F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006/TFN del 20 Luglio 2016 (254) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RICCARDO MUSETTI (all’epoca dei fatti calciatore tesserato in successione per le Società US Triestina Calcio Spa, US Cremonese Spa e Sorrento Calcio Srl), CARLO VOLPI (all’epoca dei fatti Agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC), FRANCESCO D’ANGELO (all’epoca dei fatti dirigente con poteri di rappresentanza della Società Sorrento Calcio Srl), Società US CREMONESE Spa, SORRENTO CALCIO Srl – (nota n. 12918/413 pf13-14/SP/AM/ma del 12.05.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006/TFN del 20 Luglio 2016 (254) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RICCARDO MUSETTI (all’epoca dei fatti calciatore tesserato in successione per le Società US Triestina Calcio Spa, US Cremonese Spa e Sorrento Calcio Srl), CARLO VOLPI (all’epoca dei fatti Agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC), FRANCESCO D’ANGELO (all’epoca dei fatti dirigente con poteri di rappresentanza della Società Sorrento Calcio Srl), Società US CREMONESE Spa, SORRENTO CALCIO Srl - (nota n. 12918/413 pf13-14/SP/AM/ma del 12.05.2016). Con provvedimento del 12.05.2016, il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito a questo Tribunale Federale Nazionale -Sez. Disciplinare-, nell’ordine: 1) il Sig. Riccardo Musetti, all’epoca dei fatti tesserato, in successione, in forza alle Società US Triestina Calcio Spa, US Cremonese Spa e Sorrento Calcio Srl, per rispondere: a) della violazione disciplinare ex art. 1 bis, comma 1, CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente ratione temporis), nonché ex art. 13, comma 4, Regolamento Agenti in vigore dal 01.02.2007 al 07.04.2010 ed ex art. 93, comma 1, NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell’Agente di calciatori, Sig. Giorgio De Giorgis, cui aveva conferito mandato professionale con validità dal 26.06.2008 al 20.06.2010, fosse indicato nel contratto di prestazione sportiva stipulato con la US Triestina Calcio Spa in data 16.07.2009; b) della violazione disciplinare ex art. 1 bis, comma 1, CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente ratione temporis), nonché ex art. 13, comma 4, Regolamento Agenti in vigore dal 01.02.2007 al 07.04.2010 ed ex art. 93, comma 1, NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente di calciatori, Sig. Giorgio De Giorgis, cui aveva conferito mandato professionale con validità dal 26.06.2008 al 20.06.2010, fosse indicato nel contratto di prestazione sportiva stipulato con la US Cremonese Spa in data 20.07.2009; c) della violazione disciplinare ex art. 1 bis, comma 1, CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente ratione temporis), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 1 e 20, commi 2 e 9, Regolamento Agenti in vigore dal 08.04.2010 al 31.03.2015, per essersi avvalso dell’assistenza dell’Agente di calciatori, Sig. Giorgio De Giorgis, in assenza di formale conferimento di incarico (c.d. modulo blu predisposto dalla FIGC), in occasione della stipulazione del contratto di prestazione sportiva con la US Cremonese Spa del 13.07.2010, per ciò stesso determinando, peraltro, una situazione di conflitto di interessi, atteso che il predetto Agente di calciatori curava, nell’ambito del richiamato medesimo contratto di prestazione sportiva, anche gli interessi della citata compagine societaria, la quale gli aveva conferito mandato con validità dal 08.07.2010 al 30.08.2010; d) della violazione disciplinare ex art. 1 bis, comma 1, CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente ratione temporis), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 1, Regolamento Agenti in vigore dal 08.04.2010 al 31.03.2015,per essersi avvalso dell’assistenza dell’Agente di calciatori, Sig. Giorgio De Giorgis, in assenza di formale conferimento di incarico (modulo blu predisposto dalla FIGC), in occasione della stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il Sorrento Calcio Srl dello 03.01.2013; e) della violazione disciplinare ex art. 1 bis, comma 1, CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente ratione temporis), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 1 e 