F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004/TFN del 20 Luglio 2016 (200) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI DIMITRI (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società Gallipoli Calcio Srl), GIUSEPPE GIANNINI (all’epoca dei fatti allenatore della Società Gallipoli Calcio Srl), SALVATORE BIZZARRO (all’epoca dei fatti Presidente della Società Real Marcianise), MICHELE MUROLO (all’epoca dei fatti tesserato come calciatore per la Società Real Marcianise), MASSIMO RUSSO (all’epoca dei fatti tesserato come calciatore per la Società Real Marcianise), RICCARDO INNOCENTI (all’epoca dei fatti tesserato come calciatore per la Società Real Marcianise), CIRO GINESTRA (all’epoca dei fatti tesserato come calciatore per la Società Gallipoli Calcio Srl), SALVATORE GALIZIA (all’epoca dei fatti tesserato come calciatore per la Società Real Marcianise) – (nota n. 10406/498 pf13-14 AM/SP/ma del 31.3.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004/TFN del 20 Luglio 2016 (200) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI DIMITRI (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società Gallipoli Calcio Srl), GIUSEPPE GIANNINI (all’epoca dei fatti allenatore della Società Gallipoli Calcio Srl), SALVATORE BIZZARRO (all’epoca dei fatti Presidente della Società Real Marcianise), MICHELE MUROLO (all’epoca dei fatti tesserato come calciatore per la Società Real Marcianise), MASSIMO RUSSO (all’epoca dei fatti tesserato come calciatore per la Società Real Marcianise), RICCARDO INNOCENTI (all’epoca dei fatti tesserato come calciatore per la Società Real Marcianise), CIRO GINESTRA (all’epoca dei fatti tesserato come calciatore per la Società Gallipoli Calcio Srl), SALVATORE GALIZIA (all’epoca dei fatti tesserato come calciatore per la Società Real Marcianise) - (nota n. 10406/498 pf13-14 AM/SP/ma del 31.3.2016). Il deferimento La Procura Federale della F.I.G.C., con la suindicata nota del 31 marzo 2016, ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare: 1) Dimitri Luigi (già Direttore sportivo della Società Gallipoli); 2) Giannini Giuseppe (già allenatore della Società Gallipoli); 3) Bizzarro Salvatore (già Presidente della Società Real Marcianise); 4) Murolo Michele (già calciatore della Società Real Marcianise); 5) Russo Massimo (già calciatore della Società Real Marcianise); 6) Innocenti Riccardo (già calciatore della Società Real Marcianise); 7) Ginestra Ciro (già calciatore della Società Gallipoli); 8) Galizia Salvatore (già calciatore della Società Real Marcianise); per rispondere: I primi sei: della violazione di cui agli artt. 1 bis e 7 comma 1, 2, 5 del Codice di Giustizia Sportiva (CGS), per avere, in concorso fra loro e con altri soggetti non tesserati, prima della gara Gallipoli-Real Marcianise valevole per il campionato di Lega Pro – Girone B nella stagione sportiva 2008/2009, fondamentale per la squadra salentina poiché impegnata per la promozione diretta nella categoria superiore, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara suddetta disputata in data 17 maggio 2009, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato attraverso le modalità meglio specificate nella parte motiva; con le aggravanti per tutti i tesserati suindicati di cui all’art. 7 comma 6 CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara conclusasi con il punteggio di 3 a 2 per la squadra salentina, risultato che consentiva la promozione diretta di quest’ultima nella serie superiore; Il settimo e l’ottavo: della violazione di cui agli artt. 1 bis e 7 comma 7 CGS, per avere contravvenuto al dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti integranti illecito sportivo con riferimento alla gara Gallipoli-Real Marcianise del 17 maggio 2009; Svolgimento del procedimento Nel merito, va osservato che il deferimento sopra indicato deriva da un procedimento penale n. 17982/05 RGNR pendente presso il Tribunale di Napoli nei confronti di numerosi soggetti coinvolti in fatti di criminalità organizzata, che nel gennaio del 2014 era sfociato in una serie di ordinanze di custodia cautelare in carcere. Nell’ambito di tale procedimento era compreso un episodio di frode sportiva risalente a cinque anni prima e riguardante la partita disputata il 17 maggio 2009 fra la squadra del Gallipoli e quella del Real Marcianise, vinta dalla prima con il punteggio di 3 a 2 e che aveva consentito la promozione del Gallipoli in serie B. I giornali avevano dato ampio risalto alla notizia, pubblicando alcuni particolari di un pagamento della somma di € 50.000,00 che sarebbe stata versata dai Signori Righi, Salvatore e Ivano, da Giannini Giuseppe (all’epoca allenatore del Gallipoli) e da Dimitri Luigi (all’epoca Direttore sportivo del Gallipoli). A seguito di queste notizie di stampa, la Procura Federale richiedeva a più riprese e acquisiva in forza dell'art. 2, comma 3 della legge n. 401 del 1989 e dell'art. 116 