CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 41 del 08/09/2016 – ASD Enterprise Sport & Service/Federazione Italiana Atletica Leggera/ASD Atletica Riccardi Milano/Massimiliano Ferraro

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 41 del 08/09/2016 – ASD Enterprise Sport & Service/Federazione Italiana Atletica Leggera/ASD Atletica Riccardi Milano/Massimiliano Ferraro IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE composta da Mario Sanino – Presidente Giuseppe Andreotta Guido Cecinelli Vincenzo Ioffredi - Componenti Angelo Maietta - Relatore ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 45/2016, presentato, in data 4 agosto 2016, dalla Associazione Sportiva Dilettantistica Enterprise Sport & Service, in persona del Presidente e rapp.te p.t., sig.ra Antonella De Donato, presso la stessa dom.ta per ragione della carica in Benevento, alla Via Luigi Sturzo n. 10, C.F.: 92059070620, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Filippo Lubrano, Enrico Lubrano e Lorenzo Maria Cioccolini; contro la Federazione Italiana Atletica Leggera (FIDAL), in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., con sede in Roma, alla Via Flaminia Nuova, n. 830, rappresentata e difesa dall’avv. prof. Guido Valori; la Corte D’Appello Federale della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Roma, alla Via Flaminia Nuova n. 830; Il Tribunale Federale di Primo Grado della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Roma, alla Via Flaminia Nuova n. 830; nonché nei confronti de l’A.S.D. Atletica Riccardi Milano 1946 (MI080), con sede in Milano, alla via Repubblica Cisalpina, 3, P.iva: 07287450154, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Sergio Tammaro e il dott. Massimiliano Ferraro (MA027519), nato a Napoli il 06.02.1991 e residente in Torino, alla via Bellezia 7, CF: FRRMSM91B06F839D, entrambi elettivamente domiciliati in Napoli, al Corso Vittorio Emanuele n. 749, presso lo studio dell’avv. Massimo Ferraro che li rapp.ta e difende; per l’annullamento previa sospensione della decisione della Corte D’Appello Federale della Federazione Italiana di Atletica Leggera 30 maggio – 29 giugno 2016, comunicata a mezzo pec in data 6 luglio 2016, che ha riformato la decisione del Tribunale Federale della FIDAL 6 aprile 2016 n. 18 e, per l’effetto, ha dichiarato la nullità del tesseramento dell’atleta Massimiliano Ferraro per l’anno 2016 presso la ADS Enterprise & Service, nonché ha dichiarato il diritto dell’atleta Massimiliano Ferraro ad essere tesserato per l’anno 2016 con l’ASD Atletica Riccardi Milano 1946; viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell'udienza del 29 agosto 2016, l’avv. Lorenzo Maria Cioccolini, per la ricorrente, ASD Enterprise & Service; l’avv. Guido Valori, per la resistente FIDAL; l’avv. Massimo Ferraro, per la resistente, ASD Atletica Riccardi Milano 1946, nonché per il resistente, dott. Massimiliano Ferraro, e il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Giontella, all’uopo delegato dal Procuratore Generale dello Sport, ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Angelo Maietta. Ritenuto in fatto Con il ricorso all’intestato Collegio di Garanzia, l’Associazione Sportiva Dilettantistica Enterprise Sport & Service ha impugnato la decisione della Corte D’Appello Federale della Federazione Italiana di Atletica Leggera del 30 maggio – 29 giugno 2016, comunicata a mezzo pec in data 6 luglio 2016. Tale decisione ha riformato la decisione del Tribunale Federale della FIDAL del 6 aprile 2016 n. 18 e, per l’effetto, ha dichiarato la nullità del tesseramento dell’atleta Massimiliano Ferraro per l’anno 2016 presso la ADS Enterprise & Service, nonché ha dichiarato il diritto dell’atleta Massimiliano Ferraro ad essere tesserato per l’anno 2016 con l’ASD Atletica Riccardi Milano 1946, affidando il proprio gravame a tre motivi fondamentali, che per comodità espositiva si sintetizzano in: 1) omessa pronuncia/motivazione su un fatto decisivo per la controversia, attinente al mancato rilascio di nulla osta al trasferimento da parte della società di appartenenza in presenza di vincolo; 2) illegittimità per violazione di norme di diritto consistenti nella mancanza di prova della sussistenza dei motivi di lavoro in capo all’atleta Massimiliano Ferraro, tali da poterne giustificare il trasferimento fuori regione in presenza di vincolo con società di appartenenza; 3) omessa pronuncia/motivazione per violazione ed elusione della normativa federale in ordine alla circostanza che, anche in presenza dei motivi di lavoro, vi era discordanza tra luogo di lavoro e sede