20, commi 2 e 9, Regolamento Agenti in vigore dal 08.04.2010 al 31.03.2015, per essersi avvalso dell’assistenza dell’Agente di calciatori, Sig. Giorgio De Giorgis, in assenza di formale conferimento di incarico (c.d. modulo blu predisposto dalla FIGC), in occasione della stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il Sorrento Calcio Srl dello 11.09.2013, per ciò stesso determinando, peraltro, una situazione di conflitto di interessi, atteso che il predetto Agente di calciatori curava, nell’ambito del richiamato medesimo contratto di prestazione sportiva, anche gli interessi della citata compagine societaria, la quale gli aveva conferito mandato con validità dal 02.09.2013 al 20.09.2013; 2) il Sig. Carlo Volpi, all’epoca dei fatti Agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC, per rispondere: a) della violazione disciplinare ex art. 1 bis, comma 1, CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente ratione temporis), nonché ex art. 16, commi 1 e 8, 19, comma 3 e 20, commi 2 e 9, Regolamento Agenti in vigore dal 08.04.2010 al 31.03.2015, per aver fornito la propria prestazione professionale in favore del calciatore, Sig. Stefano Sturaro, in assenza di formale conferimento di incarico (c.d. modulo blu predisposto dalla FIGC), in occasione della stipulazione del contratto di prestazione sportiva tra il predetto calciatore e la Società Genoa Cricket & Football Club Spa, recante data 16.07.2011 (e non 14.07.2011 come erroneamente indicato nell’atto di deferimento), per ciò stesso determinando, peraltro, una situazione di conflitto di interessi, atteso che la citata compagine societaria gli aveva formalmente conferito mandato professionale, con validità dal 05.07.2011 al 31.07.2011, ai fini della conclusione del richiamato accordo negoziale; b) della violazione disciplinare ex art. 1 bis, comma 1, CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente ratione temporis), nonché ex art. 19, commi 2 e 3, Regolamento Agenti in vigore dal 08.04.2010 al 31.03.2015 ed ex art. 93, commi 2 e 3, NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto di prestazione sportiva stipulato, recante 16.07.2011 (e non 14.07.2011 come erroneamente indicato nell’atto di deferimento), tra il calciatore, Sig. Stefano Sturaro e il Genoa Cricket & Football Club Spa, compagine societaria che gli aveva conferito mandato professionale ad hoc; c) della violazione disciplinare ex art. 1 bis, comma 1, CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente ratione temporis), nonché ex artt. 16, comma 1 e 19 comma 3, Regolamento Agenti in vigore dal 08.04.2010 al 31.03.2015, per aver assistito il calciatore, Sig. Stefano Sturaro, in assenza di formale conferimento di incarico (c.d. modulo blu predisposto dalla FIGC), in occasione della stipulazione del contratto di prestazione sportiva, recante data 25.07.2012, tra il predetto calciatore e la Società Modena FC Spa; d) della violazione disciplinare ex art. 1 bis, comma 1, CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente ratione temporis), nonché ex artt. 16, comma 8, 19, comma 3 e 20, commi 2, 5 e 9, Regolamento Agenti in vigore dal 08.04.2010 al 31.03.2015, per aver fornito la propria prestazione professionale in favore del calciatore, Sig. Michael Ventre, in forza di formale mandato conferito da quest’ultimo, nel mentre l’Agente di calciatori, Sig. Giorgio De Giorgis, rappresentava la FC Internazionale Milano Spa in forza di mandato formalmente conferitogli, con validità dal 21.08.2013 al 31.01.2014, nell’ambito della stipulazione del contratto di prestazione sportiva tra il richiamato calciatore e lo stesso FC Internazionale Milano Spa, recante data 02.09.2013, per ciò stesso determinando, peraltro, una situazione di conflitto di interessi, atteso che tra il Sig. Carlo Volpi e il Sig. Giorgio De Giorgis sussisteva un rapporto di collaborazione professionale costante; 3) il Sig. Francesco D’Angelo, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore del Sorrento Calcio Srl, per rispondere: a) della violazione disciplinare ex art. 1 bis, comma 1, CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente ratione temporis), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8 e 20, commi 2 e 9, Regolamento