CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 32 del 02/08/2016 – Andrea Messersì /Federazione Italiana Sport Equestri

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 32 del 02/08/2016 – Andrea Messersì /Federazione Italiana Sport Equestri IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE composta da Franco Frattini – Presidente Mario Sanino - Relatore Attilio Zimatore Massimo Zaccheo Dante D’Alessio - Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 7/2016, presentato, in data 9 marzo 2016, dal sig. Andrea Messersì, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Giardino; contro la Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), non costituitasi in giudizio; per l'impugnazione della decisione della Corte Federale d'Appello FISE del 12 febbraio 2016, che, nel confermare quanto statuito dal Tribunale Federale, ha comminato in capo al ricorrente la sanzione della sospensione per 30 giorni e l'ammenda pari ad € 500,00, per la violazione dell'art. 4, comma 4, del regolamento ECM, recante disposizioni relative ai trattamenti di urgenza, nonché delle disposizioni contenute nel paragrafo "generalità" del regolamento veterinario e delle disposizioni relative all'autorizzazione per l'uso di medicazioni non incluse nella Lista delle sostanze proibite del regolamento veterinario; viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell'udienza del 27 luglio 2016, l’avv. Vincenzo Giardino, per il ricorrente, sig. Andrea Messersì; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, Mario Sanino. Ritenuto in fatto Con atto di incolpazione del 17 dicembre 2014 Andrea Messersì veniva rimesso dal Sostituto Procuratore Federale avanti al Giudice Sportivo Nazionale, ai sensi degli artt. 13 e 15 del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Sport Equestri. Il deferimento avveniva a seguito della relazione della Signora Cristina Tobia, Chief Steward, la quale riferiva: “Durante la manifestazione Finale dei Campionati Italiani Giovani Cavalli, svoltasi ad Arezzo, dal 7 al 12 ottobre 2014, effettuando il controllo delle scuderie con la sig. Loretta Mangone, steward, durante la manifestazione, il giorno di venerdì 10 ottobre 2014, alle ore 6,50, nella fila 31 - box 88, trovano il sig. Andrea Messersì, pat. di 2 grado n. 000411/P, che iniettava in vena una sostanza al cavallo, avendo in mano anche un’altra siringa già vuota. Procedetti subito al sequestro del materiale e all’identificazione del cavallo, con la descrizione grafica, balzane, remolini ecc…, che risultò poi essere Exploit di San Patrignano, e chiamai immediatamente il presidente di giuria e il vet, che arrivarono immediatamente, restai davanti al box del cavallo fino all’arrivo dei vet dell’anti doping, che effettuarono il test a tutti i cavalli del cavaliere in questione”. La Procura Federale contestava al Sig. Andrea Messersì la violazione di alcune norme regolamentari e sostanzialmente delle disposizioni relative all’Autorizzazione per l’uso di medicazioni non incluse nella Lista delle Sostanze proibite del Regolamento Veterinario (pag. 46, punti 1, 5 e 6). Il Tribunale Federale, con decisione 11 maggio 2015, irrogava al Sig. Messersì la sospensione per 30 giorni e l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00), incaricando la Segreteria affinché comunicasse senza indugio il contenuto della decisione all’Ufficio del Procuratore Federale e al Sig. Messersì, curandone poi la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l’immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento di Giustizia. La decisione di primo grado attraverso un articolato ricorso veniva impugnata dal Sig. Messersì in data 28 maggio 2015. L’incolpato chiedeva alla Corte Federale di Appello, in via cautelare, di impedire l’esecuzione delle sanzioni e, nel merito, in via preliminare, di dichiarare estinto il procedimento, essendo stata la decisione di primo grado pronunciata in data successiva ai novanta giorni dal 17 dicembre 2014. La Corte Federale di Appello assumeva in decisione il giudizio nell’udienza del 23 luglio 2015; peraltro, la decisione veniva pubblicata il 12 febbraio 2016. Il ricorrente, assumendo l’intervenuta estinzione del giudizio per decorrenza dei termini (non essendo intervenuta decisione nei sessanta giorni dall’inizio del procedimento di appello), si rivolgeva anche alla Commissione Federale di Garanzia. Con provvedimento del 22 febbraio 2016, la Commissione Federale di Garanzia irrogava alla CFA la sanzione del richiamo, pronunciandosi “incidenter tantum” anche sulla applicabilità dei termini di decadenza alla fattispecie in oggetto e richiamandosi, all’uopo, al parere 1/2015 del Collegio di Garanzia. In conclusione, prima dell’attuale ricorso al Collegio di Garanzia erano intervenute due decisioni: una, della Corte di Appello, in data 12 febbraio 2016, che rigettava l’appello; l’altra, della Commissione Federale di Garanzia del 22 febbraio 2016, la quale riteneva che al procedimento di appello dovesse applicarsi il Regolamento di Giustizia vigente alla data di proposizione del ricorso e, nel contempo, censurava il comportamento dei componenti della Corte Federale di Appello. Il ricorso al Collegio di Garanzia avverso la decisione della Corte Federale di Appello si articolava su due argomenti: a) in primo luogo, perché non potrebbero trovare applicazione, nel caso in specie, né