CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 40 del 05/09/2016 – Lega Italiana Calcio Professionistico/Vicenza Calcio S.p.A./Lega Nazionale Professionisti Serie B

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 40 del 05/09/2016 – Lega Italiana Calcio Professionistico/Vicenza Calcio S.p.A./Lega Nazionale Professionisti Serie B IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE composta da Dante D’Alessio - Presidente Giovanni Iannini - Relatore Laura Santoro Alfredo Storto Antonio Massimo Marra – Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 33/2016, presentato, in data 29 giugno 2016, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Mattia Grassani; contro la società Vicenza Calcio S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Gian Luigi Polato, Vittorio Rigo e Massimo Diana; nonché contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Ferrari e Matilde Rota; per l’accertamento del diritto della Lega Italiana Calcio Professionistico ad ottenere dal Vicenza Calcio S.p.a. il pagamento del contributo di mutualità dovuto per le stagioni sportive 2014/2015, 2015/2016 e, in caso di rilascio, in favore del Vicenza Calcio, della Licenza Nazionale Serie B 2016/2017, anche per la stagione sportiva 2016/2017, con condanna delle resistenti, ciascuna per quanto di spettanza e ragione, al versamento, in favore della ricorrente, della somma di € 774.685,35, oltre interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002, per ciascuna stagione sportiva; viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell’udienza del 26 luglio 2016, l’avv. Mattia Grassani per la ricorrente Lega Italiana Calcio Professionistico; l’avv. Matilde Rota per la resistente Lega Nazionale Professionisti Serie B e gli avvocati Gian Luigi Polato e Massimo Diana per la resistente Vicenza Calcio S.p.a.; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, Cons. Giovanni Iannini. Ritenuto in fatto 1.- Con atto pervenuto al Collegio di Garanzia dello Sport il 29 giugno 2016 la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro) ha premesso che, in virtù delle disposizioni regolamentari, nonché degli accordi richiamati negli Statuti delle Leghe e degli obblighi assunti dalle società all’atto di iscrizione al campionato, le società che hanno ottenuto l’ammissione alla categoria superiore, quindi alla Serie B, sono tenute a destinare alla Lega Pro una parte dei proventi versati alle stesse dalla Lega cui le società appartengono a seguito dell’intervenuta promozione. La Lega ricorrente ha, quindi, rilevato che la società Vicenza Calcio S.p.a., in data 26/28 giugno 2013, ha depositato domanda di iscrizione al campionato per la stagione sportiva 2013/2014. La stessa Lega ha soggiunto che, all’atto dell’iscrizione, la società Vicenza Calcio ha dichiarato di conoscere e accettare le norme che prevedono che “(...) la Società nel caso di promozione in serie B al termine della stagione sportiva 2013/2014 percepirà dalla Lega competente una minore contribuzione (distribuzione di proventi) per le Stagioni sportive 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, sempre che rimanga nell'organico della Serie B e della Serie A. La minore contribuzione sarà pari a € 516.436,90 per stagione sportiva, nel caso in cui la promozione consegua alla classificazione al primo posto del girone di appartenenza (comunque conseguito) ed a € 774.685,35 per stagione sportiva nel caso in cui la promozione venga conseguita per effetto della classificazione al secondo posto del girone dopo la disputa dei play-off o sia, comunque, raggiunta come seconda classificata”. La Lega Pro ha ricostruito il quadro delle previsioni che impongono alle società neopromosse nella serie superiore (Serie B) di destinare alla Lega Pro una parte dei proventi dovuti ad esse dalla nuova Lega di appartenenza, ai fini della distribuzione alle società ancora appartenenti alla categoria di provenienza delle neopromosse. Essa, in particolare, ha richiamato la lett. C del Comunicato Ufficiale della Lega Pro n. 249/L/2013 del 6 giugno 2013 e gli artt. 1, punto 3, lett. d2 e 20 dello Statuto della Lega Pro. Tra le fonti citate vi è anche l’art. 17 dello Statuto della Lega Nazionale Professionisti Serie B, che, a proposito della distribuzione dei proventi alle società, prevede che essa sia