F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006/TFN del 20 Luglio 2016 (242) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DIEGO PENNOCCHIO (all’epoca dei fatti Presidente della Società Calcio Padova Spa), ALESSANDRO GIACOMINI, ITALO GIACOMINI (soggetti che rivestivano una posizione e svolgevano attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis comma 5 CGS), Società CALCIO PADOVA Spa – (nota n. 12705/1096 pf13-14/AM/SP/ma del 10.05.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006/TFN del 20 Luglio 2016 (242) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DIEGO PENNOCCHIO (all’epoca dei fatti Presidente della Società Calcio Padova Spa), ALESSANDRO GIACOMINI, ITALO GIACOMINI (soggetti che rivestivano una posizione e svolgevano attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis comma 5 CGS), Società CALCIO PADOVA Spa - (nota n. 12705/1096 pf13-14/AM/SP/ma del 10.05.2016). Il deferimento Con provvedimento del 10.05.2016, il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito a questo Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare - il Sig. Diego Penocchio, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore del Calcio Padova Spa, per rispondere della violazione disciplinare ex art. 1, comma 1, CGS vigente ratione temporis (ora art. 1 bis, comma 1, CGS), nonché ex art. 7, comma 7, Statuto FIGC, essendo asseritamente stato, tra il 08.07.2013 e il 23.12.2013 (stagione sportiva 2013/2014), Amministratore Delegato della predetta compagine societaria e, nel contempo, azionista, in via indiretta, del Parma FC Spa, per il tramite di Ormis Spa (detenuta nella misura del 72,2% del relativo capitale sociale), Società a sua volta titolare del 10% del capitale sociale di Eventi Sportivi Spa (compagine societaria controllante l’intero pacchetto azionario del club emiliano) sino alla data del 05.12.2013 e successivamente, sino al 23.12.2013, nella misura residuale del 5% (l’intera partecipazione societaria è stata integralmente dismessa nel settembre 2015). Inoltre, il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito a questo Tribunale Federale Nazionale -Sez. Disciplinare- anche il Sig. Italo Giacomini e il Sig. Alessandro Giacomini, rispettivamente Presidente del CdA e Amministratore Delegato di Gsport Srl, di cui detenevano (e detengono) il 100% delle relative quote societarie, essendo entrambi asseritamente stati, a far data dal 27.06.2013, in qualità di soggetti riconducibili al novero di quelli ex art. 1, commi 1 e 5, CGS vigente ratione temporis (attualmente art. 1 bis, commi 1 e 5, CGS), soci occulti, in via indiretta, del Calcio Padova Spa e, nel contempo, azionisti, sempre in via indiretta, per il tramite di TG Finim Srl, nella misura dello 8,46% di Eventi Sportivi Spa (TG Finim Srl era partecipata nella misura del 12,5% da Gruppo Italtelo Spa, Società di proprietà dei fratelli Giacomini nella misura del 33,33% e a sua volta titolare del 95% del pacchetto azionario di Gsport Srl, del cui residuale 5% era titolare il solo Sig. Alessandro Giacomini). Da ultimo, in ordine alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore, Sig. Diego Penocchio, è stata deferita, in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, il Calcio Padova Spa. L'odierno procedimento disciplinare trae origine da una nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova del 19.06.2014 (protocollata dalla Procura Federale il 20.06.2014) mediante cui, in primo luogo, si dà atto che la gestione del Calcio Padova Spa, formalmente riconducibile al Sig. Diego Penocchio (il quale, in effetti, per il tramite di Iniziative Euganee Srl, aveva acquisito il 48% del relativo pacchetto azionario da Unicomm Srl), sarebbe stata, di fatto, riferibile a Gsport Srl e da quest’ultima concretamente esercitata (evidentemente, per il tramite dei fratelli Giacomini). In aggiunta, in base alla predetta nota, emerge che lo stesso Sig. Diego Penocchio, in