F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 13.06.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 378 del 21.06.2016 VERTENZA: all.Riccardo CHICO / USD GEMINI CALCIO (61/56) ARRITRI: sigg.Pasquale GIAMPAGLIA e Mauro DALL’AGLIO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 13.06.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 378 del 21.06.2016
VERTENZA: all.Riccardo CHICO / USD GEMINI CALCIO
(61/56)
ARRITRI: sigg.Pasquale GIAMPAGLIA e Mauro DALL’AGLIO
Con ricorso del 05.10.2015, il sig. Riccardo CHICO, allenatore professionista Uefa A iscritto
nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., adiva questo costituito Collegio Arbitrale ed esponeva di essere stato assunto in qualità di allenatore della prima squadra della USD GEMINI CALCIO, partecipante al campionato di Eccellenza, relativamente alla stagione 2014/15. Nel ricorso spiegava che, con scrittura privata del 15.11.2014, a firma del legale rapp.te della predetta società, la stessa si impegnava a corrispondere all'allenatore € 7.500,00 quale premio di tesseramento annuale somma ripartita in n. 5 rate di € 1.500 cadauna. Il ricorrente lamentava la mancata corresponsione di € 4.000 e concludeva, quindi chiedendo al Collegio Arbitrale di far obbligo alla U.S.D. GEMINI CALCIO di provvedere al pagamento in suo favore della somma di € 4.000,00, oltre gli interessi di mora e il risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 22.04.2016. provvedeva ad invitare la società resistente a fornire le proprie le deduzioni scritte e al ricorrente di controdedurre, ciascuno entro il proprio termine previsto. Il CR SICILIA LND su richiesta inviata dal Segretario del Collegio Arbitrale in data 13.05.2016, trasmetteva comunicazione di risposta, in atti, nella quale specificava che l'accordo economico tra le parti era stato depositato, allegando copia dello stesso. La resistente pur ritualmente invitata, non riteneva di dover dedurre e rimaneva del tutto silente. Il Collegio, esaminato il ricorso, le richieste e conclusioni in esso contenute oltre la documentazione allegata a sostegno dello stesso e quella agli atti del procedimento, ritenendo la domanda meritevole di accoglimento, PQM accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società U.S.D. GEMINI CALCIO di corrispondere al sig. Riccardo CHICO, nella sua qualità, la somma di € 4.000 quale saldo del premio di tesseramento dovutogli in forza dell'accordo economico prodotto, oltre ad € 25.00 quali interessi equitativamente calcolati per un ammontare complessivo di € 4.025,00, maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell’effettivo soddisfo. Nulla é dovuto circa la richiesta di risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria in difetto di prova dell'effettivo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. La presente delibera é inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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