Agenti in vigore dal 08.04.201 al 31.03.2015, per essersi avvalso della prestazione professionale dell’Agente di calciatori, Sig. Giorgio De Giorgis, in forza di mandato formalmente conferito, con validità dal 02.09.2013 al 20.09.2013, nell’ambito della stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, Sig. Riccardo Musetti, nel mentre il predetto Agente di calciatori rappresentava, di fatto, in assenza di formale conferimento di incarico (c.d. modulo blu predisposto dalla FIGC), anche il medesimo calciatore, per ciò stesso determinando, peraltro, una situazione di conflitto di interessi; b) della violazione disciplinare ex art. 1 bis, comma 1, CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente ratione temporis), nonché ex art. 22, comma 4, Regolamento Agenti in vigore dal 08.04.2010 al 31.03.2015 ed ex art. 93, comma 1, NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell’Agente di calciatori, Sig. Giorgio De Giorgis, al quale il Sorrento Calcio Srl aveva conferito formale mandato professionale, con validità dal 02.09.2013 al 20.09.2013, fosse indicato nel contratto di prestazione sportiva stipulato con il Sig. Riccardo Musetti, recante data 11.09.2013; 4) la US Cremonese Spa, in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al Sig. Sandro Turotti, meglio indicata in seno alla “Comunicazione di conclusione delle indagini della Procura Federale -pag. 35 e pag. 36-” del 02.12.2015 (posizione definita ex art. 32 sexies CGS), all’epoca dei fatti Dirigente, munito di poteri di rappresentanza, della predetta compagine societaria; 5) il Sorrento Calcio Srl, in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al Sig. Francesco D’Angelo, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore della predetta compagine societaria. L'odierno procedimento disciplinare trae origine dalla sentenza dichiarativa di fallimento della US Triestina Calcio Spa (sentenza del Tribunale di Trieste del 25/01/2012) e dal procedimento penale (NRG 5933/2011), pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, nei riguardi degli ex amministratori della compagine societaria fallita, Sig. Stefano Fantinel e Sig. Sergio Aletti. In particolare, la Procura Federale, in relazione alle rappresentate evenienze, aveva aperto due procedimenti (662pf/11-12 e 793pf/12-13), rispetto ai quali disponeva, con distinti provvedimenti ad hoc, lo stralcio e la contestuale estrazione di copia integrale dei relativi atti; in data 28/03/2013, con riferimento al procedimento 662pf/11-12 e in data 27/12/2013 con riferimento al procedimento 793pf/12-13. Nello specifico, secondo l’assunto della Procura Federale, che ha posto a fondamento dell’attività istruttoria, oltre ad una copiosa documentazione (puntualmente enucleata da pag. 3 a pag. 33 dell’atto di deferimento), proprio i due richiamati provvedimenti di stralcio e gli atti di indagine relativi al summenzionato procedimento penale (acquisiti ex art. 2, comma 3, Legge n. 401/1989 ed ex art. 116 cpp), i deferiti avrebbero asseritamente posto in essere una serie di comportamenti violativi della disciplina regolamentare che, all’epoca dei fatti, presidiava, nello specifico, sia i termini e le modalità di conferimento dell’incarico tra calciatore o Società sportiva e Agente, sia i divieti e i conflitti di interessi specificamente correlati all’attività procuratoria dell’Agente stesso. Di qui il deferimento nei confronti del Sig. Riccardo Musetti, del Sig. Carlo Volpi, del Sig. Francesco D’Angelo, e per esso, in relazione al comportamento disciplinarmente rilevante al medesimo ascritto, del Sorrento Calcio Srl, nonché della US Cremonese Spa, in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al Sig. Sandro Turotti, come meglio indicato nella parte motiva dell’atto introduttivo dell’odierno procedimento disciplinare. Il dibattimento Nei termini assegnati esclusivamente la US Cremonese Spa ha fatto pervenire propria memoria difensiva. Alla riunione del 14.7.2016 è comparso il rappresentante della Procura Federale, Avv. Liberati, il quale, insistendo per l’affermazione di responsabilità nei riguardi dei predetti deferiti, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie: - € 12.000,00 (Euro dodicimila/00) di ammenda a carico del