F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 013/TFN del 14 Settembre 2016 (14) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO FANFANI, MARCO STORTI, FABIO CAZZOLA, LUIGI DIANI, FABIO MENICHETTI (all’epoca dei fatti componenti del Collegio Arbitrale della Lega Pro) – (nota n. 255/98 pf13-14 AM/SP/sds del 6.7.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 013/TFN del 14 Settembre 2016 (14) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO FANFANI, MARCO STORTI, FABIO CAZZOLA, LUIGI DIANI, FABIO MENICHETTI (all’epoca dei fatti componenti del Collegio Arbitrale della Lega Pro) - (nota n. 255/98 pf13-14 AM/SP/sds del 6.7.2016). Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, letti gli atti, ascoltati, nella riunione del 7 luglio il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo l’irrogazione della sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro) e della ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00) per il Prof. Avv. Paolo Fanfani e l’Avv. Marco Storti, in quanto presidenti dei due collegi arbitrali, della inibizione di mesi 3 (tre) e della ammenda di € 1.000,00 (mille/00) per l’Avv. Fabio Cazzola e l’Avv. Fabio Menichetti, in quanto componenti del Collegio Arbitrale e della inibizione di mese 1 (uno) per l’Avv. Luigi Diani in quanto componente del Collegio Arbitrale che ha manifestato opinione dissenziente, e i deferiti, il prof. Avv. Paolo Fanfani, l’Avv. Favio Menichetti e l’Avv. Luigi Diani i quali si sono riportati alle memorie difensive ritualmente depositate. Osserva: 1 - Il deferimento Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questo Tribunale, - Il Prof. Avv. Paolo Fanfani, “presidente del Collegio arbitrale della Lega Pro all’epoca dei fatti, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti (attualmente art. 1 bis, comma 1), ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 5, del CGS (attualmente art. 1 bis, comma 1), perché in concorso con i sig. Cazzola, Diani e Menichetti, adottava quale componente il Collegio Arbitrale istituito presso la Lega Calcio Pro, i lodi arbitrali a mezzo dei quali si liquidavano, a favore degli indagati Corapi, Bruno e Ciano, le somme indicate negli stessi, così aiutandoli a procurarsi il profitto dei reati di truffa e ammissione fraudolenta al passivo, per i quali è in atto altro procedimento penale”; - L’Avv. Fabio Cazzola, “membro del Collegio arbitrale della Lega Pro all’epoca dei fatti per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti (attualmente art. 1 bis, comma 1), ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 5, del CGS (attualmente art. 1 bis, comma 1), perché a) in concorso con i Sig.ri Fanfani e Diani, adottava, quale componente il Collegio Arbitrale istituito presso la Lega Calcio Pro, il lodo arbitrale a mezzo del quale si liquidavano a favore degli indagati Corapi e Ciano, le somme indicate negli stessi, così aiutandoli a procurarsi il profitto dei reati di truffa e ammissione fraudolenta al passivo, per i quali è in atto altro procedimento penale; […] b) in concorso con i Sig.ri Storti e Diani, adottava, quale componente il Collegio Arbitrale istituito presso la Lega Calcio Pro, il lodo arbitrale a mezzo del quale si liquidava a favore dell’indagato De Franco, la somma indicata nello stesso, così aiutandolo a procurarsi il profitto dei reati di truffa e ammissione fraudolenta al passivo, per i quali è in atto altro procedimento penale”; - L’Avv. Luigi DIani, “membro del Collegio arbitrale della Lega Pro all’epoca dei fatti per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti (attualmente art. 1 bis, comma 1), ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 5, del CGS (attualmente art. 1 bis, comma 1), perché a) in concorso con i Sig.ri Fanfani Cazzola e Menichetti, adottava, quale componente il Collegio Arbitrale istituito presso la Lega Calcio Pro, il lodo arbitrale a mezzo del quale si liquidavano a favore degli indagati Corapi, Bruno e Ciano, le somme indicate negli stessi, così aiutandoli a procurarsi il profitto dei reati di truffa e ammissione fraudolenta al passivo, per i quali è in atto altro procedimento penale; […] b) in concorso con i Sig.ri Storti, Cazzola e Menichetti, adottava, quale componente il Collegio Arbitrale istituito presso la Lega Calcio Pro, il lodo arbitrale a mezzo del quale si liquidavano a favore degli indagati Mosciaro, De Franco e Vono le somme indicate negli