F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006/TFN del 20 Luglio 2016 (252) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIA GIMENA BLANCO (calciatrice tesserata per la Società ASD Isolotto Calcio a 5, attualmente svincolata), RAFFAELE BASILE (Presidente della Società ASD Futsal Ternana), Società ASD Futsal Ternana – (nota n. 12952/292 pf15-16/MS/vdb del 13/05/2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006/TFN del 20 Luglio 2016 (252) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIA GIMENA BLANCO (calciatrice tesserata per la Società ASD Isolotto Calcio a 5, attualmente svincolata), RAFFAELE BASILE (Presidente della Società ASD Futsal Ternana), Società ASD Futsal Ternana - (nota n. 12952/292 pf15-16/MS/vdb del 13/05/2016). Il deferimento Comunicata la conclusione delle indagini in data 10 marzo 2016, con atto del 13 maggio 2016 la Procura Federale ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare i soggetti di cui in appresso, per rispondere (così testualmente): 1) Maria Gimena Blanco, calciatrice, “della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, e 8, comma 11, del CGS, in relazione all’art.39, comma 2, del Regolamento LND e 94 ter n.2 delle NOIF, per avere, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità: a) convenuto, in data 22/7/2015, attraverso scambio di e-mail, con l’ASD Futsal Ternana, un ingaggio di €37.000,00 per il tesseramento, in favore del team umbro, per la stagione sportiva 2015-2016; b) incassato dalla società ASD Futsal Ternana, la somma di € 7.400,00 quale acconto sull’ingaggio contrattuale pattuito, per poi desistere e tesserarsi per altro club senza restituire l’anticipo”; 2) Basile Raffaele, nella sua qualità di Presidente della Società ASD Futsal Ternana, “della violazione di cui all’art.1bis, comma 1, e 8, comma 6, del CGS, in relazione all’art.39, comma 2, del Regolamento LND e 94 ter n.2 delle NOIF, per avere, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità convenuto, in data 22/7/2015, attraverso scambio di e-mail, con la calcettista Maria Gimena Blanco, un ingaggio di € 37.000,00 per il tesseramento della stessa in favore del team umbro, e versato, alla medesima, in assenza di regolare accordo economico, un acconto sull’ingaggio di €7.400,00”; 3) ASD Futsal Ternana, “della violazione di cui all’art.4, comma 1, del CGS a titolo di responsabilità diretta per il comportamento ascritto al proprio presidente”. Il patteggiamento Alla riunione del 14.7.2016, in apertura di dibattimento, la Procura Federale e il difensore dei deferiti Basile Raffaele e ASD Futsal Ternana hanno depositato accordo di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare ha emesso il seguente provvedimento: “Il Tribunale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, Basile Raffaele e ASD Futsal Ternana, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS [pena base per Basile Raffaele, giorni 60 (sessanta) di inibizione, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS, a giorni 40 (quaranta); pena base per la Società ASD Futsal Ternana, ammenda di € 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS, a € 3.000,00 (Euro tremila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art.1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; visto l’art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa Federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi alla revoca della prima decisione. Le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento è proseguito per la deferita Blanco Maria Gimena. Il dibattimento Alla riunione del 14.7.2016 il rappresentante della Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento in confronto di Blanco Maria Gimena, chiedendo la irrogazione di mesi 4 (quattro) di squalifica. La difesa della predetta si è riportata alle deduzioni svolte nella memoria difensiva depositata agli atti, chiedendo il suo proscioglimento. II fatto A.- All’esito degli accertamenti disposti in seguito ad un esposto della ASD Futsal Ternana, la Procura Federale verificava che la calciatrice Maria Gimena Blanco era stata tesserata per la stagione 2014/2015 con la Futsal Ternana, dalla quale aveva percepito complessivi € 22.700,00, parte in contanti (€ 10.000,00 il 28.07.2014) e il resto mediante disposizioni di accredito sulla carta ricaricabile intestata alla predetta calciatrice e, infine, attraverso trasferimento di fondi WU. B.- Si accertava, inoltre, che nel periodo successivo alla scadenza del cennato contratto (30.06.2015), la Società aveva corrisposto alla prefata complessivi € 7.400,00, di cui € 7.000,00 mediante tre bonifici bancari in data 16.09.2015 ed € 400,00 in contanti, con accredito in data 10.08.2015 sulla a lei intestata. Rileva che il detto importo di € 7.400,00 corrisponde esattamente, anche per quel che concerne i tempi di adempimento, a quanto concordato da Maria Gimena Blanco con la Futsal Ternana a valere quale acconto per la stagione 2015-2016, accordo questo riportato nella mail inviata dal vice presidente della Società alla asso calciatori in data 22.07.2015, ove si precisava che era stato raggiunto l’accordo verbale per complessivi € 37.000,00, di cui € 7.400,00 da corrispondete a titolo di anticipo prima della sottoscrizione del relativo contratto, prevista per i primi giorni di settembre 2015. Si evidenzia che la Blanco, durante la fase di precampionato, partecipava alla preparazione della Futsal Ternana nonché a tutti gli incontri amichevoli disputati da questa società con altri sodalizi, sicché il 21 agosto 2015 era ufficializzato l’intervenuto accordo. C.