preceduta dalle compensazioni con le somme dovute dalle società alla stessa Lega, alle altre Leghe e ad altre società della Lega. La ricorrente ha, inoltre, rilevato che lo Statuto della Lega di Serie B contempla, tra le somme da corrispondere alle altre Leghe, quelle dovute dalle società neopromosse in Serie B e derivanti da accordi interni alla Lega Pro. La Lega Pro ha, quindi, specificato di avere diffidato, con atto del 20 marzo 2015, il Vicenza Calcio, società promossa in Serie B in esito al campionato 2013/2014, e la Lega Nazionale Professionisti Serie B ad effettuare il pagamento della somma di € 774.685,13, maturato in relazione alla stagione sportiva 2014/2015 e a impegnarsi a corrispondere uguale importo per le stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017. La Lega ricorrente ha, quindi, sottolineato che, con nota del 25 marzo 2015, la società Vicenza Calcio ha risposto di nulla dovere alla Lega Pro, avendo conseguito la promozione a seguito di ripescaggio, e ha diffidato la Lega di Serie B a non effettuare alcuna erogazione in favore della Lega Pro. La ricorrente ha aggiunto che la LNP di Serie B, con nota del 3 aprile 2015, ha comunicato di non poter provvedere al pagamento in favore della Lega Pro, se non a seguito della definizione della controversia. Da qui la proposizione di reclamo da parte della Lega Pro innanzi al Tribunale Nazionale Federale della F.I.G.C., Sezione vertenze economiche, che ha dichiarato la propria incompetenza, giacché la controversia è insorta tra Leghe rappresentative dei Club e non tra società e di essa deve conoscere, anche nel merito e in unico grado, nell’ambito della propria competenza residuale, il Collegio di Garanzia dello Sport, ai sensi dell’art. 54, 3° comma, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI. La Lega Pro, pertanto, con il ricorso sopra indicato ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport e ha affermato l’esistenza dell’obbligo della società Vicenza Calcio di soggiacere alla minore contribuzione da parte della Lega di appartenenza, in forza delle norme vigenti, nonché della dichiarazione di impegno sottoscritta dalla società all’atto dell’iscrizione al campionato per la stagione calcistica 2013/2014. Al riguardo, la Lega ricorrente ha negato qualsiasi fondamento alla tesi sostenuta dal Vicenza Calcio, tendente ad escludere che il contributo di mutualità sia dovuto dalle società ammesse al campionato di categoria superiore a seguito di ripescaggio. La tesi è basata sul tenore letterale dell’impegno a suo tempo assunto e del menzionato Comunicato Ufficiale della Lega Pro n. 249/L/2013 del 6 giugno 2013, secondo cui “La minore contribuzione sarà pari a € 516.436,90 per stagione sportiva, nel caso in cui la promozione consegua alla classificazione al primo posto del girone di appartenenza (comunque conseguito) ed a € 774.685,35 per stagione sportiva nel caso in cui la promozione venga conseguita per effetto della classificazione al secondo posto del girone dopo la disputa dei play-off o sia, comunque, raggiunta come seconda classificata”. La Lega Pro, in particolare, ha negato che il dato letterale possa essere preclusivo di un’interpretazione aderente alle finalità mutualistiche delle previsioni richiamate, per le quali le società ammesse al campionato di categoria superiore hanno, in virtù dei maggiori introiti conseguiti, un obbligo di contribuzione in favore delle società rimaste a livelli agonistici inferiori. Una diversa interpretazione, peraltro, determinerebbe un ingiustificato vantaggio in favore delle società che hanno conseguito la promozione in virtù di un provvedimento amministrativo, rispetto alle società che hanno guadagnato sul campo la promozione. La Lega Pro ha, quindi, concluso chiedendo che sia accertato e dichiarato il diritto della stessa, in proprio e quale ente rappresentativo delle società ad essa associate di ottenere dal Vicenza Calcio S.p.a., per il tramite della Lega Nazionale Professionisti Serie B, il pagamento, a titolo di contributo di mutualità, di € 774.685,35, per ciascuna delle stagioni sportive 2014/2015, 2015/2016, nonché, nel caso di partecipazione del Vicenza Calcio S.p.a. al campionato di Serie B, per la stagione sportiva 2016/2017. Ha, quindi, chiesto che, per l’effetto, il Vicenza Calcio S.p.a., per il tramite della Lega Nazionale Professionisti Serie B, sia condannato a corrispondere, in favore della Lega Italiana Calcio Professionistico, l’importo di € 774.685,35 maturato nella stagione sportiva 2014/2015, l’importo di € 774.685,35 maturato nella stagione sportiva 2015/2016, nonché, nel caso sopra indicato, l’importo di € 774.685,35 per la stagione sportiva 2016/2017. Il tutto maggiorato degli interessi, ai sensi del D.Lgs. 231/2002, o, in subordine, al tasso legale, decorrenti a partire dall'inizio delle relative stagioni sportive, fissato al 1° luglio, o dalla data ritenuta di giustizia, al saldo. Con vittoria di spese. 