il Regolamento ECM né il Regolamento Veterinario, giacché la vitamina B non è ricompresa nell'elenco delle sostanze proibite dall'ECM (cosiddette Medicazioni Controllate) né la stessa è affine ad alcuna molecola riportata nel predetto elenco, mentre, d'altro canto, essa rientra nella categoria dei farmaci autorizzati previsti dal Regolamento Veterinario; b) in secondo luogo, perché la somministrazione della vitamina B sarebbe avvenuta al di fuori del lasso temporale entro il quale il Regolamento Veterinario stabilisce che possano effettuarsi i controlli antidoping e cioè “dal momento in cui il cavallo entra nell'area che ospita l'evento e fino alla sua fuoriuscita” (v. Reg. Veterinario - Modalità di prelievo e linee guida per le analisi EAD & ECM, punto 4), posto che il cavallo in questione era stato sottoposto al controllo il giorno 10 ottobre 2014, mentre l'evento al quale aveva partecipato, ossia il Campionato Italiano Giovani Cavalli di 5 anni, era terminato il giorno precedente, data nella quale lo stesso cavallo aveva disputato la sua ultima gara. Il procedimento veniva assegnato alla IV Sezione del Collegio di Garanzia che, peraltro (con decisione 4 maggio 2016), rimetteva gli atti alle Sezioni Unite ravvisandosi questioni di carattere generale che meritano la soluzione delle Sezioni Unite. Considerato in diritto Il Collegio di Garanzia osservava in via pregiudiziale che il Regolamento di Giustizia della FISE, oggi vigente ed entrato in vigore il 10 gennaio 2015, al Titolo V, recante “Disposizioni transitorie e finali” (art. 75, comma 3), prevede che “I procedimenti pendenti davanti agli Organi di Giustizia presso la Federazione al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni continuano in ogni caso a svolgersi in base a quelle previgenti”. La Sezione Consultiva di questo Collegio è stata chiamata a fornire parere in ordine al quesito circa l'individuazione temporale del momento in cui un procedimento possa dirsi “pendente”, con riferimento alla norma transitoria presente nel Nuovo Regolamento giurisdizionale della FIPAV (il cui contenuto è perfettamente sovrapponibile a quello dell'art. 75, comma 3, sopra citato). In tale occasione, il Collegio di Garanzia, con parere n. 1/2015, prot. n. 64/15, nell'intendimento di “dar forma ad una nozione univoca di 'pendenza del procedimento', codicisticamente orientata e inquadrata alla luce dei principi generali dell'ordinamento, nonché valevole anche per il futuro stante l'oggettività e l'assolutezza dei contenuti”, ha affermato che “l'applicazione delle norme previgenti all'entrata in vigore delle nuove disposizioni (...) debba essere limitata ai soli procedimenti pendenti dinanzi all'organo di giustizia federale e non ancora definiti”. In questo senso, la pendenza del procedimento deve essere interpretata come riferita al singolo grado di giudizio, e non già all'intero procedimento, dal suo incardinamento alla definizione con provvedimento non più impugnabile. Dunque, alla luce dei principi sopra espressi, correttamente la Corte Federale d'Appello F.I.S.E. ha ritenuto infondato il motivo di reclamo circa la avvenuta estinzione del procedimento, per superamento del termine stabilito dall'art. 56 del nuovo Regolamento di Giustizia, per il deposito della decisione nel giudizio di 1° grado, posto che a tale giudizio doveva continuare ad applicarsi la normativa previgente, che, nella specie, non prevedeva alcun termine decadenziale per tale adempimento. La Corte Federale d'Appello ha, invece, violato il disposto dell'art. 56, comma 2, del Regolamento di Giustizia F.I.S.E., là dove ha pronunciato la decisione di secondo grado oltre il termine di sessanta giorni ivi previsto, stante l'applicabilità in tale grado di giudizio della nuova normativa, giacché entrata in vigore prima della proposizione dell'atto di appello. Pertanto, il motivo riguardante l'avvenuta estinzione del procedimento, ex art. 56 del Regolamento di Giustizia FISE, limitatamente al secondo grado di giudizio, risulta fondato, dal momento che lo stesso art. 56 del Regolamento di Giustizia FISE, al comma 4, prevede che il mancato rispetto dei termini possa riferirsi anche ad uno soltanto dei due gradi di giudizio. Il Collegio di Garanzia dello Sport prende innanzitutto atto della opportuna censura disposta dalla Commissione di Garanzia ai componenti della Corte Federale di Appello. Quanto al merito si ritiene che nella specie sia da valutare, in via assolutamente preliminare ad ogni altra questione, il rilievo che la decisione della Corte Federale di Appello sia stata pubblicata a distanza di ben sei mesi dalla assunzione in decisione (23 luglio 2015). Con un deplorevole comportamento sono stati, quindi, disattesi i termini dettati dall’art. 56 del Regolamento di Giustizia. Il provvedimento, pertanto, non può non ritenersi estinto a causa dell’inspiegabile comportamento della Corte Federale di Appello. In tal senso, la censura del ricorrente appare fondata e il Collegio deve annullare senza rinvio la impugnata decisione. P.Q.M. Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata.. Nulla per le spese. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 27 luglio 2016. Il Presidente F.to Franco Frattini Il Relatore F.to Mario Sanino Depositato in Roma in data 2 agosto 2016. Il Segretario F.to Alvio La Face
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