della Associazione di nuovo tesseramento. La vicenda necessita di una breve ricostruzione dei fatti. L’atleta Massimiliano Ferraro era regolarmente tesserato presso la società ricorrente per il triennio 2014-2016 e, pertanto, vincolato alla stessa. Sicché, il medesimo in data 21.12.15 inviava una nota alla sua associazione di appartenenza (la ADS Enterprise & Service) manifestando la propria volontà di non rinnovare il tesseramento, lamentandosi anche del mancato versamento di alcune somme asseritamente spettantegli; in assenza di riscontro da parte della odierna ricorrente il Ferraro ha presentato domanda di trasferimento, ai sensi della normativa federale di appartenenza (la FIDAL), ad altra associazione (la Riccardi Milano 1946), supportando tale sua richiesta con motivazioni relative all’espletamento di attività lavorativa fuori regione. Il trasferimento veniva negato dalla FIDAL per assenza nella istruttoria documentale del nulla osta della ADS Enterprise & Service che, pertanto, provvedeva a ritesserare l’atleta presso di sé per l’anno 2016. Da qui il ricorso al Tribunale Federale che respingeva la domanda del Ferraro e, successivamente, il gravame del primo grado alla Corte d’Appello che, per contro, accoglieva il ricorso, stabilendo la legittimità della richiesta e, quindi, il diritto dell’atleta ad essere tesserato dalla Riccardi Milano 1946, ritenendo esistenti i motivi di lavoro dedotti e consistenti nell’attività di collaborazione presso uno studio legale di Torino (il Ferraro è praticante avvocato), nonché nella richiesta di iscrizione presso l’albo dei maestri di sci del Piemonte con provenienza dall’albo della Basilicata ove il Ferraro risultava iscritto. Questa, brevemente, la ricostruzione storica che, peraltro, non è in discussione tra le parti, potendosi ritenere, in fatto, alquanto pacifica. Il punctum dolens dell’intera vicenda, dopo aver attentamente esaminato le rispettive difese ed eccezioni, va focalizzato, a parere del Collegio, su di una circostanza dirimente che assorbe tutte le altre questioni pur sollevate a vario titolo e nelle rispettive difese, sulle quali si ritiene di non dover spendere inutili considerazioni, e cioè se, per il trasferimento di un atleta tesserato sottoposto a vincolo, vi sia o meno la necessità del nulla osta da parte della società di provenienza e tanto anche in presenza di motivazioni attinenti alla attività lavorativa. Tale appare il nucleo del ricorso della ADS Enterprise & Service, tralasciando le altre argomentazioni che, come si è detto e si dirà infra, vengono assorbite da tale circostanza in punto di diritto. La FIDAL si è ritualmente costituita in giudizio con memoria di difesa, deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, asserendo, anche in fase di discussione orale, che non può ritenersi giustificato il diniego, rectius il mancato rilascio del nulla osta, atteso che tale diritto, in capo alle società e/o associazioni, darebbe luogo ad uno strapotere delle medesime, comprimendo il ruolo fondamentale dell’atleta che va tutelato in via prioritaria rispetto a qualsiasi altra evidenza e/o diritto. Il dott. Ferraro e la Riccardi Milano 1946 hanno, con memoria a ministero dell’avv. Massimo Ferraro, anch’essi insistito per il rigetto del ricorso sulla base dell’asserita non necessità del nulla osta, fondando questa loro asserzione sul disposto dell’articolo 16, comma 8, del Regolamento Organico della FIDAL. Su queste premesse in fatto è opportuno svolgere le seguenti considerazioni in Diritto Il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento. Com’è noto, il Collegio di Garanzia dello Sport è Organo di legittimità e non di merito e, pertanto, al medesimo possono essere sottoposte unicamente questioni attinenti a profili violativi di norme endofederali o, più largamente, giuridiche inderogabili in quanto applicabili, oltre che questioni violative dei canoni del giusto processo, individuabili anche in carenze od omissioni motivazionali su vicende fondamentali e dirimenti ai fini della decisione di una controversia. Nella odierna vicenda, la ricorrente ha denunciato, tra le altre, una specifica omissione/pronuncia su un punto decisivo della controversia, relativa alla necessità o meno del nulla osta in caso di trasferimento per motivi di lavoro di un atleta regolarmente tesserato e sottoposto a vincolo. Questa censura va valutata cronologicamente in via prioritaria rispetto alle altre (probabilmente attinenti più al merito che alla legittimità) e tanto perché l’analisi di tale aspetto risolve la vicenda, assorbendone i profili ulteriori, pur denunziati. Va