c.p.p., una copiosa documentazione probatoria rappresentata in prevalenza da numerose intercettazioni telefoniche e ambientali, nonché dall’informativa dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma del 2 maggio 2014 con vari allegati, dallo stralcio dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Napoli il 12 ottobre 2013, e dal dispositivo della sentenza emessa con rito abbreviato dal GUP presso il Tribunale di Napoli il 22.7.2015. Le indagini eseguite dalla Procura Federale consentivano di acquisire ulteriori atti trasmessi dall’Autorità Giudiziaria di Napoli, come l’avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso il 15.7.2014 dalla Procura della Repubblica di Napoli con la successiva richiesta di rinvio a giudizio del 4.12.2014 e come il decreto che dispone il giudizio emesso il 2.1.2015 dal GIP presso il Tribunale di Napoli. In data 10 febbraio 2015 la Procura Federale comunicava ai Signori Bizzarro Salvatore (già Presidente della Società Real Marcianise), Dimitri Luigi (già Direttore sportivo della Società Gallipoli), Giannini Giuseppe (già allenatore della Società Gallipoli), Murolo Michele (già calciatore della Società Real Marcianise), Russo Massimo (già calciatore della Società Real Marcianise), Innocenti Riccardo (già calciatore della Società Real Marcianise), Ginestra Ciro (già calciatore della Società Gallipoli), Galizia Salvatore (già calciatore della Società Real Marcianise) la conclusione delle indagini, e a partire dal 11 marzo 2015 raccoglieva ai sensi dell'art. 24 CGS le spontanee dichiarazioni rese dai deferiti Innocenti Riccardo, Giannini Giuseppe, Murolo Michele, Ginestra Ciro, Galizia Salvatore. Il primo si protestava totalmente estraneo alla vicenda, mentre il Giannini forniva alcuni importanti chiarimenti in ordine ai suoi rapporti con i Signori Righi, Salvatore e Ivano, e negava ogni suo coinvolgimento nella “combine” della partita Gallipoli-Real Marcianise del 17 maggio 2009, anche se ammetteva che “...la sera stessa del 14 maggio 2009 verso le ore 23 incontrai il Dimitri, il quale mi riferì...di avere incontrato un calciatore del Real Marcianise, nello specifico Massimo Russo. Appena mi riferì tale ultima circostanza, subito presi le distanze dal Direttore Sportivo Dimitri dicendogli di lasciarmi perdere e di non volere sentire nessun discorso del genere”. Di diverso tenore erano invece le dichiarazioni del Sig. Murolo Michele, il quale rendeva ampia confessione, ammettendo le proprie responsabilità e manifestando subito un intento collaborativo. Riferiva di essere stato contattato da tale C.T. su incarico di Righi Salvatore ed ammetteva di aver provveduto a mettere in contatto il predetto C.T. con Bizzarro Salvatore, all’epoca presidente della Società Real Marcianise. L'incontro era avvenuto all'aeroporto di Capodichino alla presenza del Righi Salvatore ed era sfociato nella conclusione di un accordo relativo all’alterazione del risultato della gara Gallipoli – Real Marcianise di prossima disputa, nel senso di garantire la vittoria al Gallipoli che con quel risultato avrebbe avuto la certezza della promozione in Serie B. L'accordo non prevedeva la corresponsione di somme di denaro, in quanto il Bizzarro, nell’interesse del Real Marcianise, “aveva chiesto in cambio solo eventuali aiuti nel successivo campionato”. Il Murolo aggiungeva che il C.T. aveva incontrato anche il Dimitri e che il giorno dopo un suo compagno di squadra, di nome Russo Massimo, gli aveva raccontato di essere stato avvicinato da un certo L.A., inviato sempre dal Righi Salvatore. Il Murolo aveva poi appreso che c'erano stati altri incontri a cui avevano partecipato il C.T., il Dimitri, il Russo e il Righi Salvatore, nei quali il C.T. aveva esplicitamente parlato anche di somme di denaro che avrebbero dovute essere pagate ai giocatori del Real Marcianise. Il Murolo dichiarava anche che il giorno della gara aveva informato della cosa un altro compagno di squadra di nome Galizia Salvatore. Dopo la conclusione della partita, il Murolo era stato chiamato dal presidente Bizzarro, che gli aveva chiesto di contattare il Righi Salvatore e il C.T. per ricordare loro l'appuntamento già concordato per il martedì successivo. La domenica successiva era stato invece avvicinato dal Russo Massimo che gli aveva chiesto il pagamento di quanto promesso, così il Murolo aveva chiamato il C.T. per ricordargli di onorare l'impegno che aveva preso con il Russo. Il Murolo precisava comunque di non aver mai percepito alcuna somma di denaro e che si era ritrovato in mezzo a questa vicenda senza avere mai riflettuto, forse a causa della sua giovane età. Anche il Sig. Ginestra Ciro si protestava estraneo alla vicenda, mentre il Galizia Salvatore ammetteva “che la mattina del 17.5.2009 nel ritiro pre-gara presso un albergo di Gallipoli...ho incontrato il Murolo che appariva alquanto teso e nervoso senza alcun motivo valido. Mi sono