2.- Si è costituita la società Vicenza Calcio S.p.a. che ha eccepito, innanzi tutto, il difetto di potestas iudicandi del Collegio di Garanzia dello Sport. Ha eccepito, inoltre, l’inammissibilità del ricorso per inesistenza della procura conferita al difensore della Lega Pro. Nel merito, la società ha dedotto l’infondatezza della pretesa avanzata dalla Lega ricorrente, rilevando la nullità della rinuncia parziale ai contributi dovuti dalla Lega di attuale appartenenza, in quanto avente ad oggetto un credito non disponibile, poiché futuro e incerto. Ha, inoltre, dedotto il mancato avveramento della condizione cui è subordinato l’obbligo di contribuzione a titolo di mutualità, in quanto essa, alla fine del campionato 2013/2014 si è classificata al quinto posto ed è stata promossa solo a seguito di ripescaggio, laddove la riduzione della contribuzione di spettanza è prevista nel caso in cui la promozione consegua alla classificazione al primo posto del girone di appartenenza o venga conseguita per effetto della classificazione al secondo posto del girone dopo la disputa dei play-off o sia, comunque, raggiunta come seconda classificata. In via subordinata, la società resistente ha eccepito il difetto di interesse ad agire della Lega Pro, in quanto la riduzione della contribuzione deve essere operata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, che sarebbe l’unico soggetto legittimato nelle relative controversie. La Lega Pro sarebbe soggetto del tutto estraneo al rapporto. La società Vicenza Calcio ha osservato, inoltre, che il rilevato difetto di interesse si ripercuoterebbe anche sul piano processuale, determinando il difetto di legittimazione attiva in capo alla ricorrente e di legittimazione passiva dei resistenti. La stessa società ha evidenziato, inoltre, l’illegittimità del meccanismo di ripartizione previsto e richiama, al riguardo, un precedente costituito dalla decisione n. 21 del 10 gennaio 2011 dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva. L’eventuale accoglimento delle pretese della Lega Pro importerebbe un indebito arricchimento per quest’ultima, che ha già percepito quanto espressamente riconosciuto dalle norme in tema di contributo di promozione. Tale imposizione economica contrasterebbe con l’indirizzo endofederale del rispetto dei principi contabili ed indicatori di equilibrio economico finanziario, in quanto la società Vicenza Calcio ha determinato il proprio budget finanziario senza tenere conto di una pretesa pari ad € 1.548.000,00, peraltro non ancora definitiva nell’ammontare. Sarebbero, comunque, inammissibili le pretese avanzate in relazione, oltre che alle stagioni 2014/2015 e 2015/2016, alla prossima stagione 2016/2017. Non sarebbero dovuti, infine, gli interessi moratori, in quanto le norme del D.Lgs. n. 231/2002 riguarderebbero unicamente le transazioni commerciali. La società Vicenza Calcio ha concluso chiedendo che: in via preliminare: - sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso promosso da Lega Italiana Calcio Professionistico per inesistenza della procura; - sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso promosso da Lega Italiana Calcio Professionistico per difetto di potestas iudicandi del Collegio di Garanzia dello Sport adito, essendo competente a conoscere della controversia esclusivamente l’Autorità giudiziaria ordinaria; - che sia dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Vicenza Calcio S.p.a., essendo legittimata esclusivamente la Lega Nazionale Professionisti Serie B, ai sensi degli artt. 9 e 12 dello Statuto Federale FIGC; nel merito: in via principale: - siano integralmente respinte tutte le domande proposte da Lega Italiana Calcio Professionistico, perché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, compenso professionale ed accessori di legge. 