Sig. Riccardo Musetti; - 6 (sei) mesi di inibizione e ammenda di € 18.000,00 (Euro diciottomila/00) a carico del Sig. Carlo Volpi; - 1 (uno) mese e 10 (dieci) giorni di inibizione a carico del Sig. Francesco D’Angelo; - € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di ammenda a carico della US Cremonese Spa; - € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di ammenda a carico del Sorrento Calcio Srl. Sono altresì comparsi i difensori di fiducia del Sig. Riccardo Musetti, del Sig. Carlo Volpi, del Sig. Francesco D’Angelo e della US Cremonese Spa, i quali, riportandosi integralmente ai propri scritti defensionali, hanno sollevato preliminarmente specifiche eccezioni preliminari di merito e pregiudiziali di rito (di cui si dirà meglio nella parte motiva del presente provvedimento), mentre, nel merito, hanno tutti concluso per l’integrale proscioglimento dei loro assistiti. Motivi della decisione Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, esaminati gli atti, ai fini di una più organica e sistematica esposizione, nel procedere al distinto vaglio di ciascuna singola posizione, osserva quanto segue. Sig. Riccardo Musetti Preliminarmente, come del resto anche convenuto, in sede dibattimentale, dalla Procura Federale, avuto riguardo alla eccezione preliminare di rito sollevata dal difensore di fiducia del deferito, si dà atto che le violazioni contestate di cui ai capi di imputazione dell’atto di deferimento contraddistinti dai nn. 1 e 2 risultano prescritte ex art. 25, comma 1, lett. d), CGS ratione temporis vigente, poiché, riferibili alla stagione sportiva 2009/2010, ma rilevate oltre il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarla, nel caso di specie individuabile nella sottoscrizione dei contratti di prestazione sportiva da parte del deferito con la US Triestina Calcio Spa (16.07.2009 -stagione sportiva 2009/2010) e, successivamente, con la US Cremonese Calcio Spa (20.07.2009 -stagione sportiva 2009/2010). Quanto, invece, alle violazioni disciplinari di cui ai capi di imputazione dell’atto di deferimento contraddistinti dai nn. 3, 4 e 5, si rileva come soltanto quella ascritta al deferito ex art. 16, comma 1 Regolamento Agenti (comune a tutti i predetti capi di imputazione) vigente ratione temporis sia stata concretamente perpetrata, essendo munita di ampio riscontro probatorio; e ciò, in ragione delle univoche e convergenti dichiarazioni, dunque caratterizzate da un elevato grado di affidabilità, rese, rispettivamente, dal Sig. Moreno Zocchi, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della US Cremonese Spa, nonché dall’Agente di calciatori, Sig. Giorgio De Giorgis, in merito alla stipulazione del contratto di prestazione sportiva del 13.07.2010 con la compagine societaria lombarda, dal Sig. Francesco D’Angelo, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore del Sorrento Calcio Srl, nonché dal Sig. Salvatore Avallone, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo e Responsabile del settore giovanile del Sorrento Calcio Srl, in merito alla stipulazione del contratto di prestazione sportiva del 03.01.2013 con la compagine societaria campana, dal medesimo Sig. Francesco D’Angelo, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore del Sorrento Calcio Srl, nonché dal Sig. Diodato Scala, all’epoca dei fatti Dirigente del Sorrento Calcio Srl, in merito alla stipulazione del contratto di prestazione sportiva dello 11.09.2013 con la compagine societaria campana. Avuto riguardo alle ulteriori violazioni disciplinari ascritte al deferito ex art. 20, commi 2 e 9, Regolamento Agenti vigente ratione temporis, di cui ai capi di imputazione dell’atto di deferimento contraddistinti dai nn. 3 e 5, il Tribunale Federale Nazionale -Sez. Disciplinare- ritiene che le stesse non sussistano. Invero, la richiamata disposizione regolamentare, nel disciplinare i “Divieti e conflitti di interessi” (divieto di rappresentare gli interessi di più di una parte nella stipula di un contratto tra una Società e un calciatore e/o tra due Società -art. 20, comma 2, Regolamento Agenti- e divieto di qualsiasi attività che comporti un conflitto di interessi, anche potenziale, o che sia volta ad eludere i divieti o le incompatibilità previsti dal