F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 010/TFN del 02 Agosto 2016 (267) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AMADOU DIAWARA (Calciatore tesserato per la Società Bologna FC 1909 Spa), Società BOLOGNA FC 1909 Spa – (nota n. 14719/691 pf15-16 DP/fda del 13.6.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 010/TFN del 02 Agosto 2016
(267) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AMADOU DIAWARA (Calciatore tesserato per la Società Bologna FC 1909 Spa), Società BOLOGNA FC 1909 Spa - (nota n. 14719/691 pf15-16 DP/fda del 13.6.2016).
Il deferimento Con provvedimento n. 14462/640pf15 - 16/SP/gb dell’8/06/2016, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: 1. Amadou Diawara, calciatore tesserato per la Società Bologna FC 1909 Spa, per la violazione: - dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 3, comma 4, del Regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo e all’art. 93, comma 1, delle NOIF per avere omesso di far indicare il nominativo del proprio procuratore sportivo della cui opera professionale si era avvalso in forza di formale mandato rilasciatogli, nel contratto sottoscritto il 6.08.2015 con la Società Bologna FC 1909; - dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 5, comma 3 del Regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo, perché seppur consapevole dell’efficacia del contratto di rappresentanza conferito al Sig. Robert Viorel Visan, conferiva nuovo mandato a favore del Sig. Daniele Piraino, violando in tal modo la norma che prescrive la possibilità per un calciatore di sottoscrivere un contratto di rappresentanza soltanto con un Procuratore Sportivo alla volta e durante il periodo di validità del Contratto di Rappresentanza egli è rappresentato unicamente dal Procuratore Sportivo indicato nello stesso; 2. la Società Bologna FC 1909 Spa, per la violazione dell’art. 4, comma 2, del CGS, per quanto ascritto al proprio tesserato, Sig. Amadou Diawara. Le memorie difensive Nei termini assegnati, i deferiti hanno fatto pervenire memorie a sostegno della infondatezza delle violazioni loro ascritte. In particolare, la difesa ha posto l’accento sul fatto che all’atto della firma del contratto di prestazione sportiva stipulato in data 6.08.2015, così come alle precedenti trattative, il Visan fosse rimasto assente. Ciò, a conferma della insussistenza della violazione disciplinare contestata al capo a) del deferimento, nel senso che il nominativo del procuratore, anche sulla scorta della supposta inefficacia inter partes del contratto di rappresentanza concluso in suo favore, non andava inserito al momento della conclusione del contratto sottoscritto con il Bologna, che, ad ogni buon conto, restava una formalità di cui doveva farsi carico il calciatore, visto che la Società non aveva un suo procuratore. Quanto alla violazione di cui al capo b), la difesa ha concluso per l’infondatezza dell’addebito, avendo il Diawara, prima di conferire incarico al nuovo Procuratore Sportivo, formalmente interrotto il rapporto con il precedente. Riguardo alla Società, la difesa ha richiesto il rigetto del deferimento, significando, con riferimento al capo a) dello stesso, che al momento della commissione della presunta violazione, il calciatore non era ancora tesserato per il Bologna FC 1909 Spa; quanto al capo b), in considerazione del fatto che la condotta ascritta al Diawara non poteva che essere ritenuta di natura essenzialmente privata, come tale non implicante alcun coinvolgimento del Club. Il dibattimento Al dibattimento, sono comparsi il rappresentante della Procura Federale, nonché il difensore dei deferiti. Al termine della discussione la Procura ha concluso per la dichiarazione di responsabilità degli incolpati, conseguentemente per l’applicazione in loro danno delle seguenti sanzioni: - € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00) di ammenda al calciatore Diawara; - € 20.000,00 (Euro ventimila/00) di ammenda alla Società Bologna FC 1909 Spa. Da parte sua il difensore, illustrato e integrato le proprie difese, ha insistito per il rigetto del deferimento. Dichiarato chiuso il dibattimento, il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare si è riunito per la Camera di consiglio. I motivi della decisione Il TFN, letti gli atti, esaminati i documenti, rileva quanto di seguito. Il procedimento disciplinare de quo trae origine da una segnalazione pervenuta alla Procura Federale in data 17.12.2015, con la quale la Commissione Procuratori Sportivi della F.I.G.C. provvedeva a trasmettere, per le valutazioni di competenza, una nota del calciatore Amadou Diawara. Detta segnalazione, datata 11.12.2015 ed inviata oltre che alla Commissione Procuratori Sportivi, anche al Sig. Visan, conteneva nella circostanza diverse accuse in danno del citato procuratore, reo, a dire del calciatore, di gravissimi comportamenti posti in essere nei suoi confronti, anche nel periodo in cui era minorenne (il Diawara, nell’occasione, contestava al Visan, principalmente, di aver depositato un Contratto di Rappresentanza in data 24.07.2015, prot. n. 785, giammai sottoscritto). Con mail del 12.01.2016, la Commissione Procuratori Sportivi trasmetteva alla Procura Federale copia del mandato accordato dal calciatore a Daniele Piraino, altro Procuratore Sportivo, incarico, quest’ultimo, registrato in data 4.01.2016, Prot. n. 1432, e conferito in concomitanza con il contratto già in atto tra il Diawara ed il Visan. In data 13.01.2016, perveniva alla Procura Federale un esposto a firma Visan, sia nei confronti sia del Procuratore Sportivo Piraino che del calciatore Diawara, con allegati alcuni articoli di stampa riportanti