considerazione di quanto espressamente prescrive la disciplina statutaria federale di cui all’art. 7, comma 7, Statuto FIGC, avrebbe illegittimamente agito in posizione di incompatibilità, atteso che alla data (08.07.2013) di acquisizione del 48% delle azioni del Calcio Padova Spa risultava essere, nel contempo, azionista della Società Parma FC Spa, o meglio, di Eventi Sportivi Spa, detenendone il 10% del capitale sociale, come in precedenza rappresentato. Analogamente, sempre alla luce della richiamata nota trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova, anche il Sig. Italo Giacomini e il Sig. Alessandro Giacomini si sarebbero trovati nella medesima situazione di incompatibilità, poiché, in qualità di soci occulti del Calcio Padova Spa, detenevano, per il tramite della TG Finim Srl, lo 8,46% del capitale sociale di Eventi Sportivi Spa, e quindi, di fatto del Parma FC Spa. Nello specifico, secondo l’assunto della Procura Federale, il Calcio Padova Spa sarebbe stata a tutti gli effetti compagine societaria di proprietà di Gsport Srl; e ciò, in considerazione di un “patto aggiunto”, sottoscritto successivamente al perfezionamento del contratto preliminare di vendita intervenuto tra Unicomm Srl e il Sig. Diego Penocchio, in base al quale Unicomm Srl si impegnava a riconoscere, a titolo di sponsorizzazione, in favore di Gsport Srl e del Sig. Diego Penocchio stesso, la complessiva somma di € 10.000.000,00 nell’arco di tre stagioni sportive (2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016). Poiché in seno al richiamato “patto aggiuntivo” si specificava che quest’ultimo costituiva un’operazione unica con il predetto originario contratto preliminare di vendita intervenuto tra Unicomm Srl (venditore) e il Sig. Diego Penocchio (acquirente) e che Gsport Srl si rendeva nei confronti di Unicomm Srl coobbligato solidale di tutti gli impegni e delle obbligazioni assunti dall’acquirente nei confronti del venditore, dette circostanze, sempre secondo la ricostruzione dei fatti operata dalla Procura Federale, dimostrerebbero che il Sig. Diego Penocchio avrebbe acquisito l’intero pacchetto azionario del Calcio Padova Spa, da Unicomm Srl, unitamente a Gsport Srl (quindi, unitamente ai fratelli Giacomini). In definitiva, il Sig. Diego Penocchio, nella sua qualità di Presidente del CdA e di socio unico del Calcio Padova Spa, detenendo (per il tramite di Ormis Spa), nel contempo, anche il 10% del capitale sociale di Eventi Sportivi (azionista unico del Parma FC Spa), avrebbe agito contra legem, versando in una posizione di incompatibilità ex art. 7, comma 7, Statuto FIGC, al pari del Sig. Italo Giacomini e del Sig. Alessandro Giacomini, i quali, asseritamente soci occulti della Società Calcio Padova Spa (per il tramite di Gsport Srl), avrebbero illegittimamente detenuto anche lo 8,46% del capitale Società di Eventi Sportivi Spa (controllante l’intero pacchetto azionario del Parma FC Spa) mediante TG Finim Srl ((partecipata nella misura del 12,5% da Gruppo Italtelo Spa). Di qui il deferimento elevato nei confronti del Sig. Diego Penocchio, e per esso, in relazione al comportamento disciplinarmente rilevante al medesimo ascritto, anche del Calcio Padova Spa, oltre che nei confronti del Sig. Italo Giacomini e del Sig. Alessandro Giacomini, come meglio indicato nella parte motiva dell’atto introduttivo dell’odierno procedimento disciplinare. Il dibattimento Nei termini assegnati hanno fatto pervenire proprie memorie difensive il Sig. Diego Penocchio e, in via congiunta, il Sig. Italo Giacomini e il Sig. Alessandro Giacomini. Alla riunione del 14.7.2016 è comparso il rappresentante della Procura Federale, Avv. Liberati, il quale, insistendo per l’affermazione di responsabilità nei riguardi dei predetti deferiti, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie: - 1 (uno) anno e 6 (sei) mesi di inibizione a carico del Sig. Diego Penocchio; - 1 (uno) anno di inibizione a carico