premesso che gli Organi di Giustizia Sportiva sono soggetti all’obbligo di motivazione delle loro decisioni (cfr. art. 15, comma 3, CGS FIDAL; art. 2, comma 4, CGS CONI) al pari di qualsiasi altro Organo giurisdizionale, sebbene la propria funzione sia più propriamente giustiziale e non giurisdizionale; tale onere, in ossequio al principio di speditezza cui è improntata la Giustizia Sportiva, è correttamente assolto con motivazioni succinte che diano conto delle fonti normative e giurisprudenziali, endoassociative, richiamate nella decisione (cfr. decisione n. 3/15 del Collegio di Garanzia). Nella vicenda che ci occupa, non è revocabile in dubbio come la Corte d’Appello Federale sia stata totalmente omissiva in merito alla pur denunziata questione della necessità del nulla osta, concentrandosi unicamente sulle valutazioni attinenti alla sussistenza del rapporto di lavoro dell’atleta Ferraro fuori regione e, pertanto, dichiarando il diritto del medesimo a potersi trasferire e ad essere tesserato presso altra Associazione. Nessuna parola o argomentazione spende la Corte d’Appello sulla sollevata eccezione, neppure dichiarandola assorbita da altre censure, con ciò violando il principio testé indicato e già fatto proprio dal Collegio in altre occasioni (decisione n. 8/2016). Invero, partendo dalle norme federali invocate, seppur da una angolazione prospettica differente, da tutte le parti del giudizio, è agevole ritenere come l’atleta non avrebbe potuto richiedere il trasferimento in assenza di nulla osta da parte della ASD Enterprise. Il Regolamento Organico della FIDAL all’articolo 1, rubricato “Fonti normative e termini”, elenca un glossario che rende agevole la comprensione dei termini utilizzati e, alla lettera W, definisce il vincolo: “rapporto che lega un atleta ad una specifica società per tutto il periodo che va dal momento della sottoscrizione fino alla scadenza prevista dalla durata della categoria. Un eventuale trasferimento ad altra società può essere autorizzato esclusivamente dietro domanda scritta dell’atleta e rilascio di nulla osta scritto da parte della società detentrice del vincolo stesso. Per assenza di vincolo si intende la situazione per cui non è richiesto il rilascio di nulla osta.” Questa prima norma cristallizza un principio: il vincolo può essere annullato solo ed esclusivamente mediante il rilascio di un nulla osta scritto (ergo, anche con rigori di forma ad substantiam) da parte della società che lo detiene. Tale fonte normativa di per se sola già azzera la difesa della FIDAL, pur perorata in sede di discussione, sulla circostanza che dare alle società il potere di rilasciare o meno il nulla osta comprimerebbe il diritto ed il ruolo degli atleti, che è da ritenersi primario rispetto ad ogni altro diritto. Ebbene, in corretta applicazione del canone quod lex voluit dicit, quod noluit non dicit non può non essere stabilito che il rilascio o meno del nulla osta è prerogativa obbligatoria delle società/associazioni detentrici del vincolo, da cui non si può prescindere. La norma richiamata va, poi, coordinata con altra norma del Regolamento Organico della FIDAL, e precisamente con l’articolo 16, commi 6 e 8; in particolare, la citata fonte dispone, al comma sei, che “il tesseramento per società diversa da quella di precedente appartenenza è autorizzato a seguito di: a) scadenza del vincolo; b) nulla osta della società di provenienza, per gli atleti in costanza di vincolo; c) scioglimento della società, radiazione, cessazione attività, mancata riaffiliazione o mancato accoglimento della riaffiliazione…(omissis)” e, al comma otto, che: “il trasferimento per società di altra regione, rispetto a quella di residenza, deve essere autorizzato previa presentazione della documentazione a riprova degli stati di cui alle successive lettere b,c,d,e, a seguito di: a) nulla osta per gli atleti seniores (da 23 anni in poi), promesse e juniores; b) cambiamento di residenza per motivi di lavoro (tale evento dovrà essere documentato da attestato rilasciato da datore di lavoro o con l’iscrizione ad albi professionali); c) cambiamento di residenza per motivi di studio (…omissis..); d) cambiamento di residenza del nucleo familiare (…omissis..); e) cambiamento di residenza a seguito di matrimonio o di stato di convivenza debitamente documentato.” La lettura della fonte richiamata deve essere intesa nel senso di prescrivere una norma a portata generale ed una a portata particolare. Più correttamente, la normativa endofederale, nello stabilire i casi in cui il trasferimento è consentito, elenca una serie di condizioni che legittimano la