presente regolamento – art. 20, comma 9, Regolamento Agenti -), opera espresso riferimento all’attività posta in essere dall’Agente, senza contemplare alcun obbligo o dovere di diligenza in capo al calciatore assistito (nel caso di specie, il Sig. Riccardo Musetti) ai fini del preventivo accertamento del fatto che l’Agente stesso agisca o meno, nel contempo, anche nell’interesse della controparte contrattuale, per così dire (nel caso di specie la US Cremonese Spa). In ogni caso, a tutto voler concedere, quand’anche si assuma la rilevanza disciplinare del comportamento tenuto dal deferito per aver determinato, in qualche modo, la contestata situazione di conflitto di interessi, le risultanze probatorie, al riguardo, si rivelano non univoche, incerte e quantomeno insufficienti, non consentendo, pertanto, di ascrivere in capo al Sig. Riccardo Musetti alcuna responsabilità in merito. Sig. Carlo Volpi Le violazioni disciplinari di cui ai capi di imputazione dell’atto di deferimento contraddistinti dai nn. 1 e 2, ascritte al Sig. Carlo Volpi, contrariamente a quanto ha assunto il suo difensore di fiducia in sede dibattimentale, sono ampiamente comprovate per tabulas e, pertanto, pacifiche. Infatti, dalle dichiarazioni rese dal Sig. Stefano Sturaro, ragionevolmente credibili, collaborative e soprattutto confessorie, si evince chiaramente come il deferito, in costanza di rapporto di mandato con la Società Genoa Cricket & Football Club Spa, abbia operato, di fatto, in qualità di Agente del predetto calciatore, in carenza di qualsivoglia formalizzazione del rapporto negoziale di mandato (c.d. modulo blu predisposto dalla FIGC). Ne consegue che il Sig. Carlo Volpi, in occasione della stipulazione del contratto di prestazione sportiva tra il Sig. Stefano Sturaro e la compagine societaria ligure, ha chiaramente agito in situazione di conflitto di interessi. Quanto, invece, alla violazione contestata al medesimo deferito, ex art. 19, commi 2 e 3, Regolamento Agenti vigente ratione temporis (capo di imputazione dell’atto di deferimento contraddistinto dal n. 3), in relazione al mancato controllo dell’indicazione del proprio nominativo nel “Modulo di contratto di prestazione sportiva” utilizzato ai fini della stipulazione dell’accordo negoziale tra il Sig. Stefano Sturaro e la Società Genoa Cricket & Football Club Spa, si osserva che, nello specifico, il richiamato art. 19, comma 2, Regolamento Agenti vigente ratione temporis prevede(va) espressamente: ”Ogni Agente deve assicurarsi che il suo nome, la firma e il nome del suo cliente siano indicati in qualsiasi contratto relativo a operazioni in cui è parte”. Ora, nel caso di specie, sotto il profilo formale, cliente del Sig. Carlo Volpi non era il calciatore, Sig. Stefano Sturaro, in relazione alla cui posizione il “Modulo di contratto di prestazione sportiva” utilizzato nell’ambito della Lega Nazionale Professionisti Serie A in effetti contempla(va) uno spazio appositamente riservato alla indicazione del nominativo dell’Agente, bensì la Società Genoa Cricket & Football Club Spa, rispetto alla quale, di contro, alcuno analogo spazio era contemplato ai predetti fini. In effetti, come assunto anche dal legale di fiducia del deferito, solo a decorrere dalla stagione sportiva 2012/2013 nel predetto “Modulo di contratto di prestazione sportiva” standard è stata prevista anche l’indicazione del nominativo dell’Agente eventualmente intervenuto a tutela degli interessi della Società e, addirittura, il numero di iscrizione all’Albo degli Agenti (che all’epoca dei fatti era istituito). Ne discende che in relazione alle predette contestate violazioni alcuna responsabilità disciplinare può essere individuata nei riguardi del Sig. Carlo Volpi; non così, ovviamente, qualora, in occasione del perfezionamento dell’accordo negoziale tra il Sig. Stefano Sturaro e il Genoa Cricket & Football Club Spa, l’Agente deferito avesse formalmente assistito il predetto calciatore, nel qual caso il suo nominativo avrebbe dovuto senz’altro essere indicato, come prescritto ex art 19, comma 2, Regolamento Agenti vigente ratione temporis. Da ultimo, relativamente alle violazioni disciplinari contestate nei riguardi del Sig. Carlo Volpi di cui al capo di imputazione