stessi, così aiutandoli a procurarsi il profitto dei reati di truffa e ammissione fraudolenta al passivo, per i quali è in atto altro procedimento penale”; - L’Avv. Fabio Menichetti, “membro del Collegio arbitrale della Lega Pro all’epoca dei fatti per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti (attualmente art. 1 bis, comma 1), ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 5, del CGS (attualmente art. 1 bis, comma 1), perché a) in concorso con i Sig.ri Fanfani e Diani, adottava, quale componente il Collegio Arbitrale istituito presso la Lega Calcio Pro, il lodo arbitrale a mezzo del quale si liquidavano a favore dell’indagato Bruno, la somma indicata nello stesso, così aiutandolo a procurarsi il profitto dei reati di truffa e ammissione fraudolenta al passivo, per i quali è in atto altro procedimento penale; […] b) in concorso con i Sig.ri Storti e Diani, adottava, quale componente il Collegio Arbitrale istituito presso la Lega Calcio Pro, il lodo arbitrale a mezzo del quale si liquidava a favore degli indagati Mosciaro e Vono, le somme indicate negli stessi, così aiutandoli a procurarsi il profitto dei reati di truffa e ammissione fraudolenta al passivo, per i quali è in atto altro procedimento penale”; - L’Avv. Marco Storti, “membro del Collegio arbitrale della Lega Pro all’epoca dei fatti per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti (attualmente art. 1 bis, comma 1), ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 5, del CGS (attualmente art. 1 bis, comma 1), perché in concorso con i Sig.ri Diani, Cazzola e Menichetti, adottava, quale componente il Collegio Arbitrale istituito presso la Lega Calcio Pro, il lodo arbitrale a mezzo del quale si liquidavano a favore degli indagati Mosciaro, De Franco e Vono le somme indicate negli stessi, così aiutandoli a procurarsi il profitto dei reati di truffa e ammissione fraudolenta al passivo, per i quali è in atto altro procedimento penale”. 2 – La difesa dei deferiti Si sono costituiti i deferiti prof. Avv. Paolo Fanfani, Avv. Marco Storti, Avv. Fabio Cazzola e Avv. Fabio Menichetti, depositando memorie. I deferiti, in estrema sintesi, hanno eccepito, da un lato, il difetto di giurisdizione di Codesto Tribunale, in quanto i componenti del Collegio arbitrale per le controversie tra giocatori e Società della Lega Pro non sarebbero soggetti al vincolo di giustizia della F.I.G.C. e, da un altro lato, l’intervenuta prescrizione del procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 32, n. 11 CGS. Nel merito i deferiti hanno dedotto l’infondatezza delle contestazioni perché nell’ambito dei predetti lodi si sarebbero limitati a interpretare le disposizioni vigenti (interpretazione tra l’altro confermata in sede d’impugnazione) e, quindi, non sarebbe ad essi addebitabile alcun illecito, come del resto sarebbe stato accertato dal GIP del Tribunale di Firenze che , in sede di giudizio abbreviato, con sentenza del 27.7.2016, le cui motivazioni non sono state ancora pubblicate ha assolto con formula piena (“perché il fatto non sussiste”) tutti i deferiti. 3 - Motivazione Preliminarmente vanno rigettate entrambe le eccezioni sollevate dalle difese dei deferiti. Il primo comma dell’art. 30 dello Statuto Federale vigente all’epoca dei fatti contestati, dopo aver espressamente individuato categorie i tesserati e le Società affiliate, prevedeva che “tutti i soggetti, organismi e loro componenti che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’Ordinamento Federale, hanno l’obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma Federale e degli organismi internazionali a cui la FIGC è affiliata”. Il secondo comma della richiamata disposizione chiariva altresì che tali soggetti, “in ragione della loro appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento dalla FIGC […] nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività Federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico”. In senso analogo l’art. 1, comma 5, del CGS vigente all’epoca dei fatti, stabiliva che erano “tenuti all’osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche […] coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una Società o comunque rilevante per l’Ordinamento Federale”. Alla luce del chiaro tenore letterale delle prefate disposizioni alcun dubbio sussiste circa la soggezione dei deferiti alle norme federali e alla giurisdizione della giustizia Federale, poiché l’attività