la notizia dell’avvicendamento tra i due procuratori. Premesso tutto quanto sopra, il TFN ritiene, prima di ogni altra cosa, di dover chiarire la questione centrale del presente procedimento, e cioè se il contratto di rappresentanza del 23.07.2015, prot. n. 785 del 24.07.2015, sia venuto realmente ad esistenza e, stante le contestazioni sul punto avanzate dalla difesa del calciatore, sia da considerarsi efficace. Ebbene, accertata preliminarmente l’autenticità e la incontestabilità della sottoscrizione del richiamato contratto, e ciò per stessa ammissione del Diawara, va detto che il fatto di aver firmato il documento in bianco, anche in presenza di un contenuto inserito soltanto in un secondo momento (così come lascerebbe intravedere il calciatore), non fa venir meno l’esistenza dell’atto né impedisce allo stesso di spiegare pienamente la sua efficacia; salvo, ovviamente, l’eventuale disconoscimento, che, però, non può dirsi compiuto tramite l’invio di una semplice comunicazione (v. lettera dell’11.12.2015) con la quale l’autore chiede alla Commissione F.I.G.C., previa rassegna di una serie di gravi comportamenti ascritti al procuratore sportivo, di considerare “nulli e privi di ogni effetto il contratto di rappresentanza depositato dal Sig. Visan il 24 luglio 2015, prot. 785 e/o eventuali contratti di rappresentanza tra il sottoscritto e il predetto Procuratore Sportivo depositati presso gli Uffici federali”. Invero, quando risulta accertata l’autenticità della sottoscrizione, il sottoscrittore, ove voglia contestare il contenuto dell’atto - come nel caso di specie -, ha l’onere di provare non solo che la firma è stata apposta su un foglio non ancora riempito (la qualcosa sembrerebbe verosimile, stante l’acquisizione di un documento, riportante la sola firma del Diawara, forse costituente il quarto foglio del contratto depositato), ma anche e soprattutto che il riempimento sia poi avvenuto in violazione (falsità ideologica) o addirittura in assenza (falsità materiale) di un patto di riempimento. In tali casi, essendo la sottoscrizione autentica, se pur con difformità di contenuto, l’atto è esistente ed efficace, e al soggetto danneggiato non resta altro che agire per ottenere una dichiarazione di nullità o annullamento del contratto. O nel caso in cui intenda contestare che il riempimento abusivo della scrittura, pur riconosciuta nella sottoscrizione, sia avvenuto senza la preventiva autorizzazione (absque pactis o sine pactis), previe le autorizzazioni federali del caso, procedere con la querela di falso ai sensi dell’art. 2702 c.c., e ciò al fine di ottenere la rimozione degli effetti con efficacia erga omnes. Pertanto, allo stato, considerato valido ed efficace il contratto di rappresentanza del 24.07.2015, prot. n. 785, non può che dirsi integrata, da parte del Diawara, la violazione disciplinare contestatagli al capo a) del deferimento, riferita appunto all’obbligo, a suo carico, dell’inserimento, al momento della stipula del contratto di prestazione sportiva, del nome del procuratore sportivo cui risultava professionalmente legato, e ciò indipendentemente dal fatto che il procuratore medesimo sia poi rimasto assente all’atto della stipula definitiva, essendo tra l’altro stata ammessa (v. audizione Diawara) la sua partecipazione alle precedenti trattative finalizzate proprio alla stipula del detto contratto. Positiva la risposta circa la efficacia del contratto, non può che dirsi realizzata anche l’altra violazione, quella di cui al capo b) dell’atto di deferimento, nel senso che il Diawara, seppur consapevole dell’esistenza del contratto di rappresentanza conferito al Sig. Robert Viorel Visan, conferendo il nuovo mandato a favore del Sig. Daniele Piraino, ha senz’altro violato la norma contestata nell’atto di deferimento. Sul punto, non appaiono condivisibili le conclusioni della difesa in ordine al valore da assegnare alla comunicazione dell’11 dicembre 2015, atteso che il contenuto della lettera, al di là del nomen juris attribuito, in realtà denunciava alcune anomalie potenzialmente capaci di determinare la invalidità del contratto di rappresentanza (nullità, nella ipotesi più grave, annullabilità in quella meno grave). Ebbene, senza voler scendere nel merito delle distinzioni giuridiche, questo Collegio rileva come sia la nullità che l’annullabilità, trattandosi di vizi dell’atto, debbano comunque essere accertate dal giudice, a differenza della revoca che può in qualsiasi momento essere esercitata dalla parte che ne ravvisi la necessità o soltanto la opportunità. Quanto alla posizione della Società, effettivamente, questo Collegio ritiene di aderire alle prospettazioni difensive, nel senso che al momento della commessa violazione ad opera del calciatore (spettava al Diawara indicare il nome del suo procuratore) il tesseramento dello stesso non poteva ancora dirsi perfezionato, pertanto alcuna responsabilità può essere nella circostanza posta a carico del Club. Quanto al capo b), al contrario, la Società, pur estranea rispetto alla condotta del Diawara, non può che rispondere dell’operato del proprio tesserato ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, tenuto conto degli elementi emersi, accoglie il deferimento in danno del Diawara e conseguentemente infligge allo stesso l’ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00). Quanto alla Società, accoglie parzialmente il deferimento in danno del Bologna FC 1909 Spa e conseguentemente, solo con riferimento al capo b) infligge alla stessa l’ammenda di €. 5.000,00 (Euro cinquemila/00); proscioglie il Bologna FC 1909 Spa dalle violazioni di cui al capo a).
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