avvicinato a lui e al contempo il Murolo stesso mi chiese se poteva parlarmi in disparte. Dopo essere usciti dalla hall dell'albergo, il Murolo mi riferiva di essere molto preoccupato in quanto alcune persone del suo stesso quartiere (il “Buvero” a Napoli, nei pressi della Stazione Centrale) lo avevano avvicinato chiedendogli di perdere la partita da disputare”. Alcuni deferiti depositavano memorie difensive e, successivamente, la Procura Federale formalizzava il predetto atto di deferimento. Va precisato, peraltro, che la Procura Federale non ha più contestato ai soggetti deferiti la fattispecie disciplinare associativa di cui all’art. 9 CGS, ritenendo non più configurabile questa ipotesi accusatoria inizialmente prospettata. Inoltre, nessun procedimento disciplinare è stato intrapreso per le ipotesi di responsabilità diretta e oggettiva delle Società Gallipoli e Real Marcianise, alle quali appartenevano i soggetti sopra deferiti, in quanto la prima non risultava essere stata iscritta al campionato successivo di competenza 2010/2011 (I divisione) per mancata presentazione della domanda, e perché ne era stata revocata l’affiliazione a causa di una successiva dichiarazione di fallimento (cfr. nota del Segretario Federale del 24 gennaio 2014 e Comunicati Ufficiali n. 48/A del 21 luglio 2010 e n. 89/A del 7 ottobre 2010), mentre la seconda risultava inattiva per non ammissione al campionato di competenza della stagione 2010/2011 (I divisione) (cfr. nota del Segretario Federale del 24 gennaio 2014 e Comunicato Ufficiale n. 11/A del 16 luglio 2010). Fissata l’udienza dinnanzi a questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare per la data del 9 giugno 2016, i difensori dei deferiti Galizia Salvatore e Ginestra Ciro hanno preliminarmente comunicato di avere raggiunto un accordo con la Procura Federale per la definizione delle rispettive posizioni con un patteggiamento (ai sensi dell’art. 23 CGS per Ginestra e ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS per Galizia), nella misura di mesi tre di squalifica e di Euro 2.000,00 di ammenda ciascuno. Il Tribunale ha allora disposto l’applicazione delle suddette sanzioni e ha dichiarato la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti, come da decisione emessa nella stessa data e regolarmente pubblicata (cfr. C.U. 87 del 10 giugno 2016). Il procedimento è quindi proseguito nei confronti degli altri soggetti deferiti, tutti regolarmente citati e rappresentati. I loro difensori hanno preliminarmente reiterato alcune eccezioni relative ad una serie di questioni sollevate nelle memorie difensive in precedenza depositate. In particolare, il difensore del Dimitri ha eccepito: - un’asserita nullità dell'atto di deferimento per la mancata emissione di una nuova comunicazione di conclusione delle indagini dopo l'acquisizione di alcuni atti trasmessi dall'Autorità Giudiziaria di Napoli e dopo le dichiarazioni rese da Giannini, Murolo, Galizia, Ginestra; - l'inutilizzabilità degli atti d'indagine svolti dopo la comunicazione di conclusione delle indagini del 10.2.2015, notificata il 17.2.2015; - l'inapplicabilità delle norme contenute nel vigente Codice di Giustizia Sportivo, entrato in vigore il 12.6.2014, in quanto i fatti contestati erano stati accertati in data antecedente e prossima al 17 maggio 2009, e dovevano quindi essere ricompresi, in osservanza del principio dell'irretroattività della norma disciplinare sportiva, sotto la vigenza del Codice di Giustizia Sportiva del 2007, che all'art. 6 conteneva norme più favorevoli all'indagato; - la contemporanea pendenza del procedimento penale a carico del medesimo dinnanzi al Tribunale di Napoli per gli stessi fatti, che consiglierebbe di sospendere il giudizio disciplinare in attesa dell'esito del giudizio penale. I difensori del Bizzarro hanno invece eccepito l'improcedibilità dell'atto di deferimento promosso nei confronti del loro assistito, in quanto l'addebito disciplinare contestato (illecito sportivo ex art. 7 commi 1, 2, 5 e 6 CGS) era diverso e più grave rispetto a quello che era stato invece contestato con la comunicazione di conclusione delle indagini (violazione dell'obbligo di denunzia ex art. 7 comma 7 CGS). Gli stessi difensori hanno inoltre eccepito un difetto di giurisdizione del Tribunale Federale Nazionale, in quanto lo stesso Bizzarro non figurava all'epoca dei fatti come tesserato per la Società Real Marcianise né per altro sodalizio affiliato alla FIGC. Anche la difesa del Sig. Innocenti ha eccepito un difetto di contestazione in quanto i fatti risalivano al maggio 2009, mentre le norme contestate erano contenute in un CGS entrato in vigore solo nell'agosto del 2014. Inoltre si faceva rilevare, pur non proponendosi una formale eccezione, che allo stesso Innocenti era stato contestato l’addebito disciplinare di illecito sportivo ex art. 7 commi 1,2,5 e 6 CGS, che era diverso e più grave rispetto a