di componente del Collegio arbitrale della Lega Pro assume evidentemente rilievo nell’ambito dell’Ordinamento della FIGC. In quanto appartenenti all’elenco dei componenti del Collegio arbitrale della Lega Pro quest’ultimi avevano un legame stabile con la Lega la cui attività e funzionamento è espressamente disciplinato dall’art. 9 dello Statuto, all’epoca vigente, che stabilisce la loro istituzione, l’organizzazione, le funzioni attribuite (organizzazione dell’attività agonistica mediante i campionati delle diverse categorie, la stipula degli accordi di lavoro e la predisposizione dei relativi contratti tipo). Tra l’altro l’appartenenza della lega all’Ordinamento Federale sembra confermata dal comma 11 dell’art. 34 sempre dello Statuto all’epoca vigente in base alla quale “il Presidente Federale può promuovere di fronte alla Corte di Giustizia Federale eccezione di legittimità o conflitto di attribuzione contro qualsiasi norma regolamentare, atto o fatto posto in essere da una delle Leghe, dall’AIA o da una delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, per violazione del presente Statuto, dello Statuto o degli indirizzi del CONI o della legislazione vigente. La stessa potestà compete al Presidente di ciascuna lega e ai Presidenti dell’AIA e delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche contro norme, atti o fatti posti in essere da organi federali o da altra Lega o associazione”. Anche, le NOIF chiariscono all’art. 24, che “le leghe operano secondo le disposizioni ed i principi direttivi stabiliti nelle presenti norme organizzative interne e ad essi confermano la rispettiva autonomia normativa ed organizzativa”. Ne consegue, dunque, che non è dubitale la sottoposizione dei componenti del Collegio arbitrale istituito presso la Lega pro alla giustizia Federale. Ma vi è di più. Nel caso di specie sussiste altresì la giurisdizione di questo Tribunale, in quanto le condotte contestate concernono attività di diretta rilevanza sportiva e Federale. L’art. 91, primo comma, delle NOIF prevede espressamente che “l’inosservanza da parte ella Società nei confronti dei tesserati degli obblighi derivanti dalle norme regolamentari e da quelle contenute negli accordi collettive e nei contratti tipo, comporta il deferimento agli organi della giustizia sportiva per i relativi procedimenti disciplinari”. Il successivo art. 92 stabilisce che “i tesserati sono tenuti all’osservanza delle disposizioni emanate dalla F.I.G.C. e dalle rispettive Leghe, nonché delle prescrizioni dettate dalla Società di appartenenza. I calciatori “professionisti” e gli allenatori sono tenuti altresì all’ottemperanza degli accordi collettivi e di ogni legittima pattuizioni contenuta nei contratti individuali”. Parimenti infondata è l’eccezione di intervenuta prescrizione ai sensi dell’art. 32, comma 11, del Codice di Giustizia all’epoca vigente, in quanto la disposizione richiamata stabilisce esclusivamente il termine entro il quale concludere le indagini. Il mancato rispetto del predetto termine comporta l’inutilizzabilità degli atti, documenti e prove assunte successivamente, ma non determina la prescrizione. Il deferimento appare tuttavia infondato nel merito in quanto i fatti contestati non sembrano configurare alcun illecito disciplinare, anche alla luce di quanto emerge dalla pubblicazione del dispositivo del Tribunale di Firenze del 27.7.2016 con il quale il Giudice per le indagini preliminari ha assolto i deferiti dai reati a loro ascritti perché il fatto non sussiste. Alla luce della formula assolutoria, anche in ragione dell’assenza di ulteriori elementi indicati dalla Procura che ha fondato il proprio deferimento sugli atti acquisiti dalla Procura della Repubblica di Firenze, non si ravvedono motivi per discostarsi dalla valutazione del giudice ordinario. Tra l’altro non si può fare a meno di evidenziare che la decisione di non sospendere i giudizi arbitrali, che, secondo la Procura, costituirebbe la condotta disciplinarmente illecita, è stata ritenuta legittima dal Tribunale di Firenze che con sentenza del 3.10.2014 ha rigettato l’impugnazione dei predetti Lodi. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare respinge il deferimento proposto e, per l’effetto, proscioglie i Sig.ri Prof. Avv. Paolo Fanfani, Avv. Marco Storti, Avv. Fabio Cazzola, Avv. Fabio Menichetti e Avv. Luigi Diani da ogni addebito.
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