F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 13.06.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 378 del 21.06.2016 VERTENZA:all. Vincenzo CARBONELLA / A.S.D. OSTUNI 1945 ( 74/56) ARBITRI:sigg. Pasquale GIAMPAGLIA e Mauro DALL’AGLIO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 13.06.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 378 del 21.06.2016 VERTENZA:all. Vincenzo CARBONELLA / A.S.D. OSTUNI 1945 ( 74/56) ARBITRI:sigg. Pasquale GIAMPAGLIA e Mauro DALL’AGLIO Colt ricorso del 09.10.2015, it sig. Vincenzo CARBONELLA, allenatore dilettante di base 3^ catcgoria, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. matricola n. 22793. adiva questo coslituito Collcgio Arbitrale ed esponeva di essere stato tesserato in qualità di allenatore responsabile della prima squadra della A.S.D. OSTUNI 1945, partecipante al campionato di Eccellenza, Comitato Regionale Puglia. relativamente alla stagione 2014/15. Nel ricorso spiegava che, con accordo economico del 31.12.2014 a firma del legale rapp.tc della predetta società, la stessa si impegnava a corrispondere all'allenatore quale premio di tesseramento annuale, € 9.000.00 oltre al rimborso spese limitato all'importo dell’indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo del carburante moltiplicato per il numero dei chilometri tra la residenza del Tecnico ed il campo di gioco, dettagliatamente specificato e calcolato in complessivi € 4.021.00. allegando la copia dell'accordo economico. Il ricorrente prccisava che, alla data del ricorso, la resistente nulla aveva versato e concludeva, quindi, chiedendo al Collegio Arbitrale di far obbligo alla A.S.D. OSTUNI 1945 di provvedere al pagamento in suo favore della somma complessiva pari ad € 13.021,00 di cui € 9.000.00 quale premio di tesseramento €4.021,00 a titolo di rimborso spese, oltre gli interessi di mora e rivalutazione monetaria. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 22.04.2016, provvedeva ad invitare la società resistente a fornire le proprie le deduzioni senile e al ricorrcntc di controdedurre, ciascuno entro il proprio termine previsto. Il CR PUGLIA LND, su richiesta inviata dal Segretario del Collegio Arbitrale in data 13.05.2016. trasmetteva comunicazione di risposta, in alti, nella quale specificava che l'accordo economico tra le parti era stato depositato in data 08.01.2015, allegando copia dello stesso. La resistente, pur ritualmente invitata non avendo provveduto al ritiro della raccomandata innanzi richiamata come si evince dall’ allegata scheda scaricata dal sito di Poste Italiane, nulla ha contro dedotto. Il Collegio, esaminato il ricorso le richieste e conclusioni in esso contenute oltre la documentazione allegata a sostegno dello stesso e quella agli atti del procedimento, ritenendo la domanda meritevole di accoglimento PQM accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della società A.S.D. OSTUNI 1945 di corrispondere al sig. Vincenzo CARBONELLA , nella sua qualità, la somma di €13.021.00, di cui € 9.000,00 quale premio di tesseramento ed €4.021.00 a titolo di rinborso spese, it tutto in forza dell'accordo economico prodotto, oltre ad €44.00 quali interessi equitativamente calcolati per un annnontare complessivo di € 13.065.00 somma maggiorata, al tasso legale, fino alla data dell'effettivosoddisfo. Nulla é dovuto circa la richiesta di rivalulazione monetaria in difetto di prova dell'effettivo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. La presente delibera é inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto del termini modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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