quello che gli era stato invece contestato con la comunicazione di conclusione delle indagini (violazione dell'obbligo di denunzia ex art. 7 comma 7 CGS). Il Procuratore Federale ha espresso parere contrario all'accoglimento di tutte le eccezioni come da verbale in atti, facendo tuttavia un'importante precisazione in ordine all'efficacia temporale delle norme contestate che non erano quelle contenute nel Codice di Giustizia Sportiva entrato in vigore il 12.06.2014 bensì quelle del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti e cioè quello entrato in vigore il 1 luglio 2007. Il Tribunale ha emesso l'ordinanza che segue: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare sciogliendo la riserva: ritenuto che vanno rigettate le eccezioni preliminari sollevate dai difensori con riferimento alla nullità del deferimento nei confronti del deferito Dimitri Luigi, alla inutilizzabilità degli atti giudiziari depositati successivamente alla comunicazione di conclusione delle indagini, alla contemporanea pendenza del procedimento penale dinnanzi all’Autorità Giudiziaria di Napoli, in quanto destituite di fondamento. Ed invero la comunicazione di conclusione delle indagini inviata al Dimitri conteneva tutti i riferimenti in fatto ed in diritto che sono poi seguiti nell’atto di deferimento. In secondo luogo il CGS consente di acquisire atti provenienti dall’Autorità Giudiziaria in ogni tempo, e quindi anche dopo la comunicazione di conclusione delle indagini. E l’autonomia del diritto sportivo consente lo svolgimento del presente procedimento disciplinare anche in pendenza di un procedimento penale che riguardi gli stessi fatti; ritenuto che l’eccezione di irretroattività della norma disciplinare sportiva risulta superata dalla precisazione effettuata in udienza dal rappresentante della Procura federale il quale ha chiarito che i fatti illeciti contestati nell’atto di deferimento riguardano le fattispecie di illecito sportivo e di omessa denuncia previsti come fattispecie disciplinari dal CGS vigente all’epoca dei fatti; ritenuto che va invece accolta l’eccezione relativa alla regolarità dell’atto di deferimento avanzata nell’interesse dei sigg. Bizzarro Salvatore e Innocenti Riccardo in quanto la comunicazione di conclusione delle indagini spedita nei loro confronti conteneva la contestazione della fattispecie illecita di omessa denuncia ai sensi dell’art. 7 comma 7 CGS, mentre l’atto di deferimento successivamente notificato prevede non una diversa qualificazione giuridica di quel fatto bensì un fatto diverso di illecito sportivo di cui all’art. 7 comma 1 CGS. P.Q.M. Rigetta le eccezioni come sopra indicate sollevate dai difensori dei soggetti deferiti. Prende atto che la Procura Federale ha precisato i capi di incolpazione con riferimento alle norme del CGS vigente all’epoca dei fatti; Rimette gli atti relativi alle posizioni di Bizzarro Salvatore e Innocenti Riccardo alla Procura Federale per gli adempimenti di Sua competenza.” Il procedimento è stato quindi rinviato alla data odierna per esaminare il merito del deferimento nei confronti del soggetti rimasti, e cioè Dimitri, Giannini, Murolo e Russo. Prima dell’apertura del dibattimento il Sig. Murolo e la Procura Federale hanno depositato un verbale contenente un accordo per la definizione della posizioni del deferito con un patteggiamento (ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS) nella misura finale di mesi 18 (diciotto) di squalifica e di € 18.000,00 (Euro diciottomila/00) di ammenda. Il Tribunale ha però rigettato tale accordo in quanto contrastante con la disposizione contenuta nell’art. 23, comma 3 CGS che non consente nella fattispecie alcuna applicazione di sanzioni su richiesta delle parti. Quindi il rappresentante della Procura Federale ha concluso nel merito, chiedendo l’affermazione della responsabilità disciplinare di tutti i soggetti deferiti, con l’applicazione delle seguenti sanzioni: - anni 3 (tre) e mesi 6 (sei) di inibizione più € 80.000,00 (Euro ottantamila/00) di ammenda per il Dimitri; - anni 3 (tre) e mesi 6 (sei) di squalifica più € 80.000,00 (Euro ottantamila/00) di ammenda per il Russo; - anni 3 (tre) di squalifica più € 40.000,00 (Euro quarantamila/00) di ammenda per il Giannini; - mesi 18 (diciotto) di squalifica ed € 18.000,00 (Euro diciottomila/00) di ammenda per il Murolo, tenuto conto della riduzione prevista dall’art. 24 CGS. Sono anche comparsi i difensori delle parti deferite che hanno chiesto il proscioglimento dei loro assistiti e in subordine l’applicazione della prescrizione, come da verbale in atti. Al termine hanno preso la parola i deferiti Giannini, Dimitri e Murolo che hanno rilasciato spontanee dichiarazioni, così come risulta dalle riprese audio-visive della riunione. Motivi della decisione Ciò premesso, si osserva che la documentazione acquisita in atti offre ampia e convincente dimostrazione dell'addebito mosso