FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 44/AA dell’11/08/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DI BISCIGLIA-GSD NUOVA TOR TRE TESTE

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 44/AA dell'11/08/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DI BISCIGLIA-GSD NUOVA TOR TRE TESTE Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 806 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig Alessio Di BISCEGLIA e della società G.S.D. NUOVA TOR TRE TESTE, avente ad oggetto la seguente condotta: ALESSIO DI BISCEGLIA, all’epoca dei fatti Presidente del GSD NUOVA TOR TRE TESTE in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, comma 1, come riportato nella comunicazione di conclusione delle indagini della procura federale; G.S.D. NUOVA TOR TRE TESTE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessio Di BISCEGLIA, in proprio e nell’interesse della società G.S.D. NUOVA TOR TRE TESTE in qualità di Presidente e legale rappresentante pro-tempore; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 5 mesi di inibizione per il Sig. Alessio Di BISCEGLIA e di € 800,00 per la società G.S.D. NUOVA TOR TRE TESTE; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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