dell’indennità chilometrica pari ad un quinto della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri tra la residenza c/o domicilio dell'allenatore e il campo di gioco della società, nonché alle eventuali spese autostradali debitamente documentate, per ciascuna presenza in occasione di allenamenti, partite amichevoli o ufficiali"; che la società gli aveva corrisposto la sola somma di €10.100,00 in quarto l’ulteriore versamento effettuato mediante assegno bancario del 16.6.201 5 per € 6.700.00 risultava non accreditato, ed a sostegno della propria affermazione produceva dichiarazione sottoscritta dall'allora Presidente della F.C.D. Rossoblu Potenza Sig. Grignetti Antonio Francesco Roberto nonché prospetto gestione assegni rilasciato dalla Banca Apulia S.p.A. filiale di Potenza in data 29 aprile 2016 di cui risultava l’operazione eseguita correttamente annullo assegno": che, da ultimo la società riteneva di scomputare dalla somma dovuta all'allenatore l’importo corrispondente ad una mensilità derivante dalla irrogazione di una sanzione disciplinare, ma che detta sanzione era infondata e/o nulla in quanto mai irrogata al Giacomarro, come si evinceva dal testo del telegramma prodotto dalla stessa società; Il Dipartimento Interregionale L.N.D su richiesta del 11marzo 2016 da parte Segretario del Collegio Arbitrale. con lettera di risposta in data 14 marzo 2016 trasmetteva copia del contratto (datato 18 agosto 2014) regolarmentc depositato in data 3 settembre 2014. Il Collegio, esaminata l’ampia prospettazione in fatto e in diritto e la documentazione prodotta in atti dall'allenatore e dalla società considerato che l’allenatore Domenico Giacomarro ha svolto la sua attività di allenatore responsabile della conduzione tecnica della prima squadra della SSD a.r.l. POTENZA CALCIO (già F.C.D. ROSSOBLU POTENZA) nella stagione sportiva 2014/2015 e che la società non ha provato l'integrale adempimento delle proprie obbligazioni, ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento e PQM Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore Domenico Giacomarro e fa obbligo alla società SSD arl POTENZA CALCIO (già F.C.D. ROSSOBLU POTENZA) di corrispondere allo stesso la somma complessiva di € 14.900,00 a saldo residuo di quanto pattuito a titolo di premio di tesseramento annuale per la stagione sportiva 2014/2015 oltre agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 140.00. L’importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla é dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria, in difetto di prova del relativo danno come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva. Nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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