F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 092/TFN del 30 Giugno 2016 (245) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SILVIO BARATTA (all’epoca dei fatti contestati dirigente addetto all’arbitro della Società US Salernitana 1919 Srl), Società US SALERNITANA 1919 Srl – (nota n. 12785/471 pf15- 16 AM/SP/ma dell’11.5.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 092/TFN del 30 Giugno 2016
(245) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SILVIO BARATTA (all’epoca dei fatti contestati dirigente addetto all’arbitro della Società US Salernitana 1919 Srl), Società US SALERNITANA 1919 Srl - (nota n. 12785/471 pf15- 16 AM/SP/ma dell’11.5.2016).
Con nota dell’11.5.2016 il Procuratore Federale ha deferito a questo Tribunale il Sig. Baratta Silvio, all’epoca dei fatti contestati Dirigente addetto all’arbitro della Società US Salernitana 1919, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 4, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, e la Società US Salernitana 1919 per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, coma 2, del CGS dei comportamenti ascritti al primo. Si contesta al Baratta, nella qualità, di avere, in data 20.11.2015, contattato telefonicamente il Sig. Aleandro Di Paolo, arbitro effettivo della gara Salernitana – Novaravalida per il Campionato di Serie B disputatasi il 15.11.2015, per fargli presente sia di un’asserita sparizione dagli spogliatoi riservati alla quaterna arbitrale dello Stadio “Arechi” di due asciugamani e di due paia di ciabatte (circostanza rimasta priva di riscontro) invitandolo a sentire sul punto i suoi Collaboratori perché per i suoi trascorsi di arbitro era a conoscenza che i “quarti ufficiali di Lega Pro” e gli “assistenti neo immessi” non “sapevano comportarsi”, sia di avere dissuaso i dirigenti della Salernitana, Sigg.ri Mezzaroma e Fabiani, dal preparare un dossier per il Sig. Stefano Farina, designatore degli arbitri, riguardo a presunti torti ricevuti durante l’attuale stagione sportiva dalla compagine campana, sia perché seccati dalla scomparsa degli indumenti (tali circostanze sono risultate non veridiche perché categoricamente smentite dai suddetti dirigenti che hanno affermato di non avere autorizzato chicchessia a fare una telefonata relativa al materiale non rinvenuto negli spogliatoi della quaterna arbitrale e soprattutto che non era in preparazione alcun dossier da inviare al designatore arbitrale per presunti torti subiti), così come meglio descritto nella parte motiva del deferimento. Secondo la ricostruzione della Procura Federale, peraltro, sarebbero rimaste prive di riscontro sia la circostanza afferente la sparizione del materiale dallo spogliatoio, sia l’intenzione della dirigenza societaria di predisporre un dossier sui presunti torti. I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive. Alla riunione del 23.6.2016 il rappresentante della Procura Federale, riportatosi agli atti del deferimento ha chiesto irrogarsi la sanzione della inibizione di mesi 6 (sei) e dell’ammenda di € 5.000,00 a carico di Baratta Silvio e dell’ammenda di € 5.000,00 a carico della US Salernitana 1919. Il difensore della US Salernitana 1919, dedotta la irrilevanza del contenuto del colloquio telefonico e, assunta la liceità di un eventuale esposto al designatore arbitrale, ha concluso per il proscioglimento della Società. Nessuno è comparso per Baratta Silvio. Il deferimento è fondato e va accolto. Dalla ricostruzione operata dalla Procura è emersa con certezza la circostanza che il Baratta abbia contattato telefonicamente il Sig. Di Paolo. Sul punto, oltre che la testimonianza del secondo, vi è anche l’ammissione del deferito. Ciò su cui le dichiarazioni rese non concordano, è il contenuto della telefonata o, meglio, il tono con cui sarebbero state fatte certe affermazioni, nonché l’intenzione del chiamante e le finalità dal medesimo perseguite. Vi è da dire, in primo luogo, che l’Assistente Arbitrale Del Giovane Stefano ed il quarto uomo Morreale Andrea, nel corso delle loro audizioni, hanno escluso che qualche componente della quaterna si sia o possa essersi appropriato di alcunché, mentre l’Osservatore Arbitrale designato non avrebbe notato nulla di strano. Per vero, anche i Sigg.ri Mezzaroma e Fabiani, rispettivamente Dirigente e Direttore Sportivo della Società, hanno escluso di essere a conoscenza della presunta sparizione del materiale, e negato l’intenzione di predisporre un dossier per il designatore Farina. Gli unici a parlare della sparizione di materiali sarebbero, pertanto, i magazzinieri Salvucci e Palladino, che ne avrebbero riferito poi al Baratta. In verità, pur non dovendosi in questa sede accertare se il materiale di che trattasi sia effettivamente sparito, in quanto la circostanza non è oggetto del deferimento, non può non evidenziarsi la stranezza del comportamento del Salvucci che, pur avendo dichiarato di essere responsabile del materiale direttamente nei confronti della Società, si sia limitato a parlarne dapprima con il suo collega Palladino e, successivamente, peraltro a distanza di qualche giorno, con il deferito Baratta che, per sua stessa ammissione, di certo non ricopre incarichi amministrativi. Resta dunque accertato che il Baratta, il giorno 20.11.2015, contattò telefonicamente il Di Paolo e che nel corso della telefonata gli riferì della presunta sparizione del materiale, nel contempo mettendolo in guardia dal comportamento dei componenti della quaterna, lasciando velatamente trapelare che la cosa non avrebbe avuto seguito soltanto grazie alla sua intercessione. Risulta accertato, altresì, che senza essere stato a tanto autorizzato da chicchessia, nel corso della medesima telefonata il Baratta lasciò intendere che in Società si era parlato di presunti torti subiti durante la stagione, ma che questo non avrebbe comportato la presentazione di alcun dossier, anche in questo caso, grazie alla sua intercessione. I fatti ascritti al Baratta Silvio, per le modalità ed i termini in cui si sono svolti, configurano una chiara ipotesi di violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 4, del CGS, secondo cui “le Società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento Federale, sono tenuti all’osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva” (comma 1), con “divieto di intrattenere rapporti di abitualità, o comunque finalizzati al conseguimento di vantaggi nell’ambito dell’attività sportiva, con i componenti degli Organi della giustizia sportiva e con gli associati dell’Associazione italiana arbitri (AIA)” (comma 4). Non va sottaciuto, infine, alla luce dei trascorsi sportivi del deferito, già arbitro a disposizione della CAN B, per questo motivo in possesso del recapito telefonico del Sig. Di Paolo, che al deferito non può non essere ben noto il particolare dovere di riservatezza cui sono tenuti gli arbitri di calcio a tutti i livelli, così come non può ignorare la rilevanza del ruolo di imparzialità che gli stessi sono chiamati a svolgere, sicché i fatti ascrittigli, così come dallo stesso riferito in sede di audizione, non possono relegarsi nell’ambito di una mera leggerezza ed imputarsi esclusivamente a superficialità. Dei fatti ascritti al proprio tesserato risponde a titolo oggettivo anche la Società US Salernitana 1919 Srl ex art. 4, comma 2 del CGS. Tenuto conto delle circostanze che inducono a ritenere rilevante per l’ordinamento Federale la violazione accertata, sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga la sanzione della inibizione di mesi 6 (sei) e dell’ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) a carico del Sig. Baratta Silvio e dell’ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) a carico della Società US Salernitana 1919 Srl.
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