F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 13.06.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 378 del 21.06.2016 VERTENZA:all. Massimo PEDRIALI / US THERMAI TEOLO ( 73/56) ARBITRI:sigg. Domenico CARRETTA e Sara QUINTILIANI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 13.06.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 378 del 21.06.2016
VERTENZA:all. Massimo PEDRIALI / US THERMAI TEOLO
( 73/56)
ARBITRI:sigg. Domenico CARRETTA e Sara QUINTILIANI
Con ricorso del 27.10.2015, all’ allenatore di base Uefa B Massimo PEDRIALI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della US THERMAI TEOLO il pagamento della somma di € 1 .600,00, a saldo delle sue spettanze dovute per la stagionc sportiva 2014/2015, oltre interessi di mora e al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Nel ricorso l’allenatore nel precisare che con accordo economico sottoscritto dalle parti in data 03.05.2015 di cui ha allegato copia. la US THERMAI TEOLO per la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti Serie D del Dipartimento Interregionale della Lnd, per la stagione sportiva 2014/2015, si era impegnata a corrispondergli la somma di € 1.600,00, da pagarsi in due rate di € 800,00 cadauna scadenti il 10.05.2015 e 1 0.06.2015. Il ricorrente, infine, ha chiesto di essere sentito ove opportune.
Il Dipartimento Interregionale della L.N.D., su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che il contratto sottoscritto dalle parti in questione relativamente alla stagione spoitiva 2014/2015, é stato depositato.
Con raccomandata del 22.04.2016, la Scgreteria di questo Collegio Arbitrale ha invitato la US THERMAI TEOLO idi presentare, qualora lo ritenga opportune, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico ad inviare eventualmente le proprie osservazioni alle stesse. La convenuta, con lettera raccomandata a/r del 9.05.2016, sottoscritta dal legale rappresentante sig. Maistrello Pierluigi, ha controdedotto trasmettendo originali di pagamento effettuati a mezzo on baking a favore dell’allenatore, precisando che con 1’ ultimo versamento di € 800,00 si è provveduto a saldare quanto complessivamente dovuto.
In ordine ai fatti sopra descritti ed avendo la società dato riscontro del saldo delle sue spettanze nei confronti del ricorrente allenatore, ritiene il ricorso non accettabile. PQM il Collegio Arbitrale respinge il ricorso prodotto dall'allenatore Pedriali Massimo avverso la US THERMAI TEOLO. La presente delibera é inappeltabile.
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