F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001/TFN del 01 Luglio 2016 (220) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO SCATENA (Presidente e Legale rappresentante della Società Gualdo Casacastalda) e la SOCIETÀ ASD GUALDO CASACASTALDA – (nota n. 11399/1005 pf14-15/LG/pp del 19.04.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001/TFN del 01 Luglio 2016 (220) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO SCATENA (Presidente e Legale rappresentante della Società Gualdo Casacastalda) e la SOCIETÀ ASD GUALDO CASACASTALDA - (nota n. 11399/1005 pf14-15/LG/pp del 19.04.2016). Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, con atto del 19 aprile 2016, la Procura Federale ha deferito il signor Fabrizio Scatena - nella sua qualità di presidente della Società ASD Gualdo Casacastalda - per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell’art. 10 9 comma 3 bis CGS, in relazione al punto 9 pag. 3 del CU n. 138 / 26 maggio 2014 LND Divisione Interregionale, recante norme per la iscrizione e la conseguente partecipazione al Campionato Serie D stagione sportiva 2014 – 2015, nonché la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS; rilevato che il contestato inadempimento (costituente illecito disciplinare) era statocomunicato alla Procura Federale dalla Co.Vi.So.D con nota del 30 marzo / 7 aprile 2015 (mancato inoltro entro la data dell’11 luglio 2014 della “dichiarazione di disponibilità del campo di gioco secondo il modello predisposto dal Dipartimento Interregionale, così come visualizzato on-line, rilasciata dall’ente proprietario, secondo quanto previsto dall’art. 31 del regolamento della LND per la disputa di tutte le gare del campionato nazionale di serie D e di altre manifestazioni ufficiali; ovvero per le società che hanno stipulato convenzioni con gli enti proprietari dell’impianto per la gestione dello stesso, dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, sottoscritta dalla stessa unitamente a copia della convenzione”); rilevato che la richiamata normativa sanziona la società deferita con l’ammenda di €1.000,00 per ogni inadempimento; rilevato che i deferiti – comparsi a mezzo del nominato difensore – hanno tuttavia eccepito con memoria trasmessa a questo Tribunale a mezzo pec del 18 giugno 2016 la sussistenza di vizi afferenti la fase del procedimento di indagine innanzi la Procura Federale e, nel merito, hanno dedotto l’insussistenza delle violazioni, in quanto la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco della prima squadra, della rappresentativa juniores, nonché per le gare di Coppa Italia, era stata comunque trasmessa anche se su carta intestata della società con un unico documento abbinato ad una altrettanto unica “copertina allegati”, con ciò ingenerando il convincimento del competente Dipartimento che non fosse stata inviata la dichiarazione d’interesse della rappresentativa juniores, che era stata in effetti trasmessa; e che si era trattato da parte della società di un mero errore materiale, che era stato peraltro causato dalla precarietà del sistema di trasmissione on-line al suo primo anno d’applicazione e che però non aveva avuto alcuna apprezzabile conseguenza sulla validità dell’iscrizione della società al campionato; e che pertanto il deferimento andava respinto, ovvero, in subordine, in caso di mancata archiviazione dello stesso, sanzionato con pena di minimo importo; rilevato che alla riunione odierna è altresì comparsa la Procura Federale, la quale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione al signor Fabrizio Scatena della sanzione dell’inibizione di giorni 30 (trenta) e alla Società ASD Gualdo Casacastalda della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (euro mille); e che ha nel contempo chiesto l’acquisizione della mail 14 luglio 2015 di trasmissione degli atti del procedimento alla parte deferita, che li aveva richiesti, mail che è stata esibita, precisando altresì che l’audizione del sig. Fabrizio Scatena non era stata predisposta perché dallo stesso non richiesta; ritenuto che i vizi del procedimento d’indagine, lamentati dai deferiti, risultano comunque assorbiti dalla trattazione ad opera degli stessi del merito del deferimento; ritenuto che la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco è stata trasmessa dalla parte deferita su carta intestata della società e non sulla modulistica prescritta dal Dipartimento Interregionale; ritenuto che siffatta mancanza costituisce di per sé il contestato inadempimento ed impone di conseguenza l’accoglimento del deferimento; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della società ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS; P.Q.M. 10 accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al signor Fabrizio Scatena, nella qualità di cui sopra, l’inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla Società ASD Gualdo Casacastalda l’ammenda di € 1.000,00 (euro mille).
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