F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 13.06.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 378 del 21.06.2016 VERTENZA:all. Antonio DELL’OGLIO / ASD TERMOLI CALCIO 1920 ( 57/56) ARBITRI: sigg. Mauro DALL’AGLIO e Pasquale GIAMPAGLIA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 13.06.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 378 del 21.06.2016
VERTENZA:all. Antonio DELL’OGLIO / ASD TERMOLI CALCIO 1920
( 57/56)
ARBITRI: sigg. Mauro DALL’AGLIO e Pasquale GIAMPAGLIA
Con ricorso del 23/09/2015 l’'allenatore dilettante Uefa B Antonio Dell'Oglio, iscritto nei ruoli del S. T. della F.I.G.C..
ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della ASD TERMOLI CALCIO 1920
il pagamento di € 2.500,00 a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2014/2015, oltre agli interessi di
mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
Il tecnico assunto in qualità di allenatore in 2" della ASD TERMOLI CALCIO 1920 partecipante al Campionato di Serie D gir. F, ha allegato al ricorso la ricevuta della raccomandata A.R. inviata alla Società e copia dell'accordo tipo sottoscritto tra le parti il 27/02/2015 e non depositato, in quanto la normativa prevede l'obbligo del deposito solo per l’allenatore responsabile della conduzione della 1^ squadra. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale con raccomandata del 28/04/2016 ha invitato la ASD TERMOLI CALCIO 1920 ha fornire le proprie controdeduzioni e l’allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Da verifica effettuata sul sito di Poste italiane - Cerca Spedizioni - é emerso che la sopracitata raccomandata é rimasta in giacenza dal 3 maggio 2016 e la Società non ha provveduto al ritiro.
Il Collegio esaminata la documentazione agli atti e considerato che la Società nulla ha ritenuto di controderre, ritiene il ricorso meritevole di essere accolto PQM Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della ASD TERMOLI CALCIO 1920 al pagamento a favore dell'allenatore Antonio Dell'Oglio di € 2.500,00 a saldo del premio di
tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015 ed € 34.19 per interessi equitativamente calcolati per un totale di € 2.534,19 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo. Nulla é dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazlone monetaria in difetto di prova del relativo danno come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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