dell’atto di deferimento contraddistinto dal n. 4, il Tribunale Federale Nazionale -Sez. Disciplinare- ne rileva l’assoluta insussistenza. Al riguardo, in primo luogo, si osserva come dagli atti di indagine non sia dato rinvenire alcun adeguato e solido riscontro probatorio in merito al fatto che il Sig. Carlo Volpi e il Sig. Giorgio De Giorgis intrattenessero, come affermato dalla Procura Federale, un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente. Secondariamente, in tal senso, avuto specifico riguardo alla stipulazione del contratto di prestazione sportiva tra il calciatore, Sig. Michael Ventre e il FC Internazionale Milano Spa, recante data 02.09.2013, si rivelano dirimenti le osservazioni formulate dalla stessa Procura Federale in seno al provvedimento di stralcio del procedimento n. 793pf/12-13, alla cui pagina 32 è dato testualmente leggere: “Le dichiarazioni collaborative e credibili rese dal Sig. Alessandro Zarbano, confermano che nelle prime fasi di mercato l’Agente di calciatori Giorgio De Giorgis ha partecipato esclusivamente quale portavoce di un ipotetico interesse da parte dell’Inter per il calciatore Ventre. Le stesse dichiarazioni dimostreranno invece che le vere e proprie trattative per la definizione del trasferimento del calciatore Ventre e della stipula degli accordi economici sono state svolte, in prima persona, dai dirigenti delle due Società coinvolte, ovvero Zarbano e Ausilio, e pertanto sembrerebbe venir meno l’opera di assistenza del De Giorgis in forza del mandato conferito, in data 21.08.2013, dall’Inter”. Del resto, che la trattativa relativa al trasferimento del calciatore, Sig. Michael Ventre fu essenzialmente condotta dal Direttore Sportivo del FC Internazionale Milano Spa (Piero Ausilio) trova ampia conferma anche nel dichiarazioni del legale rappresentante pro tempore della compagine societaria milanese (Rinaldo Ghelfi) all’epoca dei fatti, il quale ha affermato (pagina 34 del richiamato provvedimento di stralcio) che fu lo stesso predetto Direttore Sportivo a insistere affinché il FC Internazionale Milano Spa conferisse mandato (c.d. modulo rosso predisposto dalla FIGC) al Sig. Giorgio De Giorgis, ma soltanto perché questi, avendo favorito il contatto tra il Sig. Alessandro Zarbano e il Direttore Sportivo della Società milanese, e dunque essendo intervenuto in qualche modo nell’operazione, avrebbe dovuto essere remunerato. Ciò posto, è pacifico che, a tutto voler concedere, quand’anche il Sig. Carlo Volpi e il Sig. Giorgio De Giorgis intrattenessero (ma in tal senso, come esposto, non vi è prova alcuna) rapporti di collaborazione costante, in ogni caso, con riferimento al trasferimento del calciatore, Sig. Michael Ventre, dal Genoa Cricket & Football Club Spa al FC Internazionale Milano Spa, la superiore circostanza non avrebbe (e non ha) rilievo alcuno, tale da configurare una situazione di conflitto di interessi tra i due indicati Agenti di calciatori, proprio atteso che il Sig. Giorgio De Giorgis, nell’ambito della predetta operazione di trasferimento, in concreto, non aveva offerto alcun significativo e decisivo apporto professionale, non essendo sufficiente a tal fine che questi si fosse limitato a favorire il mero contatto tra i Dirigenti delle Società interessate a perfezionare la trattativa. Sig. Francesco D’Angelo Preliminarmente, si osserva come l’asserito difetto di notifica degli atti, così come rilevato dal difensore di fiducia del Sig. Francesco D’Angelo, non sussista. Risulta documentalmente provato come i predetti atti siano stati tutti puntualmente e tempestivamente trasmessi, ex art 38, comma 7, lett. b) CGS, il quale, per le persone fisiche, in mancanza di elezione di domicilio, ne prevede la comunicazione agli interessati, alternativamente, anche presso la sede della Società di appartenenza, come in effetti risulta avuto riguardo al caso di specie a mezzo PEC. Avuto riguardo alle violazioni disciplinari ascritte al deferito ex art. 20, commi 2 e 9, Regolamento Agenti vigente ratione temporis, di cui al capo di imputazione dell’atto di deferimento contraddistinto dal n. 1, il Tribunale Federale Nazionale -Sez. Disciplinareritiene che le stesse non sussistano, analogamente a quanto rilevato in relazione alla