3.- Si è costituita in giudizio, altresì, la Lega Nazionale Professionisti Serie B, che ha premesso di avere effettuato il pagamento dei contributi dovuti al Vicenza Calcio, senza la riduzione di cui alle previsioni riguardanti i contributi promozione, atteso che la società calcistica si è opposta al pagamento in favore della Lega Pro, richiesto da quest’ultima con nota del 5 dicembre 2014. La Lega intimata ha eccepito, quindi, l’inammissibilità del ricorso, in quanto proposto oltre il termine di trenta giorni, di cui all’art. 59 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, nonché la propria carenza di legittimazione passiva e l’assenza di responsabilità patrimoniale. La Lega di Serie B ha, inoltre, rilevato l’infondatezza della pretesa della Lega Pro, rimarcando che, alla luce delle disposizioni vigenti, nonché dell’impegno preso dal Vicenza Calcio all’atto dell’iscrizione al campionato per la stagione 2013/2014, secondo una previsione predisposta dalla stessa Lega Pro, il contributo è dovuto solo nel caso in cui la promozione sia avvenuta per meriti sportivi e non già per ripescaggio. La Lega Nazionale Professionisti Serie B ha, inoltre, rilevato che, se anche fosse accertata la fondatezza della pretesa della Lega Pro, la relativa obbligazione riguarderebbe unicamente il Vicenza Calcio, in quanto la Lega di Serie B non ha alcun diretto accordo con la Lega Pro per il pagamento dei contributi in questione. Essa ha, infine, rilevato che non sono dovuti gli interessi moratori previsti dal D.Lgs. n. 231/2002. La Lega Nazionale Professionisti Serie B ha concluso chiedendo che: in via preliminare: - sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso della Lega Pro per decorrenza del termine di cui all’art. 59 del CGS; - sia dichiarata la carenza di legittimazione passiva della LNPB; nel merito, in via principale: - siano respinte integralmente le domande formulate dalla Lega Pro in quanto infondate in fatto e in diritto; in via subordinata: - sia disposta la riduzione secondo equità del contributo promozione richiesto dalla Lega Pro, in quanto assente il presupposto della promozione in capo al Vicenza Calcio; - l’eventuale condanna al pagamento della LNP di Serie B del Contributo Promozione relativo alla stagione sportiva 2013/2014 ed eventuali future sia contenuta nei limiti delle ragioni creditorie maturande in capo al Vicenza Calcio nei confronti della LNP di Serie B nel corso della stagione sportiva 2016/2017; - con vittoria di spese, diritti ed onorari. 4.- La Lega ricorrente e la società Vicenza Calcio hanno prodotto memorie, replicando alle argomentazioni avversarie. 5.- All’udienza del 26 luglio 2016 la causa è stata assegnata in decisione. Considerato in diritto 6.- Occorre partire dall’esame dell’eccezione di difetto di potestas iudicandi del Collegio di Garanzia dello Sport, sollevata dalla società Vicenza Calcio. Rileva la resistente che, con riferimento alle controversie di carattere patrimoniale tra società, associazioni e atleti, l’art. 4, 3° comma, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI dispone che “Gli Statuti e i regolamenti federali possono prevedere il deferimento delle controversie su rapporti meramente patrimoniali a commissioni e collegi arbitrali”. Secondo la società Vicenza Calcio tale previsione, nel contemplare la possibilità di devolvere a un collegio arbitrale la decisione delle controversie di carattere meramente patrimoniale, lascerebbe ferma la giurisdizione del giudice ordinario in tutti i casi non vi sia una clausola compromissoria che rimetta ad arbitri le controversie del genere indicato. Nel caso di specie non vi sarebbe alcuna previsione di devoluzione ad arbitrato, che non potrebbe che essere frutto di una decisione volontaria delle parti, non surrogabile dal semplice impegno di rispettare lo Statuto Federale che preveda la clausola compromissoria. La cognizione della controversia spetterebbe, pertanto, alla giurisdizione ordinaria statale. Ritiene il Collegio che l’eccezione sia priva di fondamento. Come condivisibilmente affermato dal Tribunale Nazionale Federale, Sezione vertenze economiche, la previsione relativa alla possibilità che la controversia sia