proposizione della richiesta, la quale, poi, può essere o meno autorizzata dall’organo competente, ovvero il Consiglio Federale (ai sensi dell’articolo 16, comma 7, del Regolamento Organico), e tali condizioni, aventi portata generale, sono quelle dell’articolo 16, comma 6, che, per quanto ai fini della presente controversia, sanciscono l’obbligo del nulla osta per gli atleti in costanza di vincolo, come il Ferraro risultava essere. Il disposto dell’articolo 16, comma 8, abilmente invocato dalle parti resistenti quale norma che imporrebbe l’autorizzazione al trasferimento in via obbligatoria, purché ricorrano alcune condizioni che, nella vicenda odierna, vengono riferite al trasferimento per motivi di lavoro, altro non è che una precisazione del comma sei, nel senso che, mentre nei casi, di cui al comma sei, l’autorizzazione può essere concessa o meno in presenza dei requisiti documentali elencati, nei casi di cui al comma 8, l’autorizzazione deve essere concessa, ma pur sempre con il sussistere dei requisiti documentali prescritti. Expressis verbis, la obbligatorietà dell’autorizzazione non scalfisce i requisiti oggettivi (elencati nel comma sei dell’articolo 16) che sono il presupposto per l’inoltro della richiesta, quanto piuttosto i requisiti soggettivi (elencati nel comma 8 dell’articolo 16, che non a caso parla di “stati”, ovvero status, cioè la posizione dell’atleta in un contesto di riferimento ben preciso), cioè a dire: se l’atleta sottoposto a vincolo ha il nulla osta e deve andare fuori regione per motivi di lavoro, l’autorizzazione DEVE essere concessa e non può essere negata. Ebbene, deve ritenersi questa la corretta interpretazione della norma citata ed il corretto inquadramento sistematico della fattispecie che, nella decisione impugnata, non viene preso per nulla in considerazione, concentrandosi il disposto gravato unicamente sulla sussistenza dei motivi di lavoro. Pur essendo quest’ultima circostanza assorbita dalla questione appena spiegata, il Collegio non può sottrarsi dal censurare anche tale aspetto, in ogni caso, comunque, denunziato come motivo di doglianza e quindi senza rischio di andare ultra petita, atteso che la Corte d’Appello neppure ha correttamente valutato la circostanza della sussistenza del rapporto di lavoro, atteso che la norma dell’articolo 16, comma 8, lettera b, obbliga alla documentazione dello stato dell’atleta, che nella vicenda odierna pure è carente. Infatti, il Ferraro ha depositato unicamente la richiesta di iscrizione all’albo dei maestri di sci del Piemonte, ma non ha documentato l’avvenuta iscrizione, né può dotarsi di efficacia probatoria l’attestazione dello studio legale della frequentazione di esso come collaboratore, sebbene il Ferraro risulti iscritto al Registro dei praticanti avvocati dell’Ordine degli avvocati di Napoli, atteso che, quest’ultima, non è riconducibile nello schema del rapporto di lavoro nel senso codicistico e, per di più, sconta un preciso divieto normativo (cfr. art. 41, comma 11, L. 247/12) e, inoltre, ad onta di quanto sostenuto dal resistente Ferraro e dalla FIDAL, il praticante deve avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell’ordine presso cui è iscritto (cfr. art. 17, comma 1, lett.c., L. 247/12). A tanto aggiungasi, a dimostrazione della infondatezza e della strumentalità delle argomentazioni utilizzate dal resistente Ferraro, che il medesimo aveva inviato alla ADS Enterprise una nota in cui dichiarava di non voler più essere tesserato, essendo venuti meno i presupposti per una “sana, corretta e sportiva collaborazione”, senza alcun riferimento a circostanze relative a rapporti di lavoro o altro. La manifesta fondatezza del ricorso e la condotta delle resistenti con argomentazioni ai limiti della temerarietà, impongono la condanna alle spese di giudizio che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annullando la decisione impugnata, dichiara il diritto della ricorrente ASD Enterprise Sport & Service a mantenere il tesseramento dell’atleta Massimiliano Ferraro. Condanna la FIDAL, il dott. Massimiliano Ferraro e la ASD Atletica Riccardi Milano 1946 al pagamento delle spese e competenze di rito, determinate nel complesso in € 4.500,00, oltre IVA e CAP, se dovute, ponendo a carico di ciascuna parte l’importo pari ad € 1.500,00, oltre accessori di legge, se dovuti. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 29 agosto 2016. Il Presidente F.to Mario Sanino Il Relatore F.to Angelo Maietta Depositato in Roma in data 8 settembre 2016 Per il Segretario F.to Gabriele Murabito
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