CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 35 del 02/08/2016 – Aurora Pro Patria/Federazione Italiana Giuoco Calcio
CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 35 del 02/08/2016 – Aurora Pro Patria/Federazione Italiana Giuoco Calcio
IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE
composta da
Franco Frattini – Presidente
Mario Sanino - Relatore
Attilio Zimatore Massimo Zaccheo Dante D’Alessio - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 34/2016,
presentato, in data 7 luglio 2016, dalla Società Aurora Pro Patria 1919 s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Cesare Di Cintio;
contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli;
per l'impugnazione del C.U. n. 428/A del 7 giugno 2016, recante i "criteri e procedure per l'integrazione dei campionati professionistici 2016/2017", nella parte in cui, alla lettera D4, stabilisce che le società sanzionate per illecito sportivo e/o violazione del divieto di scommesse, nelle stagioni 2014/2015 e 2015/2016, e le società che, al momento della decisione sui ripescaggi, abbiano subito sanzione per illecito sportivo e/o per violazione del divieto di scommesse, da scontarsi nella stagione 2016/2017, saranno in ogni caso escluse dal ripescaggio; nonché nella parte in cui è prevista la corresponsione di un contributo straordinario, determinato nella somma di € 250.000,00, a carico di ogni società che ambisca al ripescaggio;
viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell'udienza del 27 luglio 2016, l’avv. Cesare Di Cintio, per la ricorrente, Aurora Pro Patria 1919 s.r.l.; gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, per la resistente FIGC;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, Mario Sanino.
Ritenuto in fatto
Con ricorso in data 7 luglio 2016 la Società Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. ha impugnato la delibera del Consiglio Federale CONI, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 428/A del 7 giugno 2016. Tale delibera ha stabilito “i criteri e procedure per l’integrazione degli organici dei campionati professionistici 2016/2017” e veniva impugnata nella parte in cui disponeva un trattamento punitivo per le squadre che avevano subito penalizzazione nel Campionato 2015/2016.
La delibera veniva anche impugnata nella parte in cui prevedeva la corresponsione per le società che ambiscono al ripescaggio di un contributo straordinario che, per quanto riguarda la Lega Pro, è stato determinato nella somma di € 250.000,00. Espone la ricorrente che, in data 4 novembre 2015, il Procuratore Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - la Società Aurora Pro Patria per rispondere “a titolo di responsabilità oggettiva” per due tipologie di incolpazione: i) per le condotte tenute dai tesserati del Club (ULIZIO Andrea, MELILLO Vincenzo, GEROLINO Aldo e TOSI Marco) nelle partite CREMONESE-PRO PATRIA del 15.12.2014, TORRES-PRO PATRIA del giorno 11 gennaio 2015 e PRO PATRIA-PAVIA del giorno 17 gennaio 2015; ii) per i fatti commessi dai presunti soci occulti (ULIZIO Mauro e CARLUCCIO Massimiliano) nelle partite MONZA-TORRES del 17.12.2014 e BASSANO-MONZA del 21.12.2014”.
Il Tribunale Federale rendeva nota la propria decisione con la pubblicazione del C.U. n. 48/TFN del giorno 1 febbraio 2016, con la quale applicava la sanzione di 7 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2015/2016. La suddetta decisione veniva impugnata avanti alla Corte Federale di Appello; in accoglimento dell’appello la sanzione era ridotta a 3 punti di penalizzazione da scontarsi nella stagione 2015/2016.
Al termine della stagione sportiva 2015/2016 l’Aurora Pro Patria retrocedeva.
In data 7 giugno 2016 veniva appunto pubblicata la delibera del Consiglio Federale della FIGC, con la quale venivano fissati i criteri prescelti dalla Federazione per l’integrazione degli organici dei campionati professionistici, nei termini delle ultime stagioni sportive, prevedendo la corresponsione di un contributo straordinario di € 250.00,00.
Alla luce di tali criteri, l’Aurora Pro Patria sarebbe esclusa dai ripescaggi per aver subito una penalizzazione per illecito sportivo durante la stagione 2015/2016; di qui appunto il ricorso proposto al Collegio di Garanzia dello Sport, con il quale si contestava anche – come detto – la determinazione del versamento di un contributo straordinario di € 250.000,00.
Si è costituita in giudizio la F.I.G.C. depositando memoria con la quale si contestava la inammissibilità e la infondatezza del ricorso. Considerato in diritto La ricorrente Aurora Pro Patria ritiene non legittima la delibera del Consiglio Federale e al riguardo espone un’elegante tesi che qui di seguito si sintetizza.
1 – Ogni anno, mediante delibera consiliare, la Federazione Italiana Giuoco Calcio stabilisce appositi criteri in base ai quali integrare gli organici dei campionati professionistici nel caso in cui, all’esito delle verifiche per il rilascio delle Licenze Nazionali per l’ammissione al relativo campionato, dovesse verificarsi l’ipotesi di vacanza di organico. Sulla scorta delle domande depositate viene stilata una classifica che tiene conto, non solo del risultato sportivo guadagnato all’esito del Campionato appena concluso, ma anche di altri criteri che fanno riferimento al bacino di utenza dei tifosi ed al passato storico del club. A ciascun parametro viene attribuito un punteggio; i punteggi vengono poi sommati e viene stilata una classifica.
