CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 43 del 30/09/2016 – Matteo Gabrielli/Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 43 del 30/09/2016 – Matteo Gabrielli/Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO DI GARANZIA SECONDA SEZIONE Composta da Attilio Zimatore - Presidente Oreste Michele Fasano Patrizia Ferrari Silvio Martuccelli - Componenti Vincenzo Nunziata - Relatore ha pronunciato la seguente DECISIONE Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 36/2016, presentato, in data 12 luglio 2016, dal Sig. Matteo Gabrielli, rappresentato e difeso dall’avv. Gabriele Bordoni, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C., rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta; nonché contro la Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.), non costituitasi in giudizio; e la Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Emilia Romagna, non costituitosi in giudizio; avverso la decisione della Corte Sportiva d'Appello presso il C.R. Emilia Romagna, di cui al C.U. n. 49 del 15 giugno 2016, che, in seguito al giudizio di annullamento con rinvio al Giudice a quo della precedente decisione, da parte del Collegio di Garanzia - Seconda Sezione (decisione n. 23/2016 del 13.5.16, depositata il 31.5.16), ha confermato, in capo al ricorrente, la sanzione della squalifica per 10 giornate, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC; viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell’udienza del 15 settembre 2016, l’avv. Aulona Marsili, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Gabriele Bordoni, per il ricorrente, sig. Matteo Gabrielli, e l’avv. Stefano La Porta, per la F.I.G.C., nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Ieradi, all’uopo delegato dal Procuratore Generale dello Sport, ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva; udito, nella successiva camera di consiglio, il Relatore, Vincenzo Nunziata. Ritenuto in fatto Il ricorso proposto da Gabrielli Matteo concerne la sanzione della squalifica a dieci giornate a far tempo dal 24/2/2016, irrogata dal Giudice Sportivo, come da Comunicato Ufficiale n. 33 del 24/2/2016, per avere il ricorrente tenuto una condotta comportante la violazione dell'art. 11 del C.G.S. in occasione dell'incontro di calcio ridetto; in particolare, gli si attribuiva di aver apostrofato i giocatori della squadra avversaria con espressioni offensive per motivi di discriminazione razziale. Il fatto era avvenuto a seguito della partita di calcio valida per il Girone C del Campionato di Promozione dell'Emilia Romagna fra Casalecchio Calcio 1921 e Pol. Reno S. Alberto del 21/2/2016. Secondo la ricostruzione di parte ricorrente, avverso detta sanzione interponevano reclamo sia la Società di appartenenza del tesserato che il tesserato medesimo. A motivo del reclamo, sostanzialmente il tesserato deduceva l’intento non offensivo della parole proferite e il clima di tensione e minacce che si sarebbe creato durante tutta la partita ad opera degli avversari, che erano in effetti per la gran parte di colore. In particolare, il ricorrente deduceva che in una fase di gioco, a pochi minuti dal fischio finale e a palla lontana (e terna arbitrale impossibilitata a rilevarlo), uno di questi giovani avrebbe colpito al volto Gabrielli, sopraggiungendogli alle spalle, recandogli lesioni per le quali il reclamante veniva visitato al P.S. Ospedaliero. Fatto è che, come sempre riferito dal ricorrente, nel referto arbitrale si leggeva quanto segue: «a partita terminata mentre le squadre stavano per entrare negli spogliatoi il n. 4 del Casalecchio Gabrielli Matteo ha urlato più volte "siete una squadra di negri di merda" rivolgendosi minacciosamente nei confronti dei giocatori di colore del Reno». Riferiva ancora il Gabrielli, che in realtà egli stesso è ragazzo dalle eccellenti doti di comportamento e che si era trattato soltanto di un momento concitato, nel quale aveva inteso apostrofare gli avversari non per le loro caratteristiche fisiche, ma solo per il loro contegno arrogante e violento. Sulla base di queste premesse, l’odierno ricorrente chiedeva che la Corte Sportiva d'Appello territoriale, in riforma dell'impugnato provvedimento, revocasse la sanzione irrogata; in subordine, che la contenesse nella sola squalifica per una giornata. Il reclamante rilevava, tra l’altro, l’equivocità del referto arbitrale e chiedeva alla Corte Sportiva d'Appello di ascoltare, in vista dell'udienza, il Direttore di gara, affinché provvedesse ad una puntuale integrazione circa luoghi e modalità in cui l'asserita infrazione sarebbe avvenuta e sarebbe stata rilevata. La Corte si riservava e, in esito allo scioglimento - dando atto di avere sentito, successivamente all'udienza, il direttore di gara che aveva confermato che il ricorrente odierno aveva tenuto la condotta censurata - respingeva il reclamo e confermava la sanzione. Tale decisione veniva dunque impugnata dinanzi a questo Collegio di Garanzia, che accoglieva il ricorso con decisione 23/2016 della Seconda Sezione. Argomentava il Collegio che erroneamente la Corte aveva posto a fondamento della propria decisione dichiarazioni rese telefonicamente ed in assenza del necessario contraddittorio dal direttore di gara. Con la decisione ora impugnata, in sede di rinvio, la Corte Sportiva d'Appello presso il Comitato dell'Emilia Romagna, nel prendere «rispettosamente