- Sentiti al riguardo dagli uffici della Procura, la Blanco riferiva che il citato importo di € 7.400,00 costituiva il saldo di quanto a lei spettante per la stagione sportiva 2014/2015; il Basile, invece, confermava che detto importo era stato corrisposto a titolo di acconto sull’ingaggio pattuito per la stagione 2015/2016. D.- Nella memoria difensiva di cui si è detto, la difesa della Blanco ha sostenuto che quanto percetto il 28.07.2014 non poteva in alcuno modo essere ritenuto quale pagamento delle sue prestazioni sportive, considerato che all’epoca non era stata ancora tesserata con la Futsal Ternana e tenuto conto della causale apposta su dette quietanze, ove si fa riferimento a “prestazioni di lavoro autonomo occasionale”: Ha eccepito, infine, che il destinatario di dette quietanze, Damiano Basile, all’epoca era inibito, sicché le dichiarazioni rese non potevano essere riferite al sodalizio. I motivi delia decisione Il deferimento è fondato e deve essere accolto. a) Le prove documentali versate agli atti non lasciano spazio a dubbi in ordine all’avvenuta corresponsione, da parte della Società, alla Blanco, di complessivi Euro 7.400,00, nel periodo successivo alla scadenza del contratto (30.06.2015) relativo alla stagione sportiva 2014-2015. La Blanco sostiene che la citata somma costituisse il saldo di quanto ancora a lei dovuto per le prestazioni sportive della decorsa stagione mentre, per converso, la Società assume che detto pagamento costituisse il concordato acconto sull’ingaggio convenuto verbalmente per la stagione sportiva 2015-2016. Rileva che la Blanco non ha fornito alcuno elemento a conforto del suo assunto, non venendo qui in scrutinio l’avvenuta regolarizzazione economica della decorsa stagione sportiva. É certo, perché documentato, che la Blanco aveva partecipato alla preparazione pre campionato con la squadra Futsal Ternana, disputando con i colori di questa diverse gare amichevoli con altri sodalizi. É certo, inoltre, che ai primi di settembre 2015 la Blanco era presente alla presentazione della squadra per la nuova stagione, in compagnia delle altre giocatrici e del tecnico Marco Schindler, come riportato nei resoconti giornalistici pubblicati, e in tale modo aveva validato la dichiarazione resa dalla Società, nel precedente mese di agosto, che era stato raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto di ingaggio per l’imminente stagione sportiva. b) Rileva considerare che in ambito tanto federale quanto esofederale è ormai consolidato l’indirizzo secondo cui per affermare la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione del fatto contestato, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione del fatto contestato. Questo Tribunale, perché condivide pienamente il riportato principio, ritiene di non doversi discostare dagli insegnamenti della copiosa giurisprudenza sportiva in ordine alla misura probatoria richiesta ai fini della valutazione della responsabilità di un tesserato. c) In questa cornice va collocata la vicenda qui in esame, all’interno della quale occorre ricercare e verificare se la narrazione del sodalizio umbro abbia o no quei riscontri obiettivi connotati da certezza, concretezza e univocità, che devono necessariamente sussistere per poter supportare un’incolpazione Le circostante indicate al punto a) che precede, coniugate con l’esatta corrispondenza del suddetto importo € 7.400,00 con quello indicato nella comunicazione inviata all’assocalciatori il 22 luglio 2015, costituiscono certi riscontri esterni idonei a confermare l’attendibilità di quanto sostenuto dalla Procura, sicché può affermarsi che il complesso degli elementi probatori versati nel presente procedimento conduce ad un sereno convincimento in ordine alla ragionevole certezza che le parti si fossero effettivamente accordate, ancorché informalmente, per continuare il loro rapporto e che, quindi, quanto percetto dalla Blanco costituisse il convenuto anticipo. Le sanzioni In relazione alla determinazione delle sanzioni, va rilevato che ai sensi dell’art. 16, comma 1 del CGS, gli “Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”. Le sanzioni previste per le violazioni in narrativa sono contemplate dagli artt. 19 e 15 del CGS. Attesa la natura e la valenza degli illeciti accertati e valutati gli elementi di riferimento, appaiono congrue ed eque le sanzioni di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione di giorni 40 (quaranta) di inibizione, in confronto di Basile Raffaele, e della sanzione di € 3.000,00 (Euro tremila/00) di ammenda, in confronto della Società ASD Futsal Ternana. Infligge, altresì, a Blanco Maria Gimena, la squalifica di mesi tre.
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