dalla Procura Federale, in quanto dagli atti acquisiti risulta con assoluta certezza che il risultato della partita disputata il 17 maggio 2009 fra la squadra del Gallipoli e quella del Real Marcianise, vinta dalla prima con il punteggio di 3 a 2 e che aveva consentito la certezza della promozione del Gallipoli in Serie B, era stato manipolato su iniziativa di alcuni soggetti indagati per appartenenza alla criminalità organizzata operante nel territorio napoletano. In una prima fase l’accordo era stato concluso fra i predetti non tesserati ed il Presidente del Real Marcianise senza che fosse prevista la corresponsione di denaro. Successivamente, invece, si erano verificati contatti con calciatori del Real Marcianise ai quali erano state offerte somme di denaro in cambio del loro impegno ad alterare il risultato della gara. In questa fase, secondo l’accusa, erano intervenuti, contribuendo alla realizzazione dell’illecito, anche il Direttore Sportivo del Gallipoli Dimitri e l’allenatore Giuseppe Giannini. Al riguardo il Tribunale rileva che, come è stato ricordato in precedenza, gli addebiti disciplinari derivano dall’acquisizione di copia degli atti del procedimento penale pendente presso il Tribunale di Napoli per fatti di criminalità organizzata accertati nel territorio napoletano, nell’ambito dei quali era emerso “a latere” un episodio di frode sportiva legato alla partita di calcio fra le squadre del Gallipoli e del Real Marcianise disputata il 17 maggio 2009. Dagli atti successivamente acquisiti dalla Procura Federale presso l'Autorità Giudiziaria di Napoli, costituiti in gran parte dalle risultanze di numerose intercettazioni telefoniche e ambientali, è stato invero confermato l'operato illecito della famiglia Righi, Salvatore e Ivano, legata ad ambienti camorristici ed in particolare al già nominato C.T., indagato per essere colui che controllava le attività del clan nella zona del Borgo di Sant'Antonio (c.d. “ 'O Buvero”). Al di là del peso probatorio che si deve attribuire in particolare ai verbali degli organi investigativi di Napoli, che hanno effettuato la trascrizione riassuntiva di queste conversazioni telefoniche, non può negarsi che si tratta di atti provenienti da un’Autorità Giudiziaria, che fanno quindi fede nel presente giudizio, come da giurisprudenza consolidata degli Organi di giustizia sportiva e che molte di queste conversazioni sono state invece trascritte per intero, con la precisa indicazione di tutti gli interlocutori. É importante sottolineare che all'epoca dei fatti il Righi Ivano era fidanzato con la figlia di Giuseppe Giannini e seguiva costantemente le vicende della squadra allenata dal suo futuro suocero. Ed è importante notare che alla penultima giornata del campionato il Gallipoli aveva disputato in data 10 maggio 2009 una partita a Lanciano ed aveva perso per 2 a 1 ed era quindi rimasto fermo in classifica a quota 63 punti, mentre il Benevento seguiva con 61 punti. Sicché era diventato assolutamente indispensabile vincere l'ultima partita per assicurarsi la promozione in Serie B. La vicenda illecita è stata condotta principalmente dai Righi che subito dopo la sconfitta del Gallipoli a Lanciano decidevano di passare all'azione per assicurare la vittoria del Gallipoli nella partita successiva contro il Real Marcianise, prendendo contatto con alcuni calciatori della squadra campana, e in particolare con Murolo Michele e Russo Massimo che erano stati invitati a un incontro presso il centro sportivo “Mariano Keller” di proprietà dei Righi. Nei giorni successivi alla sconfitta del Gallipoli a Lanciano si registrava infatti un crescendo di riunioni, incontri, contatti telefonici che facevano capo ai Righi che avevano promosso la suddetta “combine” della partita contro il Real Marcianise, in cui erano a vario titolo coinvolti non solo alcuni indagati per appartenenza alla criminalità organizzata della zona (come il citato C.T.), ma anche alcuni dirigenti delle due Società interessate (in particolare il Dimitri, Direttore sportivo della Società Gallipoli, e il Bizzarro Salvatore, presidente della Società Real Marcianise), l'allenatore del Gallipoli, Giannini Giuseppe, due calciatori del Real Marcianise (Murolo Michele e Russo Massimo originari della zona del “Buvero” e legati a C.T.). L'accordo illecito prevedeva il pagamento immediato della somma di denaro di € 50.000,00 ai due calciatori del “Buvero” (non è escluso che ci fossero altri giocatori del Real Marcianise coinvolti, considerando anche che la posizione del Sig. Innocenti Riccardo è stata separata e quella del Galizia che ha patteggiato), mentre la Società Real Marcianise avrebbe beneficiato di un “aiuto” nel campionato successivo, avendo già raggiunto la salvezza nel campionato in corso. Dalla sequenza delle conversazioni telefoniche intercettate si percepisce anche che questa somma di denaro era stata valutata come eccessiva dai dirigenti