posizione del calciatore deferito, Sig. Riccardo Musetti nell’ambito del perfezionamento dell’accordo negoziale, recante data 11.09.2013, intervenuto con il Sorrento Calcio Srl. Invero, la richiamata disposizione regolamentare, nel disciplinare i “Divieti e conflitti di interessi” (divieto di rappresentare gli interessi di più di una parte nella stipula di un contratto tra una Società e un calciatore e/o tra due Società -art. 20, comma 2, Regolamento Agenti- e divieto di qualsiasi attività che comporti un conflitto di interessi, anche potenziale, o che sia volta ad eludere i divieti o le incompatibilità previsti dal presente regolamento -art. 20, comma 9, Regolamento Agenti-), opera espresso riferimento all’attività posta in essere dall’Agente, senza contemplare alcun obbligo o dovere di diligenza in capo alla compagine societaria assistita (nel caso di specie, il Sorrento Calcio Srl) ai fini del preventivo accertamento del fatto che l’Agente stesso agisca o meno, nel contempo, anche nell’interesse della controparte contrattuale, per così dire (nel caso di specie, il calciatore, Sig. Riccardo Musetti). In ogni caso, a tutto voler concedere, quand’anche si assuma la rilevanza disciplinare del comportamento tenuto dal deferito per aver determinato, in qualche modo, la contestata situazione di conflitto di interessi, le risultanze probatorie, al riguardo, si rivelano non univoche, incerte e quantomeno insufficienti, non consentendo, pertanto, di ascrivere in capo al Sig. Francesco D’Angelo e, per esso, al Sorrento Calcio Srl, alcuna responsabilità. In ordine alla violazione disciplinare di cui al capo di imputazione dell’atto di deferimento contraddistinto dal n. 2, si ritiene come la stessa non sia stata minimamente perpetrata. Infatti, il modello di “Contratto tipo” utilizzato nell’ambito della Lega Italiano Calcio Professionistico (c.d. Lega Pro) contempla l’indicazione del nominativo dell’Agente soltanto nel caso (c.d. Ipotesi A) di “Presenza di Agente nella trattativa” e non, come verificatosi nel caso di specie, in caso (c.d. Ipotesi B) di “Assenza di Agente nella trattativa”. Ora, poiché, così come previsto dal richiamato modello contrattuale standard, in occasione del perfezionamento dell’accordo negoziale deve essere “barrata”, tra la c.d. “Ipotesi A” e la c.d. “Ipotesi B”, soltanto quella di “non interesse”, e poiché nel caso di specie quella di “non interesse” è risultata essere la c.d. “Ipotesi A”, ne discende che alcuna responsabilità disciplinare può essere individuata nei riguardi del Sig. Francesco D’Angelo. US Cremonese Spa Quanto alla posizione della US Cremonese Spa, preliminarmente deve essere vagliata la fondatezza o meno della eccezione pregiudiziale di rito formulata dalla richiamata compagine societaria. Ora, vero é che l’art. 32 ter, comma 4 (ultima parte), CGS prevede che ”Nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, omissis …”, ma è di tutta evidenza come in relazione alla posizione di ciascuna Società il deferimento non possa che avere ad oggetto una contestazione fondata sulla specifica relativa responsabilità tra quelle disciplinate ex art. 4 CGS (enunciazione della norma che si assume violata), nel caso di specie, ex art. 4, comma 1, CGS, in ordine agli addebiti contestati al Sig. Sandro Turotti, all’epoca dei fatti tesserato in forza alla predetta compagine societaria e munito di poteri di rappresentanza. Del resto, è di tutta evidenza che la US Cremonese Spa è stata chiamata a rispondere direttamente dell’operato del Sig. Sandro Turotti, ed è nei riguardi di quest’ultimo, nell’ottica di una più ampia e doverosa perimetrazione dello “spazio normativoregolamentare” violato dalla persona fisica, che avrebbero necessariamente assunto rilievo, in seno all’atto di deferimento, oltre alla enunciazione delle disposizioni regolamentari disattese, anche la descrizione dei fatti che si assumono accaduti e la indicazione delle fonti di prova. Ciò posto, si osserva che, contrariamente a quanto affermato dalla Società deferita, sotto il profilo da ultimo richiamato l’odierno atto introduttivo del procedimento disciplinare non è affetto da alcun vulnus; e ciò, da un lato, in quanto il Sig. Sandro Turotti, antecedentemente alla elevazione