FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 45/AA dell’11/08/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SPORTING LOCRI C5 FEMM.LE

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 45/AA dell'11/08/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SPORTING LOCRI C5 FEMM.LE Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 602 pf 15/16 adottato nei confronti della società A.S.D. SPORTING LOCRI C5 FEMM.LE avente ad oggetto la seguente condotta: A.S.D. SPORTING LOCRI C5 FEMM.LE, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i comportamenti ascritti al Sig. Ferdinando ARNENI, all’epoca Presidente della società, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione a quanto previsto dall’art.8, comma 6, C.G.S. e degli artt. 91 e 93 ter N.O.I.F. vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Vittorio ZADOTTI, in qualità di Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. SPORTING LOCRI C5 FEMM.LE; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 600,00 di ammenda per la società A.S.D. SPORTING LOCRI C5 FEMM.LE; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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