F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 13.06.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 378 del 21.06.2016 VERTENZA:all. Sebastiano BONFIGLIO/ ASD NASITANA (56/56) ARBITRI: sigg.Pasquale GIAMPAGLIA e Mauro DALL’AGLIO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 13.06.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 378 del 21.06.2016 VERTENZA:all. Sebastiano BONFIGLIO/ ASD NASITANA (56/56) ARBITRI: sigg.Pasquale GIAMPAGLIA e Mauro DALL'AGLIO Con ricorso del 11.09.2015. il sig. Sebastiano BONFIGLIO , allenatore dilettante, regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., anche tramite il proprio legale, Avv. Pietro ALOSI, adiva queslo costituito Collegio Arbitrale ed esponeva di essere stato assunto in qualità di allenatore della prima squadra della A.S.D. NASITANA, partecipante al campionato di Prima Categoria Sicilia, relativamente alla stagione 2014/15. Nel ricorso spiegava che, con accordo economico datato 19.09.2014, la resistente si impegnava a corrispondere all'allenatore la somma di €5.000,00 quale premio di tesseramento annuale e di aver svolto l’incarico fino alla sua naturale scadenza fissata al 30.06.2015. Il ricorrente lamentava di non aver percepito alcuna somma a titolo di premio di tesseramento dalla resistente e concludeva, quindi, chiedendo al Collegio Arbitrale di far obbligo alla A.S.D. NASITANA di provvedere al pagamento in suo favore della somma di € 5.000,00, oltre gli interessi legali maturati e maturandi fino al soddisfo. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 20.04.2016. provvedeva ad invitare la società resistente a fornire le proprie le deduzioni scritte e al ricorrente di controdedurre, ciascuno entro il proprio termine previsto. Il CR SICILIA I.ND, su richiesta inviata dal Segretario del Collegio Arbitrale in data 13.05.2016, trasmetteva comunicazione di risposta, in atti, nella quale specificava che l’accordo economico tra le parti era stato depositato, allegando copia dell'accordo. La resistente, pur ritualmcnte invitata, non riteneva di dover dedurre e rimaneva del tutto silente. Il Collegio, esaminato il ricorso, le richieste e conclusioni in esso contenute oltre la documentazione allegata a sostegno dello stesso e quella agli atti del procedimento, ritenendo la domanda meritevole di accoglimento. PQM accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società A.S.D. NASITANA di corrispondere al sig. Sebastiano BONFIGLIO, nella sua qualità, la somma di € 5.000.00 quale premio di tesseramen to dovutogli in forza dell'accordo economico prodotto, oltre ad € 35.00 quali interessi equitativamente calcolati per un ammontare complessivo di €.5.035,00, maggiorato al tasso legale fino alla data dell'effettivo soddisfo. l.a presente delibera é inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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