CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 31 del 01/08/2016 – Paganese Calcio 1926 s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 31 del 01/08/2016 – Paganese Calcio 1926 s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE composto da Mario Sanino – Presidente Guido Cecinelli – Relatore Vito Branca Angelo Maietta Cesare San Mauro - Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE Nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 38/2016 presentato, in data 21 luglio 2016, dalla Società Paganese Calcio 1926 s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. prof. Astolfo Di Amato e dall’avv. prof. Alessio Di Amato; contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli; per l’annullamento del provvedimento del Consiglio Federale della FIGC, in data 19 luglio 2016, di cui al C.U. n.16/A, pubblicato in pari data, con il quale veniva respinto il ricorso della Paganese Calcio 1926 s.r.l. e, per l’effetto, non veniva concessa alla medesima società la Licenza Nazionale 2016/2017, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Divisione Unica – Lega Pro (stagione sportiva 2015/2016); viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, all’udienza del 28 luglio 2016, l’avv. prof. Alessio Di Amato per la ricorrente Paganese Calcio 1926 s.r.l.; gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli per l’intimata Federazione Italiana Giuoco Calcio, udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Guido Cecinelli. Ritenuto in fatto La Paganese Calcio 1926 s.r.l. impugnava il provvedimento emesso dal Consiglio Federale della F.I.G.C., in data 19 luglio 2016, di cui al Comunicato Ufficiale n. 16/A pubblicato in pari data, con il quale veniva respinta l’istanza dell’odierna ricorrente e, conseguentemente, non veniva concessa alla stessa la Licenza Nazionale 2016/2017, con esclusione dal Campionato di Divisione Unica – Lega Pro (stagione sportiva 2016-2017). Unitamente alla documentazione richiesta, la Paganese Calcio 1926 s.r.l. depositava l’istanza relativa ad una proposta di transazione fiscale, ex art. 182 ter L.F., all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno, relativamente al debito IVA per gli anni d’imposta 2008/2015 ed al debito IRAP per il periodo 2008/2009 e 2013/2014. La CO.VI.SO.C. non riteneva idonea la proposta di transazione fiscale, ex art.182 ter L.F., poiché “il relativo procedimento non risultava ancora perfezionato”; inoltre, contestava il mancato deposito della garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00 rilevando, altresì, che l’Autorità di vigilanza IVASS non aveva confermato la validità e l’efficacia della fideiussione rilasciata dalla NADEJA INSURANCE COMPANY, depositata in data 1 luglio 2016 presso la Lega Pro. In sede di ricorso alla CO.VI.SO.C, la Paganese Calcio 1926 s.r.l. rilevava di aver presentato, in data 2 dicembre 2015, all’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Salerno, l’istanza di transazione fiscale, ex art.182 ter L.F., e che l’Ufficio aveva emesso, in data 8 luglio 2016, un provvedimento di diniego alla transazione fiscale, impugnato avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno che, in data 14 luglio 2016, disponeva la sospensione del provvedimento sopra detto, subordinandola alla garanzia fideiussoria di € 70.000,00. La ricorrente provvedeva a stipulare detta fideiussione e la Commissione Tributaria rinviava il giudizio all’udienza del 14 settembre 2016. La F.I.G.C. non concedeva la Licenza Nazionale anche sul presupposto che la semplice pendenza di una lite non temeraria avanti gli organi della Giustizia Tributaria, relativamente al diniego della proposta transazione, non è idonea a fornire qualsiasi affidamento sulla fondatezza e carenza delle doglianze della Società, e non può imporre un successivo comportamento attivo all’Agenzia delle Entrate. Ancora la FIGC eccepiva la mancanza, allo stato, di una lite difettando l’esistenza di un’interazione contenziosa avente ad oggetto gli elementi costitutivi dell’obbligazione tributaria. La ricorrente eccepiva la “violazione ed erronea applicazione della disposizione di cui al Titolo 1), punto 1), lett. D, n. 6, del Sistema Licenze Nazionale 2016/2017 Lega Italiana Calcio Professionistico, pubblicato con C.U. n.368/A del 26 aprile 2016”, sulla circostanza della pendenza di una lite non temeraria sulla transazione fiscale, rilevando che il diniego a quest’ultima è impugnabile avanti il Giudice Tributario. Eccepiva, ancora, la ricorrente che l’esistenza della pendenza di una lite non temeraria con l’Agenzia delle Entrate permetteva l’iscrizione al Campionato equiparando la richiesta transazione fiscale alla pendenza di un giudizio relativo all’ottenimento della suddetta transazione. Si costituiva in giudizio la FIGC, con memoria depositata in data 22 luglio 2016, eccependo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. All’udienza del 28 luglio 2016, la difesa della ricorrente comunicava l’avvenuta sottoscrizione della transazione fiscale e la difesa della F.I.G.C., si opponeva al deposito della stessa perché fuori termine e perché di contenuto diverso dalla transazione già proposta. Le parti discutevano la controversia, ed il Collegio si riservava la decisione. Considerato in diritto Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Anche la comunicazione della sottoscrizione della transazione fiscale è elemento che conferma la sussistenza del debito. Infatti, alla data del 30 giugno 2016 (termine perentorio), devono risultare depositate, presso gli Uffici Federali, la prova del pagamento o la prova di una intervenuta transazione o rateazione dei debiti per giustificare l’esistenza di una “lite non temeraria”, ovvero, per la documentazione, entro il termine perentorio del 15 luglio 2015, alle ore 19,00. Solo una rateizzazione già accordata che, in ogni caso, riconosce l’an debeatur da parte