del Gallipoli e il Righi Salvatore aveva cercato di ottenere una riduzione, ma poi si era deciso a pagare personalmente l'intera somma inizialmente pattuita, e aveva detto al figlio di riferire ai dirigenti della squadra pugliese che sarebbe stato lui a pagare tutta la somma di denaro perché “è un regalo che vuole fare a Peppe” (cioè al Giannini, “suocero” del figlio) (cfr. telefonata delle ore 17,54 del 13 maggio 2009) e che lui non pretendeva il pagamento di quanto anticipato. Il pagamento della somma di denaro non era però avvenuto prima della gara, sicché dopo la vittoria del Gallipoli si erano susseguiti ulteriori contatti telefonici affinché il Righi Salvatore mantenesse l'impegno, fino alla consegna del denaro avvenuta in due tempi fra i giorni 19 e 23 maggio 2009 presso il centro sportivo “Mariano Keller”. Dalle dichiarazioni ampiamente collaborative rese dal giocatore Murolo Michele in sede di audizione alla Procura Federale si è avuto una precisa conferma di tutte le manovre poste in essere dal Righi Salvatore e del contributo offerto dal Dimitri e dal Bizzarro, ma è stato soprattutto precisato il ruolo svolto dal C.T., che sarebbe stata la persona che aveva materialmente incassato la somma pagata dal Righi e che si sarebbe poi occupata di versarne una parte al Russo, allo stesso Murolo (anche se questi nega di avere percepito somme di denaro) e a qualche altro calciatore del Real Marcianise. Gli altri soggetti deferiti hanno invece scelto di negare ogni loro responsabilità disciplinare nella vicenda, anche se il Giannini ha alla fine ammesso di avere avuto un colloquio rivelatore con il Dimitri solo la sera del giovedì prima della partita con il Real Marcianise con il dettaglio della riunione avvenuta presso il centro sportivo “Mariano Keller” e dell’incontro con il calciatore Massimo Russo, ma di avere immediatamente preso le distanze dal Direttore sportivo del Gallipoli. Il Dimitri, per la verità, ha omesso di rendere dichiarazioni nel presente procedimento (fatte salve le spontanee dichiarazioni rilasciate al termine dell’udienza), e non ha mai cercato di spiegare il senso e il contenuto delle diverse conversazioni telefoniche che lo riguardavano, ma si è limitato ad affidare al suo difensore una serie di argomenti per contestare la conducibilità e la rilevanza delle conversazioni telefoniche intercettate, tenuto conto che la gran parte di tali conversazioni si erano svolte fra i diretti interlocutori (in particolare fra i Righi) fra i quali non figurava lo stesso Dimitri, il quale era stato intercettato solo in pochissime occasioni che avevano riguardato solo questioni senza alcun significato. Si osserva al contrario che anche se le conversazioni intercettate del Dimitri non sono così numerose, esse tuttavia forniscono un quadro chiaro del contributo offerto dal deferito, il quale aveva subito accettato di recarsi ad incontrare il Righi Salvatore nel pomeriggio del 11 maggio 2009 presso il Centro Sportivo “Mariano Keller”. Assai più rilevante è quanto avviene il 14 maggio sempre presso il Centro Sportivo “Mariano Keller”, dove erano convenuti una serie di personaggi interessati alla vicenda in questione; mentre tutti erano ancora in attesa dell'arrivo di Murolo Michele, era infatti squillato il telefono del C.T. e i Carabinieri avevano registrato un frammento della conversazione ambientale che il predetto aveva avuto con Righi Salvatore e Dimitri, anche loro presenti, ai quali aveva assicurato che la gara in questione sarebbe finita con la vittoria del Gallipoli. Rilevante è poi la conversazione intercettata il 17 maggio, giorno della partita, alle ore 10,22, quando Righi Salvatore, che si trovava in compagnia del Dimitri, chiama al telefono Russo Massimo, giocatore del Real Marcianise, e dopo avergli detto di stare tranquillo e di riferire la stessa cosa al Murolo, aveva passato il telefono al Dimitri, che aveva fatto altrettanto e gli aveva dato appuntamento all'interno dello stadio per ulteriori spiegazioni. Circostanza che fornisce una conferma piena del coinvolgimento del Dimitri, che, a poche ore di distanza dall'inizio di una partita così risolutiva, dimostra di avere avuto precedenti contatti con almeno un calciatore della squadra avversaria, al quale dà financo appuntamento all'interno dello stadio. Altrettanto importante è la conversazione telefonica del 18 maggio (giorno successivo alla partita) alle ore13,38 fra il Righi Salvatore e il Dimitri, i quali avevano fatto diverse chiare allusioni alla “combine” della partita (“dovranno incontrarsi per sistemare quella cosa”) e il secondo aveva dichiarato che era a disposizione del Righi “tenuto conto della cortesia che gli ha fatto a lui e a Beppe (Giannini n.d.r.)”, mentre il Righi aveva replicato che “lui quando si mette in prima persona raggiunge sempre l'obiettivo” e il Dimitri aveva concluso dicendo “di non avere parole per ringraziarlo”. Il difensore