F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 13.06.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 378 del 21.06.2016 VERTENZA:all. Stefano LIQUIDATO/FONDI CALCIO srl (52/56) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Pasquale GIAMPAGLIA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 13.06.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 378 del 21.06.2016 VERTENZA:all. Stefano LIQUIDATO/FONDI CALCIO srl (52/56) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Pasquale GIAMPAGLIA Con ricorso del 18.09.2015 all'allenatore professionista Stefano LIQUIDATO, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della società FONDI CALCIO SRL il pagamento della somma di € 7.000,00 a saldo delle sue spettanze dovute per la Stagione Sportiva 2014/2015 oltre interessi di mora e al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il ricorrente allenatore nel precisare che con accordo economico sottoscritto dalle parti in data 08.09.2014, di cui ha allegato copia, la società Fondi Calcio srl per la conduzione tecnica della prima squadra. partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti – Serie D del Dipartimento lnterregionale della Lnd, per la stagione sportiva 2014/2015, si era impegnata a corrispondergli un conpenso annuo di € 10.000,00, da pagarsi in cinque rate di € 2.000,00 cadauna con scadcnre al 30.09.2014, 30.11.2014. 30.01.2015 30.03.2015 e 30.05.2015 e nonostante i vari solleciti esperiti nei contronti della società Fondi Calcio sri, di aver percepito solo € 3.000,00. Il ricorrente ha, inoltre, allegato in atti la copia della richiesta emissione tessera di tecnico del 08.08.2014 e la copia del modulo con il quale la società Fondi Calcio srl ha comunicato al Settore Tecnico delle Figc l’esonero del tecnico ricorrente datato 22.10.2014. Il Comitato Interregionale della L.N.D., su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che il contratto sottoscritto tra la società Fondi Calcio srl e l’'allenatore Liquidato Stefano relativanlente alla stagione sportiva 2014/2015, é stato depositato presso i loro Uffici in data 17.10.2014. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 20.04.2016, ha invitato la società Fondi Calcio srl a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico ad inviare eventualmente le proprie osservazioni alle stesse. La convenuta nulla ha ritenuto di contra dedurre. In ordine alla descrizione dei fatti sopra esposti ed anche in considerazione del silenzio della convenuta società il Collegio Arbitrale ritiene che il ricorso proposto dall'allenatore Stelano Liquidato é meritevole di accoglimento. Al ricorrente Stefano LIQUIDATO spettano € 7.000.00, a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015 oltre ad € 27,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 7.027.00. PQM Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della società Fondi Calcio srl di corrispondere all'allenatore Stefano Liquidato la somma di € 7.000,00, a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015 ed € 27.00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 7.027,00 fino all'effettivo soddisfo dovranno essere calcolati gli interessi che andranno a maturare. Nulla é dovuto per l’ invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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