F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 13.06.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 378 del 21.06.2016 VERTENZA:all. Pasquale FERRARA / USD ROCCA DI CAPRILEONE (71/56) ARBITRI:sigg. Domenico CARRETTA e Sara QUINTILIANI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 13.06.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 378 del 21.06.2016
VERTENZA:all. Pasquale FERRARA / USD ROCCA DI CAPRILEONE
(71/56)
ARBITRI:sigg. Domenico CARRETTA e Sara QUINTILIANI
Con ricorso del 26.10.2015, all'allenatore di base Uefa B Pasquale FERRARA. iscritto nel ruolo del Settore Tecnico della F.I.G.C. ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della USD ROCCA DI CAPRILEONE il pagamento della somma complessiva di € 7.164,32 di cui € 2.000,00 a titolo di saldo del premio di tesseramento ed € 5.164.332 a titolo di rimborso spese di viaggi, dovute per la stagione sportiva 2014/2015, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle rispettive date di maturazione sino all'integrale soddisfo. Il ricorrente nel precisare che con accordo economico sottoscritto dalle parti in data 20.08.2014 di cui ha allegato copia, la U.S.D. Rocca di Caprileone. per la conduzione tecnica della prima squadra, partecipante al Campionato di Promozione del Comitato Regionale Sicilia della I.nd, per la stagione sportiva 2014/2015 si era impegnata a corrispondergli un compenso annuo di € 7.000.00, da pagarsi in cinque rate di € 1 .400,00 cadauna con scadenza al giorno 30 dei mesi di settembre e novemhre 2014 e gennaio marzo e maggio 2015, oltre al rimborso spese viaggi come per legge. L’ allenatore ha, altresì, allegato al ricorso la copia di richiesta emissione tessera di Tecnico, datato 21.08.2014 la copia della lettera, inviata alla U.S.U. Rocca di Caprileone, del 9.10.2015, con la quale ha richiesto il pagamento delle somme di cui è tuttora creditore e copia della distinta dei rimborsi spese sostenuti per gli spostamenti dal suo domicilio a quello del campo di gioco della società. Il Comitato Regionale Sicilia della L.N.D., su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha inviato la copia di "richiesta tesseramento e deposito contratto", del 20.09.2014, stagione sportiva 2014/2015, sottoscritta dalle parti in questione con l’indicazione di un compenso a titolo di rimborso spese di 7.000,00, la copia dell'accordo tipo,stagione sportiva 2014/2015, sottoscritto dal Presidente della U.S.U. Rocca di Caprileone e l'allenatore Ferrara Pasquale, in data 20.08.2014, con indicato in € 7.000.0 il premio di tesseramento annuale oltre al rimborso spese per indennità chitometrica ed la copia della tessera allenatore, stagione sportiva 2014/2015 relativa al tecnico Ferrara Pasquale. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 22.04.2015, ha invitato la U.S. D. Rocca di Caprileone a presentare, qualora lo ritenga opportune, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico ad inviare eventualntente le proprie osservazioni alle stesse. La convenuta ha controdedotto osservando che contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente l’accordo tra le parti, di cui ha allegato copia, prevedeva soltanto il pagamento della complessiva somma di € 7.000,00 (settemila) a titolo di rimborso spese e null'altro, mcntre il ricorrente nel ricorso ha dichiarato di volere non solo la somna di 7.000,00 come corrispettivo base, ma anche un rimborso spese in aggiunta. Considerato che non risulta che il ricorrente nel ricorso abbia contestato la validità del sopracitato contratto ne consegue che, in base alle clausole contrattuali concordati,l’unica somma che la società doveva all'allenatore erano € 7.000.00 e null'altro.
