F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003/TFN del 13 Luglio 2016 (262) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA LEONE (Procuratore Speciale e Legale rappresentante pro-tempore della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl), Società SS VIRTUS LANCIANO 1924 Srl – (nota n. 13583/1187 pf15-16/SP/blp del 23.05.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003/TFN del 13 Luglio 2016 (262) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA LEONE (Procuratore Speciale e Legale rappresentante pro-tempore della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl), Società SS VIRTUS LANCIANO 1924 Srl - (nota n. 13583/1187 pf15-16/SP/blp del 23.05.2016). Il deferimento La Corte Federale d’Appello Sezioni Unite, in parziale accoglimento dei ricorsi proposti dal Sig. Claude Alain Di Menno Di Bucchianico e della SS Virtus Lanciano 1924 Srl avverso le sanzioni inflitte dal T.F.N. – S.D. e relative a tre deferimenti disposti in tempi diversi dalla Procura Federale (di cui ne era stata ordinata la riunione dal Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare) riteneva quest’ultimo esente da responsabilità in relazione alla violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 art. 10, comma 3, CGS in relazione all’art. 85 lett. b), parag. VII, NOIF per aver omesso di depositare entro il termine del 16.12.2015 alla Co.Vi.So.C. la dichiarazione di avvenuto pagamento dell’IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, dipendenti e collaboratori, in quanto lo stesso alla data del 15.12.2015 risultava inibito sino al 3.02.2016, omettendo, conseguenzialmente di sanzionare la Società Virtus Lanciano, che rispondeva a titolo di responsabilità ex art. 4, comma 1, CGS. Afferma in proposito la Corte Federale: “In definitiva, al Sig. Claude Alaine Di Menno Di Bucchianico, è stata erroneamente addebitata la violazione di cui trattasi, definitivamente consumatasi alla data del 16.12.2015 e contestata con il primo deferimento, non essendo, fino al 03.02.2016, soggetto sul quale poteva gravare l’obbligo di documentare ai competenti Organi federali e di controllo i versamenti delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS, essendo, come detto, anche stato formalmente e specificatamente delegato dalla Società Virtus Lanciano, altro soggetto dotato dei necessari poteri di rappresentanza e di certificazione”, introducendo con tale motivazione la responsabilità del Sig. Leone Luca, in quanto investito da procura speciale rilasciatagli dal Presidente. La Procura Federale, letta la decisione della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, pubblicata sul C.U. 123 C.F.A. del 13.05.2015, apriva una indagine conoscitiva a carico di Luca Leone, e accertato che questi era munito di procura speciale conferitagli dal Presidente Claude Alain Di Menno Di Bucchianico, concludeva l’indagine stessa con richiesta di deferimento del il Sig. Luca Leone e della SS Virtus Lanciano 1929 Srl, il primo per violazione dell’art. 1 bis, comma 1 e 10 comma 3, CGS in relazione all’art. 85, lett. B, parag. VII, NOIF per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver documentato alla Co.Vi.So.C. l’avvenuto pagamento entro il 16 dicembre 2015 delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità luglio-agostosettembre 2015; la SS Virtus Lanciano 1929 Srl, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS ed inoltre in via autonoma in quanto responsabile ai sensi dell’art. 10, comma 3, CGS in relazione all’art. 85, lett. B, parag. VII. Il dibattimento Alla riunione del 6.07.2016 le parti concludevano, come da separato verbale: La Procura Federale chiedeva l’accoglimento del deferimento ritenuta accertata e provata sia la responsabilità del Sig. Luca Leone, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 1 e 10 comma 3, CGS in relazione all’art. 85, lett. B, parag. VII, NOIF in quanto investito dei poteri di rappresentanza della Società Virtus Lanciano in forza di procura speciale, rilasciatagli allo scopo, dal Presidente Claude Alain Di Menno Di Bucchianico, all’epoca dei fatti inibito. Richiedeva, a tal fine, la sanzione di mesi 3 (tre) di inbizione per il dirigente. Egualmente responsabile doveva ritenersi la Società Virtus Lanciano, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS per responsabilità diretta per fatto del proprio tesserato nonché ai sensi dell’art. 10, comma 3, CGS in relazione all’art. 85, lett. B, parag. VII. Per la Società richiedeva, pertanto, la sanzione di punti 2 (due) di penalizzazione da scontarsi nell’attuale stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00) a titolo di recidiva. Il difensore del Sig. Luca Leone, chiedeva il proscioglimento del proprio assistito, in quanto non munito dei poteri di rappresentanza della Società ed eccepiva inoltre la tardività del deferimento disposto oltre il novantesimo giorno, dovendosi aver riguardo al primo deferimento quale momento iniziale della indagine. Il difensore della SS Virtus Lanciano 1929 Srl chiedeva, in via preliminare, l’estinzione del procedimento per decorrenza dei i termini di cui all’art. 34 bis, CGS, dovendosi computare tali termini a partire dal primo deferimento e non anche, come ritenuto dalla Procura Federale dalla decisione della Corte d’Appello Federale avendo l’attuale deferimento lo stesso identico oggetto del precedente deferimento. Il difensore sosteneva inoltre che trattandosi della medesima fattispecie si versava in una ipotesi di “ne bis in idem”, concludeva avanzando comunque richiesta di esclusione della recidiva, trattandosi di fatto nuovo contestato per la prima volta al legale rappresentante della Società. Motivi della decisione Il deferimento deve essere accolto, dovendosi ritenere le eccezioni ed argomentazioni difensive infondate in fatto e in diritto. In relazione alle eccezioni secondo le quali la Società Virtus Lanciano dovrebbe andare esente da sanzioni per estinzione dei termini procedimentali, ovvero in virtù del principio del “ne bis in idem” in quanto già sottoposta a procedimento disciplinare per il medesimo fatto, valga quanto affermato in proposito dalla sentenza del Collegio di Garanzia del Coni (Procura Generale CONI/Procura Federale FIGC/ Claude Alain Di Menno Di Bucchianico/Angelo Castrignanò/SS Virtus Lanciano 1924 Srl – C.U. n. 25 del 1.6.2016): “[….]