rimessa alla decisione di arbitri, ai sensi dell’art. 4, 3° comma, del CGS del CONI, non comporta certamente deroga al principio di cui all’art. 3 del D.L. 19 agosto 2003, n. 220, convertito in legge 17 ottobre 2003, n. 280, secondo cui la possibilità di adire il giudice ordinario per le controversie patrimoniali tra società, associazioni e atleti e il giudice amministrativo per le altre controversie presuppone che siano esauriti i gradi della giustizia sportiva. La possibilità di rimettere a collegi arbitrali la decisione delle controversie patrimoniali non esclude, infatti, la competenza degli organi di giustizia sportiva in ordine alle controversie ad essi devolute dagli Statuti e dai Regolamenti Federali (art. 4, 2° comma, del CGS) e dalle altre fonti dell’ordinamento sportivo. Va osservato, in proposito, che la controversia oggetto del presente giudizio rientra nel novero di quelle per le quali non sono previsti rimedi nell’ambito della giustizia federale. Il Codice della Giustizia Sportiva della F.I.G.C. (art. 30, comma 28, lett. a) attribuisce alla competenza dell’organo di giustizia federale “le controversie di natura economica tra società, ivi comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all’art. 14”. La controversia in questione non è tra società. Essa, infatti, è stata promossa dalla Lega Pro, che agisce in nome proprio, sia pure al fine di tutelare un interesse economico delle società ad essa associate, nei confronti di una società calcistica e della Lega di Serie B. Si è, quindi, al di fuori delle previsioni della norma di cui al CGS della F.I.G.C., come rilevato dal Tribunale Nazionale Federale, Sezione vertenze economiche, che ha ritenuto, pertanto, l’incompetenza propria e di altri organi di giustizia federale sulla questione sollevata. Come già affermato da questa Sezione in una controversia che presentava problematiche almeno in parte analoghe (decisione n. 71 del 16 dicembre 2015), soccorrono al riguardo le previsioni che fanno del Collegio di Garanzia dello Sport l’organo di chiusura del sistema di tutela della giustizia sportiva. L’art. 54, 3° comma, del CGS del CONI prevede che “Il Collegio di Garanzia dello Sport giudica altresì le controversie ad esso devolute (...) dagli Statuti e dai Regolamenti Federali (...). Nei casi di cui al presente comma, il giudizio si svolge in unico grado”. L’art. 30 dello Statuto della F.I.G.C. dispone che “Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale secondo quanto previsto dallo Statuto del CONI, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, in conformità con quanto disposto dallo Statuto e dai relativi regolamenti e atti attuativi, nonché dalle norme federali”. In conclusione, non essendo previsti in ambito federale strumenti di tutela delle situazioni giuridiche dedotte nel presente giudizio, deve essere affermata, in applicazione delle norme richiamate, la potestas iudicandi dell’adito Collegio di Garanzia dello Sport in ordine alla controversia, anche nel merito e in unico grado. 7.- Il Vicenza Calcio ha eccepito, poi, l’inammissibilità del ricorso per inesistenza della procura conferita al difensore dal Presidente e Amministratore delegato della Lega Pro. Al riguardo, essa richiama, innanzi tutto, il disposto dell’art. 83, 3° comma, c.p.c., per il quale “La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d’intervento del precetto o della domanda d’intervento nell’esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l’autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica”. Rileva la resistente che, nonostante nel ricorso si faccia riferimento alla procura speciale in calce, nulla si rinviene alla fine dell’atto. Mentre la procura risulta tra gli allegati pervenuti via PEC il 29 giugno 2016. Secondo la società Vicenza Calcio l’atto non sarebbe quindi rispondente ai requisiti indicati nell’art. 83, 3° comma, c.p.c., giacché la procura non sarebbe materialmente congiunta all’atto cui si riferisce, né lo sarebbe mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministro della Giustizia. D’altra parte, non sussisterebbe la riferibilità della procura al giudizio cui l’atto accede, essendo riscontrabile solo il conferimento di delega per la rappresentanza e la difesa nel presente procedimento dinnanzi al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI. Difetterebbe, infine, la