La società ha comunicato, ancora, che il ricorrente raggiungeva il campo di gioco con il treno e non con l'auto e che del tutto bonariamente provvedeva a pagare i biglietti ferroviari e di ciò ha allegato copia di un bonifico di € 1.020,00 emesso in data 3.09.2015, in favore del Bar Lo Presti Salvatore, titolare della biglietteria vicino alla stazione ferroviaria di Zappulla e pertanto anche per questo motivo nulla sarebbe dovuto per il rimborso spesa. La società ha inoltre, precisato che la società riconosce come unico importo dovuto al ricorrente la somma di € 7.000,00 e che ha già versato € 5.000,00 e che a ancora debitrice della somma di € 2.000,00, somma sempre offerta al ricorrente che lo stesso non ha voluto mai accettare preferendo adire il Collegio Arbitrale. Infine, la società ha comunicato di aver pagato il ricorrente ulteriori € 1.000,00 in data 7.10.2014 ma che suo malgrado non é nelle condizioni di poter dimostrare e che rinuncia a farla valere acccttando di pagare solo la somma di € 2.000,00 quale residuo saldo. Il ricorrente alle controdeduzioni della società ha replicato osservando di aver già prodotto il contratto stipulato per la stagione sportiva 2014/2015 nel quale erano previsti € 7000,00 oltre al rimborso spese chilometriche per 1'attività di allenatore. Il ricorrente inoltre ha contestato l'assunto della società circa i suoi spostamenti con il treno e non con la macchina così come ha contestato il bonifico bancario di € 1.020.00 emesso in favore del "Bar Lo Presti Salvatore" in data 8.09.2014 e riportante la causale "ABBONAMENTI F.S." in quanto effettuato in favore di un soggetto terzo in un periodo comunque riferibile alla stagione sportiva 2015/2016 e non già in quella per cui é causa, 2014/2015, e comunque avente una causale in alcun modo riferibile al ricorrente. Il ricorrente, infine,ha chiesto a questo Collegio Arbitrale di dichiarare che il legale rappresentante della U.S.U. Rocca di Caprileone venga obbligato al versamento in suo favore della somma complessiva di € 7.164,32, di cui € 2.000,00 per premio di tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015 ed € 5.164,32 a titolo di rimborso spese per indennità chilometrica, oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo. In ordine ai fatti sopra elencati il Collegio Arbitrale ritiene che il ricorso proposto dall'allenatore Pasquale Ferrara é meritevole di accoglimento.
Dalla documentazione richiesta e depositata presso il Comitato Regionale Sicilia della Lnd, inviata a mezzo fax in data
17.05.2016, risulta chiaramente che 1'accordo tipo tra la U.S.U. Rocca di Caprileone e l'allenatore Ferrara Pasquale a cui bisogna far riferimento é quello sottoscritto in data 20.08.2014, in cui e riportato al punto 2a) un premio di tesseramento per € 7.000,00 ed al punto 2b) un rimborso spese limitato all'importo dell’indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero del chilometri tra la residenza c/o domicilio dell'allenatore e il campo di gioco della società nonché alle eventuali spese autostradali debitamente documentate, per ciascuna presenza in occasione di allenamenti, partite amichevoli o ufficiali. Il documento avente per oggetto: "Richiesta tesseramento Allenatore e deposito contratto. Stagione sportiva 2014/2015", deve intendersi come nota accompagnamento dell'atto ufficiale che é appunto l'accordo tipo di cui sopra menzionato. In merito al bonifico bancario datato 8.09.2015. di € 1 .020,00; riportante la descrizione –ABBONAMENTI F.S. " intestato a certo Lo Presti Salvatore non può essere preso in esame in
quanto riferite a persona estranea alla controversia e, tra l'altro con data al di fuori della stagione sportiva 2014/2015.
Tanto premesso, al ricorrente spettano € 2.000,00, a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015,
oltre ad € 5.164,32 per spese di viaggi debitamente documentate, per una somma complessiva di € 7.164,32, oltre ad
€ 24,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 7.188.32. PQM Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso
e dichiara l'obbligo delle U.S.D. Rocca di Caprileone di corrispondere all'allenatore Pasquale Ferrara la somma di €
2.000,00, a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015, € 5.164.32 per spese di viaggi ed € 24,00
per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 7.188,32. fino all'effettivo soddisfo dovranno essere calcolati
gli interessi che andranno a maturare. Nulla è dovuto per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto
di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. La presente delibera é
inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni
dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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