dell’atto di deferimento del 12.05.2016, aveva (già) definito la propria posizione ex art. 32 sexies CGS, dall’altro, soprattutto, poiché tutti gli elementi da cui la US Cremonese Spa ritiene non sia stato corredato lo stesso atto di deferimento in contestazione, si rinvengono pacificamente nella “Comunicazione di conclusione delle indagini della Procura Federale” del 02.12.2015, di cui il sodalizio lombardo ha certamente avuto integrale e tempestiva contezza. Come già il Tribunale Federale Nazionale -Sez. Disciplinare- ha avuto occasione di osservare (cfr. CU TFN - Sez. Disciplinare - n. 62 del 22.03.2016), il legislatore sportivo, mediante l’introduzione il predetto istituto (comunemente individuato “Avviso di conclusione delle indagini”) ha inteso garantire all’indagato la possibilità di esercitare concretamente il proprio diritto di difesa (anche) in un momento antecedente rispetto all’esercizio dell’azione disciplinare da parte del Procuratore Federale. In sintesi, nel solco della disciplina di cui all’art. 415 bis c.p., la “Comunicazione di conclusione delle indagini della Procura Federale” (“Avviso di conclusione delle indagini”) assolve ad una funzione informativa, di tutela del diritto di difesa e risponde alla necessità di garantire la maggior completezza possibile delle indagini; infatti, l’indagato è posto nella condizione di approntare una difesa tecnica e personale, prima che venga esercitata, per quel che in questa sede interessa, l’azione disciplinare. Del resto, “la funzione dell’avviso di cui all’articolo 415 bis cp appare essere chiaramente quella di assicurare una fase di contraddittorio tra indagato e pubblico ministero, in ordine alla completezza delle indagini e, pertanto, la garanzia di uno specifico ius ad loquendum dell’indagato in tanto si giustifica in quanto il P.M. intenda coltivare una prospettiva di esercizio dell’azione penale” (cfr. Corte Costituzionale ordinanza n. 460/2002 - Corte Costituzionale sent. n. 286 del 12.12.2011). Mutatis mutandis, ben avrebbe potuto la Società deferita, a fronte di una contestazione degli addebiti già ampiamente delineata e cristallizzata nei riguardi del Sig. Sandro Turotti, di una discovery, o meglio, di una ostensione, degli atti processuali massimamente estrinsecata, esplicitare tempestivamente il proprio diritto di difesa, non solo a seguito della predetta “Comunicazione di conclusione delle indagini della Procura Federale”, ma anche a seguito della notifica del solo atto di deferimento. Ne discende che l’eccezione pregiudiziale di rito formulata dalla US Cremonese Spa è destituita di qualsivoglia fondamento e, pertanto, deve essere rigettata; e ciò, peraltro, anche in considerazione del fatto che, in sede dibattimentale, il difensore di fiducia della compagine societaria deferita ha in ogni caso formulato puntuali conclusioni in punto di merito, insistendo per il relativo proscioglimento. Alla luce delle suesposte considerazioni, di conseguenza, si ritiene che la responsabilità disciplinare individuata nei riguardi della US Cremonese Spa, ex art. 4, comma 1, CGS in ordine agli addebiti contestati al Sig. Sandro Turotti, emerga in tutta la sua evidenza. US Sorrento Calcio Srl Per quanto concerne la posizione del Sorrento Calco Srl, è pacifico che, venendo meno i profili di responsabilità disciplinare individuati nei riguardi del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, Sig. Francesco D’Angelo, viene parimenti meno quella ex art. 4, comma 1, CGS alla compagine societaria deferita. Congrue appaiono le sanzioni come da dispositivo. Il dispositivo Per questi motivi, il Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare, in parziale accoglimento del deferimento, irroga, a carico del Sig. Riccardo Musetti, la sanzione dell’ammenda di € 4.000,00 (Euro quattromila/00), a carico del Sig. Carlo Volpi, la sanzione della inibizione di mesi 2 (due) ed € 6.000,00 (Euro seimila/00) di ammenda nonché a carico della US Cremonese Spa la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00). Proscioglie integralmente il Sig. Francesco D’Angelo e, per esso, il Sorrento Calcio Srl, in ordine agli addebiti disciplinari loro rispettivamente contestati.
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