sottoscrizione con firma digitale, prevista dalle norme tra i requisiti richiesti ai fini del valido conferimento della procura. L’eccezione è infondata. Essa non tiene conto, innanzi tutto, del fatto che il Codice della Giustizia Sportiva del CONI detta una disciplina relativa all’introduzione del giudizio e, in genere, al deposito degli atti di parte improntata a un criterio di massima semplificazione e informalità. Basti pensare, in proposito, che la disciplina della proposizione del ricorso si riduce alle previsioni secondo le quali esso è proposto mediante deposito al Collegio di Garanzia dello Sport entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata e copia di esso è trasmessa alla parte intimata e alle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado del giudizio ovvero alle stesse parti personalmente (art. 59, 1° comma, del Codice). Ciò risulta pienamente coerente con la disciplina di cui all’art. 2 del Codice della Giustizia Sportiva, dedicato ai principi del processo sportivo, che, pur prevedendo che gli organi di giustizia sportiva conformino la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, prevede che ciò debba avvenire nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva. In questo quadro di semplificazione, il riferimento rigoroso alle norme del codice di procedura civile, relative alle modalità di conferimento della procura alle liti, appare, se non fuor di luogo, non del tutto adeguato a cogliere i tratti della relativa disciplina nell’ambito del procedimento sportivo. Non è condivisibile, invero, l’impostazione della ricorrente, che, sulla scorta delle previsioni relative al contenuto del ricorso, giunge ad escludere la necessità di produzione della procura alle liti, ritenendo sufficiente la sola indicazione. Deve, tuttavia, ammettersi il valido conferimento del potere di rappresentanza in tutti i casi in cui non sussistano dubbi in ordine alla provenienza dell’atto dal soggetto munito della legale rappresentanza dell’ente o società che agisce o resiste in giudizio, nonché in ordine al conferimento in relazione al giudizio di cui si tratta. La stessa giurisprudenza della Suprema Corte, d’altra parte, ha adottato un approccio non formalistico alla problematica, ritenendosi sufficiente, ai fini del rispetto del requisito di cui all’art. 83, 3° comma, c.p.c. (nel testo modificato dall’art. 1 della legge 27 maggio 1997, n. 141) della materiale congiunzione tra il foglio separato su cui è stata apposta la procura e l’atto cui essa accede, la sussistenza di un complesso di elementi che consentano di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui trattasi (Cass, civ., sez. lav., 27 maggio 2009, n. 12332; Cass. civ., sez. lav., 23 aprile 2004, n. 7731; Cass. civ., Sez. Un., 18 settembre 2002, n. 13666). L’insussistenza di concreti dubbi in relazione al conferimento del potere di rappresentanza per la proposizione del ricorso rende ragione anche dell’infondatezza dell’ulteriore osservazione della resistente riguardo all’impossibilità di stabilire con certezza la riferibilità della procura al giudizio in questione. Occorre tenere conto che si è in presenza di una procura alle liti conferita con atto rilasciato il 27 giugno 2016, relativa a un procedimento innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, che, in effetti, è stato proposto il successivo 29 giugno. Tale circostanza, di per se stessa, depone nel senso della concreta riferibilità della procura al giudizio proposto nei confronti del Vicenza Calcio e della Lega Nazionale di Serie B (sulla rilevanza anche dell’elemento temporale, Cass. civ., sez. I, 27 dicembre 2011, n. 28839). Quanto, infine, alla mancanza di sottoscrizione digitale, è chiaro che si tratta di argomento privo di fondamento, giacché la relativa previsione, di cui all’art. 83, 3° comma, c.p.c., riguarda la costituzione in giudizio con modalità telematica, disciplinata in relazione al rito civile. 8.- La Lega Nazionale Professionisti di Serie B ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto oltre il termine di decadenza di cui all’art. 59 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, secondo il quale “Il ricorso è proposto mediante deposito al Collegio di Garanzia dello Sport entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata...”