Correttamente la ricorrente sottolinea che il ripescaggio prevede naturalmente che le società interessate abbiano i requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale, presupposto minimo ai fini della presentazione della domanda di ripescaggio. Una volta verificato il rispetto dei requisiti dettati dalle Licenze Nazionali viene quindi stilata una classifica finale e in base ad essa vengono individuati i club da ripescare, a partire dalla prima classificata e poi via via scorrendo la graduatoria, fino a giungere alla copertura dei posti vacanti. Sulla base dei criteri e delle procedure indicate, non tutte le società che compongono la graduatoria possono essere ripescate.
Il C.U. n. 428/A, infatti, prevede alcune situazioni in base alle quali alcuni club sono esclusi dal ripescaggio.
La presente impugnazione si riferisce, in particolare, al punto D4 del C.U. n. 428/A, secondo cui - come già anticipato - “le società che hanno subito sanzioni per illecito sportivo e/o per violazione del divieto di scommesse scontate nelle stagioni 2013/2014 e 2014/2015 nonché le società, che al momento della decisione sui ripescaggi, abbiano subito sanzione per illecito e/o per violazione del divieto di scommesse da scontarsi nella stagione 2015/2016 saranno computate ai soli fini della redazione della classifica finale, ma saranno in ogni caso escluse dal ripescaggio”.
Il punto D4 del C.U. n. 428/A prevede dunque l’esclusione dal ripescaggio delle società che hanno subito sanzioni per illecito sportivo. Ai sensi dell’art. 7 del C.G.S. della FIGC l’illecito sportivo si configura con: “il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo”.
Il citato articolo prosegue precisando che le società sono responsabili dei fatti di illecito sportivo e ne rispondono a titolo di responsabilità diretta o di responsabilità oggettiva o di responsabilità presunta. Ciò che la ricorrente contesta è la previsione al punto D4 di una generica esclusione di tutte le società che si sono rese “colpevoli” di illeciti sportivi (con conseguente determinazione di punti di penalizzazione), senza considerare che il coinvolgimento di una società in un procedimento disciplinare per illecito sportivo può avvenire per diversi titoli.
Dalla lettura dell’art. 7, comma 1, si evince – a dire della ricorrente – che la volontà del legislatore era quella di ricollegare il concetto di illecito ad un comportamento attivo, cosciente e volontario, tale da alterare il regolare svolgimento di un evento sportivo. In questi casi si contesta non il fatto che la Società agisca, ma il fatto che la società non agisca, omettendo di vigilare sul comportamento dei propri tesserati. L’istante è del parere che il comportamento del club, in questo caso, non costituisce un illecito in senso stretto, perché non si concretizza in un atto, non viene commesso e, soprattutto, non altera direttamente il risultato del match.
In tal caso la Società viene punita non tanto per aver commesso un illecito, ma per responsabilità oggettiva, ovvero per aver presuntivamente omesso di vigilare anche se tale omessa vigilanza non è neppure oggetto di indagini o di accertamento. Proprio con riferimento a questa ultima ipotesi, la ricorrente non manca di ricordare che ha subito la sanzione per responsabilità oggettiva a causa del comportamento di alcuni tesserati e presunti tali, che, agendo a danno del club ed eludendo ogni meccanismo di controllo posto in essere dalla Società, hanno commesso atti non conformi ai principi dell’ordinamento sportivo, ricorrendo in modo autonomo e del tutto slegato dal Club.
Gli illeciti che hanno penalizzato l’Aurora Pro Patria non solo si sono consumati a sua insaputa, ma anche in un solo mese di tempo e non hanno neppure comportato alcun vantaggio per il Club, il quale, anzi, ne è rimasto compromesso irrimediabilmente in termini sportivi. La Società ricorrente, quindi, pur avendo subito una condanna per illecito sportivo, ha subito una sanzione lieve, determinata dal suo comportamento esemplare in termini di repressione e prevenzione degli illeciti; mai avrebbe potuto evitare la condanna - nonostante le concrete misure messe in atto a sue spese - semplicemente perché le norme federali non prevedono tale eventualità.
2 – La tesi della ricorrente Aurora Pro Patria – pur essendo esposta con lucidi argomenti – non appare persuasiva. Ed in realtà la decisione con la quale la ricorrente è stata condannata è ormai consolidata. E la pronuncia di condanna non può ritersi superabile dal singolare argomento secondo il quale sarebbe stata ad essa imputata soltanto una responsabilità oggettiva e non sarebbe stata condannata per un comportamento contrario alle norme federali.
Anzi, il contesto di una pronuncia di condanna deve mantenere inalterata la sua finalità afflittiva.
Allo stato, nessuna norma consente di vanificare un provvedimento sanzionatorio che sia stato irrogato nei confronti di un soggetto ritenuto responsabile di un determinato evento.
Il ricorso quindi deve respingersi.
Per quanto concerne le critiche al contributo straordinario, devono conseguentemente ritenersi inammissibili in quanto non più pertinenti alla vicenda della ricorrente, che non può ritenersi ammessa al ripescaggio.
La delicatezza della questioni trattate consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite Respinge il ricorso.
Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 27 luglio 2016.
Il Presidente F.to Franco Frattini
Il Relatore F.to Mario Sanino
Depositato in Roma in data 2 agosto 2016.
Il Segretario F.to Alvio La Face