F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 009/TFN del 28 Luglio 2016 (265) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RICCARDO GUARINO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Napoli Dream Team) e la SOCIETÀ ASD NAPOLI DREAM TEAM – (nota n. 14012/1050 pf15-16/GT/cc del 30.05.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 009/TFN del 28 Luglio 2016
(265) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RICCARDO GUARINO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Napoli Dream Team) e la SOCIETÀ ASD NAPOLI DREAM TEAM - (nota n. 14012/1050 pf15-16/GT/cc del 30.05.2016).
Il deferimento Con atto del 30 maggio 2016 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare il sig. Riccardo Guarino, all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società ASD Napoli Dream Team, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato gli accordi economici relativi alle calciatrici Roberta Carannate, Roberta D’Alterio, Francesca dello Iacono, Giulia Corsetti, Valeria De Cicco, Sara Laura del Giudice, Manuela De Luca, Ramona De Rosa e Delia Testa, entro il termine del 31 ottobre della stagione di riferimento, nella specie la stagione 2015-2016, come previsto dalla normativa federale. La Procura federale ha deferito anche la società per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. All’udienza del 28 luglio 2016 è comparso il rappresentante della Procura Federale e il quale ha chiesto per il deferito l’inibizione per mesi sei e per la Società ASD Napoli Dream Team l’ammenda di € 1.000,00 I motivi della decisione Dalla documentazione in atti risulta che effettivamente la ASD Napoli Dream Team all’epoca dei fatti rappresentata dal deferito Riccardo Guarino, non ha provveduto a comunicare tempestivamente gli accordi economici intervenuti con le predette calciatrici. Gli accordi in esame sono stati, infatti, comunicati, per stessa ammissione di controparte, con comunicazione e-mail in data 29.02.2016, anziché entro il 31 ottobre dell’annata calcistica di riferimento, e cioè entro il 31 ottobre del 2015, previsto dall’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF richiamato nel deferimento. Sussiste, pertanto, la violazione contestata al deferito Riccardo Guarino, dalla quale consegue anche quella oggettiva ascrivibile alla società. Il dispositivo Pertanto il Tribunale, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge al deferito Riccardo Guarino, la sanzione di della inibizione per mesi 6 (sei); alla società ASD Napoli Dream Team la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (Mille/00).
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