F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 13.06.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 378 del 21.06.2016 VERTENZA:all. Massimiliano NIEDDU / ASD FC TERGU PLUBIUM ( 70/56) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Geronimo CARDIA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 13.06.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 378 del 21.06.2016
VERTENZA:all. Massimiliano NIEDDU / ASD FC TERGU PLUBIUM
( 70/56)
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Geronimo CARDIA
Con ricorso del 26.10.2015, all'allenatore di base Uefa B Massimiliano NIEDDU, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della ASD FC TERGU PLUBIUM il pagamento della somma complessiva di € 4.905.10, a saldo delle sue spettanze dovute per lA stagione sportiva 2014/2015, oltre agli interessi agli interessi di mora. Nel ricorso l’allenatore nel precisare che con accordo economico sottoscritto dalle parti in data 23.07.2014, di cui ha allegato copia, la ASD FC TERGU PLUBIUM, per la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al Campionato di Promozione del Comitato Regionale Sardegna della lnd, per la stagione sportiva 2014/2015, si era impegnata a corrispondergli la somma di € 9.000,00, da pagarsi in otto rate di € 1.125,00 cadauna scadenti tutte al giorno 20 a partire dal mese di settembre 2014 e fino ad aprile 2015, al rimborso delle spese per i viaggi sostenuti dal suo domicilio ed il campo di gioco della società, oltre al premio di € 600.00 in caso di promozione di categoria. Il ricorrente ha allegato altresì, n. 3 copie di dichiarazioni attestanti la distanza tra Sassari e Tergu tra Sassari e Siniscola e tra Sassari e Orosei, lettera, datata 15.10.2014, di presa d'atto dell'esonero comunicatogli verhalmente il giorno 13.10.2014, con la dichiarazione di restare a disposizione della società fino al termine della stagione sportiva, copia del Comunicato Ufficiale pubblicato dal Comitato Regionale Sardegna della Lnd, n. 3 del 23.07.2015, in cui il Consiglio Direttivo ha incluso la società Tergo Plubium nel Campionato di Eccellenza, stagione sportiva 2015/2016, infine, copia del documento in cui é stato riportato il calcolo dell'indennità chilometrica a lui dovuta pari ad € 1.017.10. il Comitato Regionale Sardegna Della L.N.D., su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che in data 17.10.2014 é stato depositato il contratto sottoscritto dalle parti in questiote per la stagione sportiva 2014/2015.
La convenuta, con lettera raccomandala a/r del 6.11.2015, sottoscritta dal legale rappresentante sig. Mela Antonello, ha controdedotto sostenendo l'infondatezza del ricorso in quanto il ricorrente ha collaborato nella stagione sportiva 2013/2014 campionato di Prima Categoria, 2014/201 5 campionato di Promozione con la ASD FC TERGU matricola 933038, la quale ha ottemperato a quanta previsto in materia di accordi economici che prevedeva un massimale di € 7.000.00 per il campionato di Promozione ed € 5.000,00 per il campionato di Prima Categoria. Dall'esame di note contabili é risultato che il ricorrente ha riscosso la somma di € 12.000,00 nel periodo 2013/2015, vcrsati a mezzo assegni, ricevute pagate per cassa e bonifici. Circa la richiesta dell'indennità chilometrica prevista in accordo il legale rappresentante della società convenuta ha comunicato che non é dovuta perché già compresa nell'importo erogato di €
12.000,00 , qualsiasi somma aggiuntiva farebbe superare il quantum massimo erogahile stabilito dalle norme federali; inoltre, la richiesta del 1/5 del costo della benzina per i viaggi sostenuti dall'allenatore non può essere applicata nel caso in oggetto perché tale normativa é applicabile solo nel pubblico impiego. Il ricorrente alle controdeduzioni della società Tergu Plubium ha replicato sostenendo che la elencazione di pagamenti fatti dal legale rappresentantc della società non forniscono alcuna prova dell'avvenuto pagamento di somme in suo favore e che la contestazione dell’indennità chilometrica é priva di alcun riscontro giuridico e che il rimborso delle spese di viaggi sostenute da un allenatore ncll'esercizio delle sue funzioni é stato sancito dall'accordo tra la Lega Nazionale Dilettanti e dall'Associazione Italiana Allenatori di Calcio con la sottoscrizione di Protocollo di intesa. Il ricorrente ha, pertanto, ribadito il contenuto e le istanze di cui al ricorso introduttivo. Dalla letturra della documentazione in atti il Collegio Arbitrale ritiene il ricorso proposto dall'allenatore Nieddu Massimiliano meritevole di parziale accoglimento. La società nelle sue controdeduzioni non hafornito copie di documentazione attestanti i pagamenti di somme in favore del ricorrente Nieddu limitandosi solo ad una elencazione di presunti pagamenti che sarebbero avvenuti con l’emissione di assegni, ricevute per cassa e bonifici.
Non può essere accolta la tesi della non applicazionc del 1 /5 del costo della benzina in quanto ciò fa parte dell'accordo tra tra la Lnd e l'A.I.A.C. e, tra l’altro indicato al punto b) dell'accordo sottoscritto tra le parti in questione (accordo depositato presso it Comitato Regionale Sardegna in data 17.10.2014) del 23.07.2014. Considerato che nell’accordo economico sopra richiamato é stato previsto un premio di tesseramento annuale lordo di € 9.000.00 e non di € 7.000,00, come indicato nell'accordo economico tra la Lnd e l’ A.I.A.C., per la stagione sportiva 2014/2015, e di cui deve tenersi conto al ricorrente spettano ancora € 1.888,00 per premio di tesseramento (ha dichiarato di aver percepito la somma di € 5.112,00) oltre ad € 1.017.10 per rimborso di spese viaggi sostenuti per i trasferimenti dal suo domicilio a quello del campo di gioco della società, per un totale di € 2.905,10. A tale somma bisogna aggiungere € 10,00 per interessi equitativamente calcolati che portano la somma complessiva ad € 2.915, 10. PQM Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmcnte il ricorso e dichiara 1'obbligo della ASD FC TERGU PLUBIUM di corrispondere all'allenatore Massimiliano Nieddu la somma di € 2.905.10, di cui € 1.888,00 a saldo del premio di tesseramento, € 1.017,10 per rimborso spese viaggi per la stagione sportiva 2014/2015, oltre ad € 10,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 2.915 fino all'effettivo soddisfo dovranno essere calcolati gli interessi che andranno a maturare. Decide, altresì. di trasmettere gli atti alla Procura Federale per avere le parti: 1- pattuito in accordo un importo superiore al massimale previsto per la categoria, come da accordi tra L.N.D. e A.I.A.C.; 2- concordato nella sottoscrizione dell'accordo economico del 23.07.2014, un premio in caso di promozione in categoria superiore, premi non previsti nella fatttispecie. La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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