della società contribuente, può avere valenza positiva circa le doglianze espresse. La Paganese Calcio presentava, entro il 30 giugno 2016, la domanda di ammissione al campionato, senza provare il possesso del requisito sub par I, lett. D, n. 6, del C.U. n. 368/A; la CO.VI.SO.C, in data 18 luglio 2016, rilevava il mancato adempimento in ordine al pagamento del debito IVA per gli anni dal 2008 al 2015 ed al pagamento del debito IRAP relativo ai periodi d’imposta dal 1 luglio 2008 al 30 giugno 2011. Il Collegio osserva che nell’Ordinamento Sportivo non può sussistere il regime della rateizzazione, in questo caso, ancora non stipulata con un accordo consacrato in atti formali (Alta Corte di Giustizia Sportiva, decisione n. 18/2011, Ravenna Calcio s.r.l./FIGC). Non risulta provato nel termine perentorio previsto dalla norma, il deposito dell’accordo transattivo stipulato con l’Agenzia delle Entrate, poiché agli atti risulta solo un’ipotesi di transazione rifiutata dall’Ufficio e, quindi, non idonea ad integrare la documentazione richiesta, entro i termini di legge. La sottoscrizione della transazione fiscale di contenuto diverso rispetto all’altra già proposta presuppone una nuova pronuncia, non richiesta, sul fatto nuovo diverso da quello di cui al ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, con la quale il Collegio dovrebbe giudicare nel merito della controversia, poiché, in ogni caso, al 15 luglio 2016 detto documento (nuovo) non era agli atti del giudizio. A tale proposito, il collegio osserva di essere un giudice di legittimità che non può giudicare il merito circa una fattispecie diversa da quella originaria. Inoltre, il Collegio rileva che nella fattispecie il thema decidendum è l’istanza tesa ad ottenere una transazione fiscale e non una rateizzazione del debito (tra l’altro esistente a far data dalla scorsa stagione). Con la rateizzazione il debito tributario è certo, mentre in caso di transazione fiscale, ex art.182 ter L.F., l’oggetto della lite è solo l’aspirazione formulata dal contribuente di ottenere uno “sconto” sulle somme debende. La decisione n. 31/2015 di questo Collegio a Sezioni Unite fondava il proprio convincimento sulla richiesta di rateizzazione, fattispecie diversa dalla transazione ex art.182 ter L.F., soggetta all’esercizio del potere discrezionale dell’Agenzia delle Entrate, che non può essere coartato dalla decisione della Commissione Tributaria in itinere. Inoltre, nella controversia dello scorso anno, interveniva medio tempore, l’accordo con la Equitalia Sud s.p.a. che definiva il contenzioso, mentre allo stato non sussiste alcuna proposta da parte del Concessionario alla riscossione. La transazione fiscale ex art. 182 ter L.F. è, invece, assimilabile alla disciplina dettata dall’art. 1965 c.c., concretizzandosi in un contratto con la libera adesione delle parti: orbene, la volontà negativa formulata dall’Agenzia delle Entrate non può, come sopra detto, essere coartata dalla Commissione Tributaria Provinciale nel giudizio pendente. Il Collegio osserva che, “trattandosi di una procedura di tipo ammissivo, regolata da una lex specialis”, i termini perentori previsti dalle norme federali non possono essere, per alcun motivo, superati, essenzialmente perché è necessario garantire sia la par condicio fra gli aspiranti all’ammissione, sia la puntuale formazione degli organici e l’esattezza della data di inizio del Campionato” (Alta Corte di Giustizia Sportiva, decisione n.17/2011, Atletico Roma/FIGC). Ancora osserva il Collegio che, in un procedimento di ammissione a competizioni sportive che prevedono un numero chiuso di partecipanti, non può essere concesso un termine ulteriore rispetto a quello fissato a pena di decadenza (Alta Corte di Giustizia Sportiva, decisione n. 3/2009, Pistoiese/FIGC). Il provvedimento impugnato mira, dunque, a consentire lo svolgimento del campionato con una lettura costituzionalmente orientata, che non può produrre risultati irragionevoli come quello di alterare la par condicio tra tutte le Società alle quali deve essere garantita la partecipazione alle competizioni sportive nel rispetto delle regole vigenti. Resta interdetto al Collegio di valutare gli altri elementi probatori, come l’esito di un futuro giudizio avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, allo stato incerto anche sui tempi di definizione e vertente solo sull’esecuzione e sulle modalità di un pagamento che è stato riconosciuto dovuto dalla stessa ricorrente. Né risulta dagli atti di causa, che la Società ricorrente abbia iniziato a pagare il debito rateizzato, pendente da oltre un anno. Osserva ancora il Collegio che la Circolare dell’Agenzia delle Entrate, N. 19/E del 6 maggio 2015, non permette, in combinato disposto con la sentenza n. 225 del 25 luglio 2014 della Corte Costituzionale, l’impugnabilità del diniego alla transazione. Sussistono validi motivi per compensare le spese del giudizio, vista la particolarità delle doglianze trattate. PQM Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 38/2016, presentato, in data 21 luglio 2016, dalla società Paganese Calcio 1926 s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) avverso il provvedimento emesso dal Consiglio Federale F.I.G.C., in data 19 Luglio 2016 (di cui al C.U. n. 16/A), pubblicato lo stesso giorno, con il quale è stato respinto il ricorso presentato dalla società ricorrente e, per l’effetto, non è stata concessa alla medesima società la Licenza Nazionale 2016/2017, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Divisione Unica – Lega Pro, per la stagione sportiva 2016/2017. Rigetta il ricorso. Spese compensate. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 28 luglio 2016. Il Presidente F.to Mario Sanino Il Relatore F.to Guido Cecinelli Depositato in Roma in data 1° agosto 2016. Il Segretario F.to Alvio La Face
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