. La Lega resistente fa presente, al riguardo, che il Contributo Promozione matura al termine di ogni stagione sportiva, il 30 giugno di ciascun anno e, quindi, nel caso di specie, è maturato il 30 giugno 2014. Aggiunge che, in risposta alla richiesta del 5 dicembre 2014 della Lega Pro, la Lega di B, con nota del 3 aprile 2015, ha informato la richiedente che non avrebbe provveduto al pagamento del Contributo Promozione. Specifica, quindi, che la Lega Pro, il 5 giugno 2015, ha promosso il giudizio innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione vertenze economiche, che, con decisione del 30 luglio 2015, ha dichiarato la propria incompetenza a conoscere del reclamo. Osserva, infine, che il ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport è stato proposto solo in data 29 giugno 2016. Secondo la Lega di B, qualunque sia la data che si intenda assumere quale termine di decorrenza (30 giugno 2014: maturazione del contributo di promozione; 3 aprile 2015: rifiuto opposto dalla Lega di B alla richiesta della Lega Pro; 30 luglio 2015: decisione del Tribunale Nazionale Federale, Sezione vertenze economiche), il termine di trenta giorni dovrebbe considerarsi scaduto alla data di proposizione del ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport. A sostegno della propria tesi la Lega di B richiama la decisione n. 71/2015 del Collegio di Garanzia, relativa a giudizio proposto in unico grado, concernente una fattispecie asseritamente analoga. Osserva, innanzi tutto, il Collegio che non è condivisibile l’osservazione secondo cui la citata decisione n. 71/2015 è stata pronunciata in relazione a fattispecie analoga. In quel caso, infatti, pur vertendosi in materia di pretese patrimoniali e, quindi, di veri e propri diritti di credito, era contestata una deliberazione della Lega Nazionale Professionisti di Serie B. Si trattava, in particolare, di un giudizio introdotto al fine di contestare una pretesa patrimoniale mediante l’impugnazione di un atto e, quindi, di un giudizio tipicamente impugnatorio, rispetto al quale il Collegio ha ritenuto applicabile il termine decadenziale di cui all’art. 59 sopra menzionato. Diverso è il caso in questione, in cui la domanda non è volta a contrastare la pretesa basata su una precedente deliberazione, ma piuttosto a realizzare la pretesa contemplata da previsioni relative al contributo di promozione. La Lega ricorrente, lungi dal contrastare tali previsioni, intende avvalersi di esse. Ciò premesso, occorre osservare che la disciplina relativa alla proposizione del ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport risulta modellata su un giudizio di tipo impugnatorio, nel quale si propongono censure avverso una decisione, nel breve termine di trenta giorni dalla pubblicazione di essa. La disciplina dell’instaurazione del giudizio è unica, si tratti di procedimenti proposti avverso decisioni adottate dagli organi di giustizia federali ovvero di giudizi in unico grado, relativi ad atti e provvedimenti del CONI o riconducibili alla competenza residuale del Collegio di Garanzia. Nessuna particolare previsione è dettata in relazione a casi, quale quello oggetto del presente giudizio, nei quali non vi è impugnazione di decisioni o di altri atti, ma viene introdotta direttamente una controversia di natura patrimoniale, tendente senz’altro al riconoscimento di una pretesa e, in particolare, alla soddisfazione di un diritto di credito. La mancanza di una previsione specifica può indurre a considerare inapplicabile, rispetto a tali controversie, il termine di decadenza previsto dall’art. 59 del Codice della Giustizia Sportiva, in considerazione anche della nota impossibilità di applicazione analogica delle norme che prevedono termini di decadenza. Conseguenza di ciò sarebbe l’applicabilità dei soli termini prescrizionali previsti in relazione al diritto di credito di cui si tratta. Ciò nondimeno, deve rilevarsi che il sistema della giustizia sportiva risulta improntato al rispetto di un criterio di massima concentrazione e celerità della definizione delle controversie, con l’evidente scopo di garantire il regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati, che sarebbe compromesso se non fosse garantita la chiusura dei procedimenti contenziosi entro tempi certi e