FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 46/AA dell’11/08/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DI NAPOLI

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 46/AA dell'11/08/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DI NAPOLI Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 78 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Arturo DI NAPOLI, avente ad oggetto la seguente condotta: ARTURO DI NAPOLI, all’epoca dei fatti allenatore professionista iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., in violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti, integranti illecito sportivo, riguardanti la gara VIGOR LAMEZIA-CASERTANA del 25.04.2015 dei quali era venuto a conoscenza; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Arturo DI NAPOLI; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 mesi di squalifica e di € 8.000,00 di ammenda per il Sig. Arturo DI NAPOLI, in continuazione con la sanzione irrogata nel procedimento n. 859 pf 14-15; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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