F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006/TFN del 20 Luglio 2016 (253) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LORENZO MODESTINO (all’epoca dei fatti Addetto Stampa della Società Ternana Calcio Spa) e la Società TERNANA CALCIO Spa – (nota n. 12991/290pf15-16/AM/SP/ma del 13.05.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006/TFN del 20 Luglio 2016 (253) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LORENZO MODESTINO (all’epoca dei fatti Addetto Stampa della Società Ternana Calcio Spa) e la Società TERNANA CALCIO Spa - (nota n. 12991/290pf15-16/AM/SP/ma del 13.05.2016). Con provvedimento del 13 maggio 2016 la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: 1) il Sig. Lorenzo Modestino, all’epoca dei fatti Addetto Stampa della Ternana Calcio Spa per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 12, comma 9, del CGS (che fa divieto ai tesserati di avere rapporti con esponenti e/o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le Società e che, nel contempo, impone che detti rapporti siano in ogni caso preventivamente autorizzati dal delegato della Società ai rapporti con la tifoseria) per avere avuto rapporti, nella specie concretatisi nell’essersi trattenuto a colloquio e nell’aver accettato un confronto verbale con un manipolo di tifosi composto da circa venti persone, tutte riconducibili ad un gruppo ultras della locale tifoseria ternana denominato “Curva Nord”, gruppo quest’ultimo non annoverato tra quelli convenzionati e riconosciuti dalla Ternana Calcio Spa; 2) la Ternana Calcio Spa per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, del CGS, per le violazioni ascritte ai propri tesserati, Sig.ri Lorenzo Modestino e Roberto Breda. Nei termini consentiti dalla normativa federale il Sig. Lorenzo Modestino e la Ternana Calcio Spa hanno fatto pervenire una memoria difensiva. Il dibattimento Alla riunione del 14.7.2016 è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità disciplinare dei soggetti deferiti con conseguente applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: - al Sig. Lorenzo Modestino, all’epoca dei fatti Addetto Stampa della Ternana Calcio Spa, la sanzione della inibizione per giorni 15 (quindici) oltre all’ammenda di € 8.000,00 (Euro ottomila/00); - alla Società Ternana Calcio Spa la sanzione della ammenda di € 6.000,00 (Euro seimila/00). Motivi della decisione Le deduzioni contenute nelle memorie difensive dei deferiti sono fondate e pertanto il deferimento non merita di essere accolto. Nella fattispecie la Procura Federale ha contestato ai soggetti deferiti la circostanza secondo la quale nella serata del 16 ottobre 2015 una ventina di persone, tutte riconducibili ad un gruppo ultras della Ternana denominato “Curva Nord”, gruppo non annoverato tra quelli convenzionati e riconosciuti dalla Società in questione, dopo aver raggiunto l’Hotel Garden di Terni, scelto dalla Ternana Calcio Spa come ritiro alla vigilia della gara in programma per il 17 ottobre 2015 contro il Bari, si introduceva all’interno della sala da pranzo del predetto hotel ove la squadra della Ternana Calcio Spa stava consumando la cena intrattenendosi a colloquio con alcuni tesserati della Società deferita, segnatamente con il Sig. Lorenzo Modestino ed il Sig. Roberto Breda, all’epoca dei fatti rispettivamente addetto stampa ed allenatore della Ternana Calcio Spa; il tutto senza che fosse stata richiesta ed ottenuta la dovuta preventiva autorizzazione da parte del delegato ai rapporti con la tifoseria. L’ingresso di un gruppo di tifosi della Ternana appartenenti al sodalizio denominato “Curva Nord” nella sala ristorante dell’albergo ove la squadra umbra si trovava in ritiro alla vigilia della partita con il Bari, e l’incontro che ne è scaturito, non può comportare una responsabilità disciplinare dei soggetti deferiti. Difatti il ristorante “Melograno”, facente parte della struttura alberghiera sede del ritiro della Ternana, non risulta essere riservato all’utilizzo esclusivo da parte degli ospiti dell’albergo ma è accessibile anche a persone non clienti dell’albergo, essendo lo stesso accessibile dal cancello d’ingresso che si trova lungo la strada principale, così come risulta dalla documentazione fotografica e dalla dichiarazione del direttore dell’hotel in questione prodotta dalla difesa del Sig. Modestino. Gli ultras del gruppo “Curva Nord” sono pertanto entrati nel ristorante senza particolari difficoltà e, soprattutto, senza nessun controllo raggiungendo quindi facilmente ed indisturbati la sala ristorante ove la squadra rossoverde stava consumando il pasto. Come correttamente sostenuto dalla difesa dell’allora addetto stampa della Ternana in un simile contesto, per tempistica e dinamica degli eventi, era di fatto impensabile che i soggetti presenti nella sala da pranzo cacciassero fuori i tifosi che vi erano penetrati e chiamassero quindi il Supporter Liaison Officer, soggetto delegato ai rapporti con la tifoseria, affinché quest’ultimo valutasse la situazione. Nella circostanza in oggetto il Sig. Modestino si è poi limitato a chiedere ad un tifoso se il gruppo avesse preventivamente fatto richiesta per l’incontro che stava avendo luogo in maniera così rocambolesca ed inaspettata, non concretizzandosi in tal modo quel concetto di “rapporto” che la norma di cui all’art. 12, comma 9, del CGS vieta espressamente. Peraltro risulta dalla documentazione prodotta dalla difesa del Sig. Modestino che quest’ultimo all’epoca dei fatti non era neanche tesserato per il club umbro con il quale ha assunto il vincolo del tesseramento in data 12 novembre 2015, quindi successivamente al 16 ottobre 2015, data in cui hanno avuto luogo i fatti in contestazione. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare respinge il deferimento e proscioglie i deferiti dagli addebiti contestati.
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