del Sig. Alessandro Giacomini; - 1 (uno) anno di inibizione a carico del Sig. Italo Giacomini; - € 30.000,00 (Euro trentamila/00) di ammenda a carico del Calcio Padova Spa. Sono altresì comparsi i difensori di fiducia del Sig. Diego Penocchio e dei Sigg. Italo e Alessandro Giacomini i quali, riportandosi integralmente ai propri scritti defensionali, hanno sollevato preliminarmente specifiche eccezioni pregiudiziali di rito (di cui si dirà meglio nella parte motiva del presente provvedimento), mentre, nel merito, hanno tutti concluso per l’integrale proscioglimento dei loro assistiti. Motivi della decisione Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare -, esaminati gli atti, ai fini di una più organica e sistematica esposizione, nel procedere al distinto vaglio di ciascuna singola posizione, osserva quanto segue. Sig. Diego Penocchio Il deferito eccepisce, ex art. 32 quinquies, comma 3, CGS, la inutilizzabilità, nei suoi riguardi, degli atti di indagine espletati successivamente alla data del 06.08.2014, ovvero oltre il termine di 40 (quaranta) giorni dall’apertura del procedimento disciplinare (iscrizione nel registro della Procura Federale dell’atto o del fatto rilevante), risalente al 27.06.2014. Da parte ogni considerazione sul fatto che l’attività di indagine condotta dalla Procura Federale coincide, sostanzialmente, con quanto già acclarato per tabulas dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova antecedentemente alla predetta data (atti di indagine relativi al procedimento penale n. 5472/2014 acquisiti ex art. 2, comma 3, Legge n. 401/1989 ed ex art.116 cpp), a tutto voler concedere, l’eccezione sollevata dal deferito è in ogni caso priva di fondamento. Infatti, avuto riguardo all’odierno procedimento disciplinare non trova applicazione l’art. 32 quinquies, comma 3, CGS, bensì la relativa precedente versione di cui all’art. 32, comma 11, CGS vigente ratione temporis (sino alla data del 01.08.2014), il quale prevede(va) che “Le indagini relative a fatti denunciati nel periodo 1 gennaio-30 giugno devono concludersi entro il 31 dicembre della stagione sportiva successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di Giustizia Federale -attualmente Corte Federale di Appello-”. Se così è, e non potrebbe essere diversamente, essendo stati i fatti de quibus denunciati prima del termine della stagione sportiva 2013/2014, è pacifico come tutti gli atti di indagine susseguitisi sino al 31.12.2014 siano stati correttamente utilizzati, quindi, a mero titolo esemplificativo, contrariamente a quanto assunto dal Sig. Diego Penocchio, anche la relazione dell’organo federale inquirente (in uno con i documenti allegati) del 09.10.2014. Ciò posto, passando all’esame della fattispecie in punto di merito, il Tribunale Federale Nazionale -Sez. Disciplinare- ritiene che i fatti e le circostanze posti a fondamento dell’odierno procedimento disciplinare non sembrano essere adeguatamente corroborati da risultanze istruttorie in grado di offrire ampio e comprovato riscontro in ordine agli addebiti contestati dalla Procura Federale nei riguardi del deferito. Invero, l’art. 7 dello Statuto federale prevede espressamente, al comma 7, che "Non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più Società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto". Pertanto, detta disposizione statutaria non impedisce di acquisire la titolarità di quote o partecipazioni in più Società professionistiche, limitandosi chiaramente a stabilire soltanto il divieto di contestuale posizione di controllo in capo un unico soggetto rispetto a due distinte compagini societarie (nel caso di specie, operanti in ambito professionistico all’epoca dei fatti). La richiamata disposizione statuaria, peraltro, risulta integralmente trasfusa in seno all’art. 16 bis, comma 1, NOIF, per il quale “Non sono ammesse partecipazioni o gestioni che determinino in capo al medesimo soggetto controlli