…L’acquiescenza, quale fenomeno preclusivo del potere processuale e attuativo del generale dovere di coerenza della parte nel processo, non può, quando configurata in forme diverse da quelle espresse, che riuscire connotata da rigorosa univocità finalistica e logica inerenza alla condotta che si vuole significativamente incompatibile con altra. Sennonché, ciò sembra da escludere quando la pretesa infrazione al divieto di venire contra factum proprium si venga realizzando, come nel caso che occupa, mediante condotta rivolta, in separato procedimento e nei confronti di una parte diversa: il che lascia ammettere, in linea di principio, la compatibilità logica delle due azioni le quali, ispirate da ragioni esclusivamente pertinenti a ciascun procedimento e a ciascuna parte (a cominciare da quelle di impedire le cause estintive del potere sanzionatorio nel tempo), per il solo risultato finale (da nessuna di quelle azioni ancora attinto) finirebbero per essere reciprocamente escludenti. In breve, l’avere manifestato la pretesa giudiziale di (far) sanzionare il Sig. L. Leone rimane(va) logicamente compatibile con la ulteriore manifestazione giudiziale della pretesa di (far) sanzionare il Sig. C.A. Di Menno Di Bucchianico pur quando la natura dell’incolpazione non possa che (far) eleggere un unico autore, e tanto in considerazione delle determinazioni appropriate al singolo procedimento e alla cura del superiore interesse affidato al Procuratore Federale, il quale per un determinato illecito ha convenientemente ritenuto di realizzare, peraltro diacronicamente, distinte iniziative idonee a indurre l’effettiva sanzionabilità del (pur unico) responsabile. Né, in conseguenza della duplicazione dei procedimenti sanzionatori, sovviene l’inconveniente del rischio di bis in idem in danno della Società, evidentemente responsabile per l’illecito ascrivibile soltanto a colui che abbia (o avesse) il potere di impegnare la stessa al tempo della sua materiale consumazione. Ciò a maggior ragione considerando che il titolo dell’incolpazione alla persona fisica appare, sin dalla contestazione (dove il deferimento della SS Virtus Lanciano 1924 srl «a titolo di responsabilità diretta» avviene esclusivamente «per il comportamento posto in essere dal Sig. Claude Alain Di Menno Di Bucchianico»), puntualmente enunciato come pregiudicante rispetto a quello riferito alla persona giuridica, la quale ultima può risultare afflitta una sola volta per l’accertata omissione del titolare della posizione organica sul quale grava(va) l’obbligo personale dell’azione, e non già a prescindere da ogni positivo accertamento al riguardo….[….]”. Alla luce di tale statuizione, considerato che nel caso di specie si procede a carico della Società per un fatto attribuito ad altro soggetto rispetto a quello contestato nel precedente deferimento, si configura una fattispecie del tutto nuova anche se avente ad oggetto la medesima violazione. D’altro canto, la stessa difesa nel chiedere l’esclusione della contestata recidiva ha sostenuto proprio la “novità” del fatto attribuito per la prima volta al soggetto deferito. In forza dello stesso principio enucleato dalla Corte deve ritenersi infondata l’eccezione relativa alla estinzione del procedimento disciplinare per decorrenza del termine di novanta giorni previsto dall’art. 34 bis, CGS, dovendo tale termine esser computato a partire dalla pubblicazione della sentenza della Corte Federale d’Appello presso la quale, per la prima volta era stata sollevata l’improcedibilità dell’azione disciplinare nei confronti del Presidente Claude Alain Di Menno Di Bucchianico, in quanto inibito e quindi temporaneamente impedito a rappresentare la Società innanzi agli organi federali. La Corte Federale d’Appello, come si è già detto, con decisione innovativa, ha ritenuto fondata la doglianza dei ricorrenti, mandando esente da responsabilità il Sig. Di Menno Di Bucchianico, in quanto all’epoca dei fatti colpito da inibizione e quindi privo di qualsiasi potere di rappresentare la Società nei rapporti con gli organi della F.I.G.C., attribuendo la responsabilità della omessa denuncia, al Sig. Luca Leone, Direttore Sportivo investito di procura speciale e quindi dotato dei poteri rappresentativi della Società. È dalla pubblicazione della riferita sentenza che debbono quindi decorrere i termini entro i quali il procedimento disciplinare deve esaurirsi. Quanto alla posizione del Sig. Luca Leone, non può certo sostenersi il difetto di poteri di rappresentanza della SS Virtus Lanciano, posto che agli atti risulta l’atto del notaio Dr. Sideri con il quale il Presidente della summenzionata Società, in data 17 giugno 2015, conferiva procura speciale al Direttore Sportivo Sig. Luca Leone, con la quale autorizzava il medesimo a “rappresentare la Società avanti agli organi ed uffici della federazione italiana giuoco calcio (F.I.G.C.) e della Lega nazionale professionisti serie B”. Ciò premesso, ne discende la piena responsabilità dalla SS Virtus Lanciano 1929 Srl, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS. Pertanto, sanzioni congrue risultano quelle richieste dalla Procura federale, ad esclusione della recidiva, inapplicabile per i motivi evidenziati. Il dispositivo Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare accoglie il deferimento ed irroga al Sig. Luca Leone la inibizione per mesi 3 (tre) e alla Società SS Virtus Lanciano 1929 Srl la penalizzazione di 2 (due) punti in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, nel campionato di competenza.
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