atto dell'autorevole decisione assunta dal Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI», ha ritenuto «tuttavia di dover rivendicare il fatto che la conduzione del procedimento disciplinare di secondo grado contro il calciatore Matteo Gabrielli, è avvenuta nel pieno rispetto del dettato nonché dello spirito del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC. In particolare si vuole evidenziare come la richiesta di chiarimenti rivolta all'Arbitro sia un'attività d'indagine e accertamento espressamente prevista dai comma 4 e 5 dell'Art. 34 del Codice di Giustizia Sportiva che, peraltro, vieta espressamente il contraddittorio tra gli ufficiali di gara e le parti del procedimento A ben guardare, nel caso di specie, attraverso una richiesta di chiarimenti rivolta al Direttore di Gara, la Corte Sportiva d'Appello ha inteso procedere a un supplemento d'istruttoria nell'interesse del reclamante, vale a dire al preciso scopo di verificare se vi potessero essere circostanze di fatto, decisive agli effetti del procedimento che l'Organo di Giustizia Sportiva di prima istanza non aveva preso in esame e ciò proprio alla luce delle argomentazioni difensive addotte a sostegno del reclamo e delle successive difese orali che il ricorrente ha svolto in sede di audizione». Tale decisione viene ora censurata dal Gabrielli, il quale deduce la violazione dell’articolo 36 del CGS (non essendo chiaro, ora, quali elementi di fatto e diritto la Corte abbia posto a fondamento della propria decisione), la violazione dell’articolo 34 CGS (per avere la Corte erroneamente affermato che la richiesta di chiarimenti rivolta all’Arbitro sia una attività di indagine e accertamento prevista dai commi 4 e 5 dell’articolo 34) ed infine la violazione dell'art. 35 CGS (per avere la Corte ritenuto, ora, sufficienti elementi probatori evidentemente non ritenuti idonei nella propria precedente decisione). Si è costituita con memoria la FIGC, contestando le avverse censure e chiedendone il rigetto. In particolare, la Federazione ha osservato come correttamente la Corte abbia effettuato una nuova valutazione del materiale probatorio, senza tenere in conto quanto irritualmente acquisito dall’Arbitro. Nel corso dell’udienza, le parti hanno confermato le proprie conclusioni. La Procura Generale dello Sport ha chiesto dichiararsi inammissibile il motivo relativo all’art. 35 del CGS ed infondati quelli relativi agli artt. 34 e 36 del CGS. Considerato in diritto Ritiene il Collegio che la decisione impugnata non meriti censura. Occorre in proposito precisare che nella propria, precedente decisione n. 26/2016 il Collegio aveva richiesto alla Corte una nuova valutazione del materiale probatorio, che prescindesse da quanto acquisito telefonicamente dall’Arbitro. Orbene, a tanto la Corte Sportiva di Appello ha provveduto, ritenendo di non potersi evidentemente discostare dal disposto dell'articolo 35 CGS, secondo il quale i documenti ufficiali di gara fanno piena prova dei fatti accaduti in occasione dello svolgimento delle gare. Si è già detto nella parte espositiva che il referto espressamente riferisce che «a partita terminata mentre le squadre stavano per entrare negli spogliatoi il n. 4 del Casalecchio Gabrielli Matteo ha urlato più volte "siete una squadra di negri di merda" rivolgendosi minacciosamente nei confronti dei giocatori di colore del Reno». Orbene, tale ricostruzione dei fatti è stata evidentemente ritenuta dal Giudice d’Appello prova sufficiente per confermare la sanzione inflitta al Gabrielli; né evidentemente questo Collegio può sindacare l’autonomo apprezzamento di merito svolto dal giudice, sulla base di elementi di prova sicuramente genuini e non viziati. Con riguardo alle censure proposte dal Gabrielli, rispetto a quanto argomentato dalla Corte in ordine alla natura dell’attività svolta nell’acquisire ulteriori elementi dall’Arbitro, coglie nel segno la difesa della FIGC, che ne argomenta l’assoluta irrilevanza in questa sede. Si tratta, evidentemente, di mere considerazioni che la Corte ha ritenuto di svolgere con riguardo alla propria precedente decisione, del tutto ininfluenti ai fini di quanto oggi all’esame. Il ricorrente deduce, ancora, che la Corte non avrebbe chiarito come sia pervenuta alla nuova decisione, in mancanza delle integrazioni probatorie che pure aveva a suo tempo ritenuto indispensabili ai fini del decidere. E’ evidente che con tale censura si intende in realtà riprodurre, in questa sede di legittimità, un nuovo apprezzamento di merito sul materiale probatorio e sulla sua idoneità a costituire il fondamento della decisione impugnata. Il che, come si è detto, non può avvenire, avendo peraltro la Corte con adeguata motivazione fatto riferimento alla portata probatoria “fidefaciente” del referto arbitrale, ritenuto chiaro ed univoco nell’attribuire la condotta sanzionata alla persona del ricorrente nelle specifiche circostanze di tempo e di spazio pure descritte. PQM Il Collegio di Garanzia dello Sport Seconda Sezione Dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato. Le spese seguono la soccombenza, liquidate, nella misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 15 settembre 2016. Il Presidente F.to Attilio Zimatore Il Relatore F.to Vincenzo Nunziata Depositato in Roma in data 30 settembre 2016 Il Segretario F.to Alvio La Face
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