diretti o indiretti in Società appartenenti alla sfera professionistica o al campionato organizzato dal Comitato Interregionale”. Ora, mette conto evidenziare come intimamente connessa alla disciplina ex artt. 7, comma 7, Statuto FIGC e 16 bis, comma 1, NOIF, risulti quella di cui all’art. 16 bis, comma 2, , il quale prescrive espressamente che "ai fini di cui al comma 1, un soggetto ha una posizione di controllo di una Società o associazione sportiva quando allo stesso, ai suoi parenti o affini entro il quarto grado sono riconducibili, anche indirettamente, la maggioranza dei voti di organi decisionali ovvero un’influenza dominante in ragione di partecipazioni particolarmente qualificate o di particolari vincoli contrattuali". Ebbene, individuato il perimetro normativo-regolamentare domestico di settore che necessariamente presidia la fattispecie in argomento, occorre procedere nel valutare se effettivamente l’odierno deferito abbia agito e operato in violazione del combinato disposto di cui alla richiamata disciplina domestica, ovvero se questi, nella sua qualità, abbia detenuto una “posizione di controllo” nel Calcio Padova Spa e, nel contempo, nel Parma FC Spa, nel corso della stagione sportiva 2013/2014. Ad un’attenta analisi della documentazione versata in atti, emerge che il deferito, come già osservato, oltre al 48% del pacchetto azionario della compagine societaria veneta, risultasse essere titolare, indirettamente (per il tramite di Ormis Spa di cui deteneva il 72,2% del capitale sociale), del 10% di quello di Eventi Sportivi Spa (a sua volta titolare dell’intero pacchetto azionario del Parma FC Spa) sino alla data del 05.12.2013 e del residuale 5% sino alla data del 23.12.2013. Se così è, e la circostanza emerge per tabulas, non si comprende come il Sig. Diego Penocchio, nel corso della stagione sportiva 2013/2014, quand’anche per il tramite della Ormis Spa, abbia potuto ragionevolmente e contestualmente esercitare quella “posizione di controllo”, preclusa dall’art. 7, comma 7, Statuto FIGC e dall’art 16 bis, comma 1, NOIF, così come puntualmente descritta dall’art 16 bis, comma 2, NOIF, nell’ambito dei due richiamati sodalizi sportivi. Ne discende che, in assenza di ulteriori elementi e circostanze che in qualche modo possano più adeguatamente suffragare il costrutto accusatorio delineato nei riguardi del Sig. Diego Penocchio, alcuna responsabilità disciplinare può essere individuata a suo carico. Sig. Italo Giacomini e Sig. Alessandro Giacomini I deferiti eccepiscono, da un lato, il difetto di giurisdizione del Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare -, dall’altro l’improcedibilità dell’atto di deferimento poiché asseritamente elevato in violazione dell’art. 32, comma 11, CGS vigente ratione temporis. Entrambe le eccezioni si rivelano infondate e, per l’effetto devono essere disattese. In ordine alla prima, osserva l’odierno organo giudicante che entrambi i deferiti, nelle rispettive qualità, per il tramite di Gsport Srl, in considerazione del contenuto del richiamato “patto aggiuntivo”, risultando “co-obbligati solidali di tutti gli impegni e le obbligazioni assunti dall’Acquirente -Sig. Diego Penocchio- nei confronti del Venditore - Unicomm Srl- … omissis …” (art. 3.9 del “patto aggiuntivo”), possano essere ragionevolmente annoverati tra i soggetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, CGS (art. 1, commi 1 e 5, CGS vigente ratione temporis) e, pertanto, pur non formalmente tesserati FIGC, soggiacciono alla potestas iudicandi degli organi giustiziali federali, e quindi anche di questo Tribunale Federale Nazionale -Sez. Disciplinare-. Quanto alla seconda delle due eccezioni, si ritiene che il mancato rispetto da parte della Procura Federale dei termini stabiliti dall’art. 32, comma 11, CGS vigente all’epoca dei fatti non possa condurre alla declaratoria di improcedibilità del deferimento; e ciò, come del resto da consolidata giurisprudenza