del Dimitri ha inoltre sostenuto che le dichiarazioni collaborative del Murolo risulterebbero smentite dalla ricostruzione dei fatti contenuta nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Napoli, ove viene riportata una sequenza degli avvenimenti che è diversa da quella raccontata dal Murolo. In realtà dall'esame delle risultanze investigative portate all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria di Napoli, ivi comprese le citate intercettazioni telefoniche e ambientali che riguardano il Murolo, emerge che in effetti le dichiarazioni rese dal Murolo nell'ambito del presente procedimento disciplinare, pur avendo certamente finalità collaborative nei termini previsti dall’art. 24 CGS, mirano a limitare e circoscrivere la propria posizione e a fornire l'immagine di un giovane calciatore finito schiacciato fra le richieste di un soggetto che lui sapeva indagato per appartenenza alla criminalità organizzata (il C.T.) e quelle di altri soggetti facenti capo al Real Marcianise, come il presidente Bizzarro o il calciatore Russo Massimo, che volevano trarne un beneficio economico. Risulta invece da alcune conversazioni telefoniche che anche il Murolo era interessato a percepire una parte della somma di denaro pagata dal Righi e che i contatti avuti da lui con il C.T. lasciano intendere una chiara sintonia fra i due. Ma questo non è sufficiente a fare ritenere, come chiede la difesa, le dichiarazioni del Murolo prive di attendibilità (intrinseca ed estrinseca), perché, come detto, esse s'inseriscono in un quadro probatorio perfettamente completo e coerente, anche se risulta evidente il tentativo del “collaborante” di presentarsi quasi come una vittima del C.T. e dell'ingranaggio in cui era finito. Il difensore del Dimitri non ha invece potuto contestare le dichiarazioni rese dal Giannini nel presente procedimento, se non sul piano della prova logica, sostenendo che, data l'esistenza di stretti rapporti personali fra i Righi e il Giannini (la cui figlia, si ripete, era fidanzata con Ivano Righi) e di frequenti contatti diretti, la “interposizione” del Dimitri sarebbe stata superflua e non necessaria. Ma qui, al di là dell'importanza relativa della c.d. prova logica, c'è un preciso fatto che è stato raccontato dal Giannini che ha chiamato direttamente in causa il Dimitri e che questi non ha potuto negare né contestare, e che quindi va positivamente apprezzato come una prova del ruolo del Dimitri nell'organizzazione della “combine” della gara. Dai suddetti elementi indiziari, precisi e concordanti, il Tribunale ricava il convincimento che il Dimitri non sia stato meramente consapevole della “combine” diretta all’alterazione del risultato della gara in questione, ma abbia partecipato, con atti aventi efficacia causale, alla realizzazione dell’illecito. La partecipazione ai vari incontri, i contatti con calciatori della squadra avversaria, le conversazioni telefoniche riguardanti l’entità delle somme destinate ai calciatori del Real Marcianise, altro non sono che atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Gallipoli – Real Marcianise, disciplinarmente rilevanti ai sensi dell’art. 7 del CGS nell’attuale versione, peraltro coincidente con quella del Codice vigente all’epoca dei fatti. Quanto precede consente di introdurre il discorso sulla posizione del Giannini che risulta coinvolto nella presente vicenda disciplinare a causa dei rapporti personali avuti con la famiglia Righi, in quanto, come si è prima detto, la figlia del Giannini era fidanzata con Righi Ivano. I numerosi e ripetuti contatti con i Righi possono quindi trovare una spiegazione alternativa nell'esistenza di questi rapporti originati dalla relazione sentimentale della figlia, e nel fatto che i Righi fossero anche loro interessati al mondo del calcio, ma il Tribunale ritiene che sia insostenibile l’assunto difensivo che tutte le conversazioni che riguardano il Righi Ivano siano state il frutto di un rapporto confidenziale e privilegiato con il “famoso” Giuseppe Giannini. A ben vedere l'intera vicenda si regge sulle iniziative di Righi Salvatore e sui contatti di C.T., sui quali la difesa del Giannini nulla osserva. Inoltre, un ruolo determinante è stato svolto anche dal Dimitri, Direttore sportivo del Gallipoli, partecipe dell’illecito, il quale era costantemente in contatto con il Giannini. Gli elementi probatori raccolti nel presente procedimento non consentono tuttavia, ad avviso del Tribunale, di affermare che il Giannini abbia partecipato con un ruolo attivo alla “combine”, che l’incolpato ammette di aver appreso solo nella serata del giovedì precedente la gara contro il Real Marcianise quando il Dimitri gli aveva parlato dell'incontro con Russo Massimo, giocatore della squadra avversaria. Non può invece dubitarsi che il Giannini abbia comunque avuto piena consapevolezza dell’illecito, come risulta, oltre che dalla ammissione dello stesso