LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N.190/DIV del 14.06.2016 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO GARA FOGGIA – PISA DEL 12 GIUGNO 2016 –
LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.190/DIV del 14.06.2016
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA FOGGIA - PISA DEL 12 GIUGNO 2016 –
Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali, o s s e r v a - che già prima dell’inizio della gara, all’ingresso in campo per il sopralluogo, i tesserati della società Pisa venivano fatti segno da parte dei sostenitori del Foggia di un fitto lancio di oggetti, in particolare di bottigliette d’acqua semipiene ed alcune anche piene, una delle quali colpiva un calciatore, senza conseguenze; - anche durante la fase di riscaldamento si ripeteva il lancio di vari oggetti fra i quali bottiglie di plastica piene d’acqua, una delle quali colpiva il preparatore atletico della società Pisa, senza conseguenze; - che al 20’ minuto del 2° tempo di gara si ripeteva l’ennesima volta, da parte dei sostenitori del Foggia, il lancio di bottigliette semipiene d’acqua sul terreno di gioco, tra le quali una bottiglietta piena che colpiva alla testa l’allenatore del Pisa che rimaneva stordito e necessitava di cure mediche; che tale ultima situazione generava uno stato di rissosa confusione tra i tesserati in campo, mentre i sostenitori del Foggia continuando nella loro attività di lancio facevano esplodere sul terreno di gioco un petardo nei pressi del portiere pisano, oltre al lancio di numerosi fumogeni sul terreno di gioco; - tale situazione costringeva l’arbitro a sospendere la gara per circa 10 minuti, durante i quali numerosi sostenitori del Foggia, dopo aver forzato un cancello invadevano il terreno di gioco prontamente respinti da addetti alla sicurezza e dalle forze dell’ordine; - al termine della gara, regolarmente ripresa e terminata, si assisteva ad un ulteriore lancio di bottigliette piene e semipiene d’acqua da parte dei sostenitori del Foggia, una delle quali colpiva un calciatore del Pisa che rientrava negli spogliatoi, con conseguente stordimento dello stesso, che necessitava di cure mediche; - che gli episodi sopra descritti costituiscono l’ultimo di una analoga, anche se meno grave, sequenza di eventi potenzialmente pericolosi per l’incolumità delle persone in campo, che questo Giudice Sportivo ha già sanzionato con provvedimenti di cui ai C.U nn. 47DIV del 13.10.2015, 74DIV del 17.11.2015, 83DIV del 01.12.2015, 90DIV del 15.12.2015, 105DIV del 12.01.2016, 109DIV del 19.01.2016, 121DIV DEL 02.02.2016, 125DIV del 09.02.2016, 130DIV del 16.02.2016, 133DIV del 23.02.2016, 138DIV del 01.03.2016, 148DIV del 23.03.2016, 156DIV del 05.04.2016, 163DIV del 26.04.2016, 177DIV del 16.5.2016; - che all’esito degli eventi qui descritti non può non rilevarsi come il regime sanzionatorio fin qui adottato si sia manifestato inadeguato, sia in funzione afflittiva che in funzione preventiva; - che pertanto dall’univoca e concordante descrizione degli eventi quali emergenti dagli atti ufficiali risulta accertata la responsabilità oggettiva della società in riferimento al comportamento dei propri sostenitori, ma anche la responsabilità diretta della società stessa, dimostratasi incapace durante l’intero Campionato di porre in essere la necessarie misure volte ad impedire che il reiterato comportamento dei propri sostenitori degenerasse nelle gravi ed intollerabili intemperanze qui descritte. - Tutto ciò premesso, d e l i b e r a - di infliggere alla società Foggia le seguenti sanzioni: a) ammenda di € 15.000.00 b) obbligo di disputare a porte chiuse le prime cinque gare interne nel Campionato della Stagione Sportiva 2016/2017. - di rimettere gli atti alla Lega Italiana Calcio Professionistico per quanto di competenza