domestica federale di settore, atteso che, stante il principio di tassatività delle cause di improcedibilità al quale deve essere riconosciuta portata generale, l’assenza di una previsione in seno all’ordinamento federale che riconduca espressamente tale conseguenza al tardivo compimento dell’indagine da parte della Procura Federale preclude qualsivoglia valutazione in merito. In sintesi, l’azione disciplinare, quand’anche esercitata oltre la scadenza del termine stabilito per la conclusione delle indagini, ove non ricorra l’eventuale prescrizione del fatto illecito commesso, deve comunque ritenersi sempre validamente azionata, ferma restando, ovviamente, l’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti oltre la scadenza del predetto termine; e poiché, come già rilevato con riferimento alla posizione del Sig. Diego Penocchio, l’attività di indagine condotta dalla Procura Federale coincide, sostanzialmente, con quanto già acclarato per tabulas dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova, per quel che interessa evidenziare, antecedentemente alla data del 31.12.2014 (atti di indagine relativi al procedimento penale n. 5472/2014 acquisiti ex art. 2, comma 3, Legge n. 401/1989 ed ex art.116 cpp), l’eccezione sollevata dai deferiti, anche in tal senso, si manifesta oltremodo priva di fondamento. Proseguendo nell’esaminare le posizioni del Sig. Italo Giacomini e del Sig. Alessandro Giacomini in punto di merito, il Tribunale Federale Nazionale -Sez. Disciplinare- non può che addivenire alla medesima conclusione esplicitata con riferimento al Sig. Diego Penocchio. La disciplina regolamentare domestica di settore in precedenza ampiamente richiamata estende il concetto di "posizione di controllo" anche alla valutazione di "particolari vincoli contrattuali", quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, deleghe di rappresentanza, patti parasociali o finanche contratti di sponsorizzazione, come asseritamente verificatosi nel caso di specie, purché tali da determinare un’influenza decisiva sulla gestione della compagine societaria coinvolta. Ora, anche a voler concedere che il Sig. Italo Giacomini e il Sig. Alessandro Giacomini, siano intervenuti nella gestione del Calcio Padova Spa, in via indiretta e “in posizione di controllo” (per il tramite di Gsport Srl), a seguito del perfezionamento del citato “patto aggiuntivo”, di contro risulta per tabulas che entrambi i predetti deferiti, mediante TG Finim Srl fossero titolari soltanto dello 8,46% del capitale sociale di Eventi Sportivi Spa, a sua volta titolare dell’intero pacchetto azionario del Parma FC Spa. Pertanto, anche in tal caso, non si comprende come il Sig. Italo Giacomini e il Sig. Alessandro Giacomini, quand’anche per il tramite di Gsport Srl, nel corso della stagione sportiva 2013/2014, abbiano potuto ragionevolmente e contestualmente esercitare quella “posizione di controllo”, vietata dall’art. 7, comma 7, Statuto FIGC e dall’art 16 bis, comma 1, NOIF, così come puntualmente descritta dall’art 16 bis, comma 2, NOIF, nell’ambito delle due più volte indicate due compagini societarie. Analogamente a quanto osservato in relazione alla posizione del Sig. Diego Penocchio, anche avuto riguardo a quelle dei predetti deferiti, in assenza di ulteriori elementi e circostanze in grado di più adeguatamente suffragare il costrutto accusatorio delineato dalla Procura Federale, alcuna responsabilità disciplinare può essere individuata a loro carico. In conclusione, in ragione di quanto esposto, nemmeno addebito alcuno può essere ascritto in capo al Calcio Padova Spa in relazione alla condotta tenuta dal Sig. Diego Penocchio. Il dispositivo Per questi motivi, il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare rigetta il deferimento e, per l’effetto, proscioglie tutti i deferiti in ordine agli addebiti disciplinari loro rispettivamente contestati.
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