F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001/TFN del 01 Luglio 2016 (217) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO DE MEIS (Presidente e Legale rappresentante della Società A.C. Rimini 1912 s.r.l.) e la SOCIETÀ A.C. RIMINI 1912 S.R.L. – (nota n. 11229/910 pf 14-15/LG/pp del 15.04.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001/TFN del 01 Luglio 2016 (217) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO DE MEIS (Presidente e Legale rappresentante della Società A.C. Rimini 1912 s.r.l.) e la SOCIETÀ A.C. RIMINI 1912 S.R.L. - (nota n. 11229/910 pf 14-15/LG/pp del 15.04.2016). Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, con atto del 15 aprile 2016, la Procura Federale ha deferito il signor Fabrizio De Meis - nella sua qualità di presidente del C.d.A. della società AC Rimini 1912 srl - per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell’art. 10 comma 3 bis CGS, in relazione al punto 10 pag. 4 del CU n. 138 / 26 maggio 2014 LND Divisione Interregionale, recante norme per la iscrizione e la conseguente partecipazione al Campionato Serie D stagione sportiva 2014 – 2015, nonché la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS; 8 rilevato che alla riunione odierna le parti hanno depositato agli atti la proposta di patteggiamento, che questa Tribunale ha ritenuto congrua; tanto rilevato, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare ha adottato la seguente ordinanza: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Fabrizio De Meis e e la Soc. AC Rimini 1912 srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Fabrizio De Meis, sanzione della inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena base per la Soc. AC Rimini 1912 srl, sanzione della ammenda di € 1000,00, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 667,00 (seicentosessantasette/00); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione. Le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - inibizione di giorni venti (20) per il sig.Fabrizio De Meis; - ammenda di € 667,00 (seicentosessantasette/00) per la Soc. AC Rimini 1912 srl,. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”
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