incolpato, anche da altre emergenze processuali quali ad esempio: - una conversazione telefonica dell’11 maggio ore 9,15 tra Giannini e Righi Salvatore, seguita da un incontro svoltosi a casa del Giannini nella serata dello stesso giorno; - una intercettazione ambientale del 13 maggio alle ore 17,31 dalla quale si evince che il Giannini era presente mentre il Dimitri parlava al telefono discutendo in merito all’entità della somma di denaro da versare ai calciatori del Real Marcianise. Risulta quindi acclarata la responsabilità del Giannini per omessa denuncia ai sensi dell'art. 7 ultimo comma CGS vigente all'epoca dei fatti, avendo egli avuto piena consapevolezza dell’illecito e non avendo provveduto a denunciare il fatto in competente sede. Per effetto della derubricazione della violazione contestata, si è però verificata la prescrizione di cui all’art. 25 del CGS entrato in vigore il 1° luglio 2007, in quanto la fattispecie di omessa denuncia (in relazione alla gara del 17 maggio 2009) risulta prescritta al termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzarla, eventualmente prorogabile della metà nel caso di apertura di un'inchiesta da parte della Procura Federale. Termine che risulta sicuramente scaduto. Per quanto riguarda la posizione del deferito Russo Massimo, va detto che anche lui è raggiunto da numerose prove provenienti sia dalle conversazioni telefoniche intercettate sia dalle dichiarazioni rese dal Murolo nel presente procedimento. Egli è infatti il giocatore del Real Marcianise che insieme con il Murolo viene individuato dal Righi Salvatore e dal C.T. come destinatario dell'offerta di denaro indirizzata ai giocatori della squadra per perdere la partita contro il Gallipoli. Ed è lui che partecipa alla riunione del'11 maggio presso il centro sportivo “Mariano Keller” in cui viene messa a punto la “combine” della partita insieme con Righi Salvatore, A.L. e C.T. Suoi sono pure i contatti telefonici avvenuti la mattina del 17 maggio (giorno della partita) con Righi Salvatore e con il Dimitri, in cui si conferma la validità dell'accordo, e a lui fanno riferimento altri contatti telefonici con il Righi Salvatore nei giorni successivi alla gara, quando il Russo dapprima si scambia i “ringraziamenti” con il Righi Salvatore e poi esercita notevoli pressioni per farsi pagare la somma di denaro concordata con lui. Alla luce di quanto precede va quindi affermata la responsabilità disciplinare di Dimitri Luigi, Russo Massimo e Murolo Michele in ordine all'illecito sportivo aggravato dalla circostanza del conseguimento del risultato, loro in concorso contestato, con la precisazione che, come prospettato dalla Procura Federale, le norme violate sono quelle di cui agli artt. 1 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva entrato in vigore in data 1 luglio 2007 e vigente all'epoca dei fatti. Peraltro va detto che la prescrizione invocata da tutti i difensori non può essere nella fattispecie applicata ai predetti deferiti in quanto l’art. 25 comma 1 del CGS entrato in vigore il 1 luglio 2007 prevede che il termine di prescrizione degli illeciti sportivi cada nell’ottava stagione successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarli, mentre la norma contenuta nel comma 2 dello stesso art. 25 consente il prolungamento del termine fino alla metà (quindi per quattro stagione sportive) nel caso di apertura di un’inchiesta formalizzata dalla Procura Federale che interrompe il termine originario di prescrizione. Inchiesta che nella fattispecie è stata regolarmente iniziata dalla Procura Federale nel gennaio 2014 e conclusa nel febbraio 2015 con i primi avvisi di conclusione indagini. In merito alle sanzioni, vista la richiesta della Procura Federale e accertate le responsabilità quali descritte nella parte motiva, si ritengono congrue quelle di seguito indicate, con la precisazione che devono applicarsi quelle previste dal Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti. Per quanto riguarda il Murolo il Tribunale ritiene fondata ed accoglibile la richiesta di applicazione dell’art. 24 CGS formulata dalla Procura Federale, attesa la collaborazione prestata dal Murolo per l’accertamento degli illeciti in questione. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni: - anni 3 (tre) e mesi 6 (sei) di inibizione ed € 60.000,00 (Euro sessantamila/00) di ammenda nei confronti di Dimitri Luigi; - anni 3 (tre) e mesi 6 (sei) di squalifica ed € 60.000,00 (Euro sessantamila/00) di ammenda nei confronti di Russo Massimo; - mesi 18 (diciotto) di squalifica ed € 18.000,00 (Euro diciottomila/00) di ammenda nei confronti di Murolo Michele. Dichiara di non doversi procedere nei confronti di Giannini Giuseppe in ordine all'addebito di omessa denuncia, così derubricata l’incolpazione di illecito sportivo contestatagli, perché estinta per intervenuta prescrizione.
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