rapidi. Tale esigenza risulta evidente in campo disciplinare, soprattutto allorché sia previsto lo svolgimento a ritmo serrato delle competizioni, come avviene tipicamente in campo calcistico. Essa è evidente anche nel campo dell’organizzazione e funzionamento dei campionati, trattandosi di garantire il regolare svolgimento di essi nell’arco temporale previsto. Ma analoghe finalità devono essere perseguite anche con riferimento a controversie di carattere prettamente patrimoniale e, segnatamente, a quelle concernenti gli introiti delle società. Il rispetto delle regole in materia di introiti delle società incide direttamente sull’esigenza fondamentale di salvaguardia dell’equilibrio competitivo tra i soggetti che partecipano alle competizioni (sul tema dell’equilibrio competitivo, Alta Corte di Giustizia Sportiva, 20 - 22 dicembre 2010, n. 21). D’altra parte, le regole stringenti poste in materia di equilibri finanziari delle società, anche e soprattutto in campo calcistico, con le ricadute sulla stessa iscrizione ai campionati, impongono una precisa delimitazione temporale della definizione dei rapporti di credito e debito tra società e tra queste e le leghe o federazioni. Ammettere la proposizione di pretese patrimoniali innanzi al Collegio di Garanzia anche a distanza di anni dal loro maturare potrebbe peraltro esporre le società al rischio di squilibri finanziari non rilevabili al momento di iscrizione al campionato e di alterazione, quindi, del regolare svolgimento delle competizioni. Le indicate esigenze di concentrazione e celerità trovano riscontro, del resto, proprio nella disciplina del procedimento innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, laddove si prevede non solo un termine per la proposizione del ricorso estremamente contenuto (trenta giorni), ma anche che l’intero procedimento deve essere definito entro sessanta giorni dal deposito del ricorso (art. 58, 3° comma, del Codice della Giustizia Sportiva). Orbene, ritenere che, rispetto alle controversie di carattere patrimoniale volte alla soddisfazione di diritti di credito, promosse direttamente innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, l’unico limite temporale sia costituito dal termine di prescrizione mal si concilia con la realizzazione delle esigenze di concentrazione e celerità sopra indicate e con la stessa disciplina dettata per il procedimento. Si dovrebbe, infatti, ammettere che pretese direttamente incidenti sull’equilibrio competitivo del campionato e sull’equilibrio finanziario di società che ad esso partecipano possano essere instaurate anche a distanza di dieci o cinque anni dallo svolgimento di esso, a seconda dei casi, o anche a maggiore distanza, data la possibilità di interruzione del termine prescrizionale. D’altra parte, sarebbe contraddittorio affermare, da un lato, che una pretesa possa essere realizzata innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport nei termini ora indicati e, dall’altro, ritenere applicabile la previsione per la quale il relativo procedimento deve essere concluso nel termine di sessanta giorni, ai sensi dell’art. 58, 3° comma, del Codice della Giustizia Sportiva. Il Collegio, rilevata l’importanza della questione, ritiene, pertanto, di dover deferire all’esame delle Sezioni Unite la questione relativa all’esatta portata della norma per la quale il giudizio innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport deve essere proposto nel termine di trenta giorni e, segnatamente, all’eventuale applicabilità di essa anche in relazione a controversie di natura patrimoniale attinenti alla soddisfazione di diritti di credito, nell’ambito di giudizi in unico grado e, per il caso che tale termine sia ritenuto applicabile, la questione concernente i criteri per definirne la decorrenza. P.Q.M. IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT QUARTA SEZIONE rimette, ai sensi dell’art. 56 del Codice della Giustizia Sportiva, le questioni di cui in motivazione alle Sezioni Unite. DISPONE la comunicazione della presente ordinanza alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 26 luglio 2016. Il Presidente F.to Dante D’Alessio Il Relatore F.to Giovanni Iannini Depositato in Roma in data 5 settembre 2016. Il Segretario F.to Alvio La Face
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