FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 47/AA del 12/08/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SABLONE-DE AMICIS-CICCARELLI

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 47/AA del 12/08/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SABLONE-DE AMICIS-CICCARELLI Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 991 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sigg.ri Moreno SABLONE, Mirco De AMICIS e Mario CICCARELLI, avente ad oggetto la seguente condotta: MARIO CICCARELLI, all’epoca dei fatti responsabile Scuola Calcio della società A.S.D. PRO SULMONA CALCIO, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità poiché apponeva, per sua stessa ammissione, la propria firma in calce agli accordi economici intercorsi con i tecnici Moreno SABLONE e Mirco De AMICIS benché sprovvisto dei poteri rappresentativi società A.S.D. PRO SULMONA CALCIO e all’insaputa del Presidente della stessa; MORENO SABLONE, all’epoca dei fatti allenatore della società A.S.D. PRO SULMONA CALCIO, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità poiché ometteva qualsivoglia controllo in ordine all’individuazione del soggetto (e dei poteri rappresentativi dello stesso) che aveva sottoscritto l’accordo economico; MIRCO DE AMICIS, all’epoca dei fatti allenatore della società A.S.D. PRO SULMONA CALCIO, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità poiché ometteva qualsivoglia controllo in ordine all’individuazione del soggetto (e dei poteri rappresentativi dello stesso) che aveva sottoscritto l’accordo economico; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg.ri Moreno SABLONE, Mirco De AMICIS e Mario CICCARELLI; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 40 giorni di inibizione per il Sig. Moreno SABLONE, di 40 giorni di inibizione per il Sig. Mirco De AMICIS e 4 mesi di inibizione per il Sig. Mario CICCARELLI; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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