CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 36 del 02/08/2016 – Franco Fioretti/Federazione Italiana Giuoco Bridge
CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 36 del 02/08/2016 – Franco Fioretti/Federazione Italiana Giuoco Bridge
IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE composta da Dante D’Alessio - Presidente Giovanni Iannini Antonio Massimo Marra Alfredo Storto - Componenti Laura Santoro - Relatrice ha pronunciato la seguente ORDINANZA COLLEGIALE nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 30/2016, presentato, in data 12 giugno 2016, dal sig. Franco Fioretti (all'epoca dei fatti, Presidente del Comitato Regionale Campania della FIGB), rappresentato e difeso dall’avv. Giancarlo Fargnoli; contro la Federazione Italiana Giuoco Bridge (F.I.G.B.), rappresentata e difesa dall’avv. Marco Naddeo; per l'impugnazione della decisione della Corte Federale d'Appello FIGB n. 2/2016, pubblicata in data 1° giugno 2016, che, pronunciando su entrambi i capi di incolpazione ascritti al ricorrente, dai quali sono scaturiti due distinti procedimenti (n. 13/15 e n. 1/16), in parziale riforma della decisione di primo grado, ha irrogato la sanzione della sospensione per mesi 10, per l'asserita violazione dell'art. 48, c. 11, lett. a) e b), dello Statuto FIGB, relativamente al procedimento n. 13/15, a cui si aggiungono ulteriori giorni 40 di sospensione, per l'asserita violazione dell'art. 48, lett. c), del ripetuto Statuto, relativamente al procedimento n. 1/16; viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell'udienza del 26 luglio 2016, l’avv. Giancarlo Fargnoli, per il ricorrente, sig. Franco Fioretti; l’avv. Marco Naddeo, per la resistente FIGB; udita, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, la Relatrice, prof.ssa Laura Santoro. La Sezione, visti tutti gli atti di causa, ritiene necessario, ai fini della decisione, acquisire dalla Federazione resistente: - copia di tutti gli atti, eventualmente non ancora depositati, riguardanti il giudizio di primo e secondo grado oggetto del ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia; - copia dei più recenti precedenti degli organi di giustizia della Federazione riguardanti fattispecie analoghe a quella esaminata (visto il riferimento contenuto nella decisione impugnata a tali precedenti nella parte riguardante la determinazione della misura delle sanzioni irrogate); - copia degli atti riguardanti i precedenti disciplinari del ricorrente, pure citati nelle decisioni oggetto di impugnazione, ai fini dell’applicazione della recidiva. PQM Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione Ordina alla Federazione Italiana Giuoco Bridge, in persona del Presidente pro tempore, di provvedere all’incombente istruttorio di cui in motivazione nel termine di 60 giorni dalla data di comunicazione della presente ordinanza. Dispone la comunicazione della presente ordinanza alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 26 luglio 2016. Il Presidente F.to Dante D’Alessio La Relatrice F.to Laura Santoro Depositato in Roma in data 2 agosto 2016 Il Segretario F.to Alvio La Face