FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 47/AA del 12/08/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SABLONE-DE AMICIS-CICCARELLI
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 47/AA del 12/08/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SABLONE-DE AMICIS-CICCARELLI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 991 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sigg.ri Moreno SABLONE, Mirco De AMICIS e Mario CICCARELLI, avente ad oggetto la seguente condotta: MARIO CICCARELLI, all’epoca dei fatti responsabile Scuola Calcio della società A.S.D. PRO SULMONA CALCIO, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità poiché apponeva, per sua stessa ammissione, la propria firma in calce agli accordi economici intercorsi con i tecnici Moreno SABLONE e Mirco De AMICIS benché sprovvisto dei poteri rappresentativi società A.S.D. PRO SULMONA CALCIO e all’insaputa del Presidente della stessa; MORENO SABLONE, all’epoca dei fatti allenatore della società A.S.D. PRO SULMONA CALCIO, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità poiché ometteva qualsivoglia controllo in ordine all’individuazione del soggetto (e dei poteri rappresentativi dello stesso) che aveva sottoscritto l’accordo economico; MIRCO DE AMICIS, all’epoca dei fatti allenatore della società A.S.D. PRO SULMONA CALCIO, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità poiché ometteva qualsivoglia controllo in ordine all’individuazione del soggetto (e dei poteri rappresentativi dello stesso) che aveva sottoscritto l’accordo economico; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg.ri Moreno SABLONE, Mirco De AMICIS e Mario CICCARELLI; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 40 giorni di inibizione per il Sig. Moreno SABLONE, di 40 giorni di inibizione per il Sig. Mirco De AMICIS e 4 mesi di inibizione per il Sig. Mario CICCARELLI; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.