F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 13.06.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 378 del 21.06.2016 VERTENZA: all. Antonio ALACQUA / NFC ORLANDINA ASD ( 39/56) ARBITRI: sigg. Sara QUINTILIANI e Sergio FINCATTI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 13.06.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 378 del 21.06.2016 VERTENZA: all. Antonio ALACQUA / NFC ORLANDINA ASD ( 39/56) ARBITRI: sigg. Sara QUINTILIANI e Sergio FINCATTI Con ricorso datato 25 agosto 2015 e spedito a mezzo raccomandata A/R in data 2 settembre 2015. con l’assistenza del proprio legale Avv. Marco Sabato, l'allenatore professionista di seconda categoria Uefa A Antonio Alacqua, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore responsabile della conduzione tecnica della prima squadra N.F.C. Orlandina A.S.D. partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti a far data 9 ottobre 2014 e fino al 12 novembre 2014, data di comunicazione del suo esonero da parte della Società. Nel ricorso il tecnico ha precisato che, con accordo tipo del 9 ottobre 2014 la N.F.C. Orlandina A.S.D. si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento annuale massimo lordo pari ad € 12.500,00 da corrispondersi in n. 8 rate mensili di importo di € 1.500,00 ciascuna quanto alle prime sette rate, e di € 2.000,00 quanto all’ultima rata, da versarsi alla fine di ogni mese, nonché un rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri tra la residenza e/o domicilio dell'allenatore e il campo di gioco della Società, nonché alle eventuali spese autostradali debitamente documentate, per ciascuna presenza in occasione di allenamenti partite amichevoli o ufficiali. Con il ricorso in esame il signor Alacqua ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla N.F.C. Orlandina A.S.D. di corrispondergli l’importo di € 12.500,00 a titolo di premio di tesseramento annuale pattuito, per i ratei mensili rispettivamente maturati dal 9 ottobre 2014 al 30 giugno 2015, oltre € 1.695.60 a titolo di rimborso spese per l'indennità chilometrica e spese autostradali come da tabella riepilogativa allegata al ricorso, il tutto oltre interessi legali ed oltre al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il Segretario del Collegio con lettera raccomandata del 20 aprile 2016, spedita in data 28 aprile 2016, non ritirata dalla Società e pertanto rimasta in giacenza presso il Centro Operativo Postale di Capo D'Orlando in Via Piave n. 128 sin dal 2 maggio 2016, invitava la N.F.C. Orlandina A.S.D. a fornire le proprie controdeduzioni e l’'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. La società non faceva pervenire alcuna memoria nel termine ad essa assegnato. Il Dipartimento interregionale, su richiesta del 13 maggio 2016 da parte del Segretario del Collegio Arbitrale con fax di risposta in data 19 maggio 2016 trasmetteva copia del contratto regolarmente depositato. Il Collegio, esaminata la documentazione in atti, considerato che l’allenatore Antonio Alacqua ha svolto la sua attività di allenatore responsahile della conduzione tecnica della prima squadra della N.F.C. Orlandina A.S.D. partecipante al Campionato di Serie D nella Stagione Sportiva 2014/2015 dal 9 ottobre 2014 e fino alla data dell'esonero intervenuto in data 12 novembre 2014, e che la predetta Società nulla ha controdedotto ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento, e PQM Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore Antonio Alacqua e fa obbligo alla società N.F.C. Orlandina A.S.D. di corrispondere allo stesso la somma complessiva di € 12.500,00 il saldo di quanto pattuito a titolo di premio di tesseramento annuale per la stagione sportiva 2014/2015, oltre € 1.695.60 a titolo di rimborso spese per indennità chilometrica e spese autostradali ed oltre agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 60,00. L’importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla é dovuto infine per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto nei termini modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 1 3 delle NOIF e del CGS.
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