F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014/TFN del 15 Settembre 2016 (18) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO DE MEIS (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società AC Rimini 1912 Srl), ANGELO PALMAS (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società AC Rimini 1912 Srl), Società AC RIMINI 1912 Srl – (nota n. 409/1236 pf15-16 SP/blp dell’8.7.2016). (19) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO DE MEIS (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società AC Rimini 1912 Srl), ANGELO PALMAS (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società AC Rimini 1912 Srl), Società AC RIMINI 1912 Srl – (nota n. 411/1237 pf15-16 SP/blp dell’8.7.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014/TFN del 15 Settembre 2016 (18) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO DE MEIS (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società AC Rimini 1912 Srl), ANGELO PALMAS (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società AC Rimini 1912 Srl), Società AC RIMINI 1912 Srl - (nota n. 409/1236 pf15-16 SP/blp dell’8.7.2016). (19) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO DE MEIS (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società AC Rimini 1912 Srl), ANGELO PALMAS (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società AC Rimini 1912 Srl), Società AC RIMINI 1912 Srl - (nota n. 411/1237 pf15-16 SP/blp dell’8.7.2016). Il deferimento Con separati provvedimenti dell’8 luglio 2016, il Procuratore Federale: visti gli atti dei procedimenti disciplinari n.ri 1236 e 1237 pf. 15-16, aventi a oggetto: “Segnalazione della Co.Vi.So.C. in ordine al mancato versamento da parte della Società AC Rimini 1912 Srl, alla data del 18 aprile 2016, degli emolumenti dovuti ai tesserati relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2015 e di gennaio e febbraio 2016 (n. 1236)"... nonché "delle ritenute IRPEF e contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2015 e di gennaio e febbraio 2016" (n. 1237); viste le rispettive comunicazioni di conclusione delle indagini, notificate in data 13 giugno 2016; ritenuto che i soggetti avvisati non hanno presentato memoria difensiva o memoria sostitutiva ex art. 32 ter, comma 4, del CGS; ritenuto che dalle risultanze probatorie acquisite è emerso che la AC Rimini 1912 Srl non ha depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 18 aprile 2016: - la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, per le mensilità di novembre e dicembre 2015, gennaio e febbraio 2016, adempimenti previsti dall’art. 85 delle NOIF, lettera C), Paragrafo VII); - la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai medesimi soggetti per le mensilità di novembre e dicembre 2015, gennaio e febbraio 2016, adempimento previsto dall'art. 85 delle NOIF, lettera C), Paragrafo VI); ritenuto che tali comportamenti integrano la responsabilità diretta della medesima Società ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei quali confronti o nei quali interessi era espletata l’attività sopra contestata; ritenuto altresì che l’art. 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafi VI e VII) delle NOIF, pone gli obblighi in esame anche a carico delle Società in modo diretto, determinando una responsabilità propria della Società; considerato che le condotte ascritte alla Società AC Rimini 1912 Srl SS nell’àmbito dei procedimenti n. 839 pf 15-16 e 840 pf 15-16 (C.U. n. 69/TFN del 18/04/2016) configurano l’ipotesi di recidiva prevista dall’art. 21, commi 1 e 2, del vigente CGS; ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: 1) il Sig. De Meis Fabrizio, Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Rimini 1912 Srl; 2) il Sig. Palmas Angelo, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Rimini 1912 Srl; per rispondere della violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafi VI e VII delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto entro il 18/04/2016, le ritenute IRPEF e i contributi INPS dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2015, gennaio e febbraio 2016; nonchè gli emolumenti dovuti ai medesimi per le mensilità di novembre e dicembre 2015, gennaio e febbraio 2016; e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; 3) la Società AC Rimini 1912 Srl: a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. De Meis Fabrizio, Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Rimini 1912 Srl, e dal Sig. Palmas Angelo, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Rimini 1912 Srl; b) per rispondere, a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafi VI e VII delle NOIF, per non aver corrisposto entro il 18 aprile 2016, le ritenute IRPEF e i contributi INPS dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2015, gennaio e febbraio 2016; nonchè gli emolumenti dovuti ai medesimi per le mensilità di novembre e dicembre 2015, gennaio e febbraio 2016; e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute, dei contributi e degli emolumenti sopra indicati; c) con l’applicazione della recidiva, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 2, del CGS, per quanto specificato nella parte motiva. Le memorie Nessuno dei deferiti ha depositato Memorie a discolpa. Il dibattimento La Procura Federale, previa richiesta di riunione per connessione dei due procedimenti rubricati in epigrafe, ha concluso chiedendo la declaratoria di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per il Sig. Fabrizio De Meis: mesi 6 (sei) di inibizione per le due violazioni, con l'aumento di ulteriori giorni 15 (quindici) di inibizione per la recidiva; per il Sig. Angelo Palmas: mesi 6 (sei) di inibizione per le due violazioni, con l'aumento di ulteriori giorni 15 (quindici) di inibizione per la recidiva; per la Società AC Rimini 1912 Srl: 4 (quattro) punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva in corso, oltre all’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00) per la contestata recidiva. Il difensore dei deferiti comparso in udienza, ha concluso chiedendo il proscioglimento dei propri rappresentati, in subordine l'irrogazione della sanzione minima. I motivi della decisione Il Tribunale dispone la riunione dei due procedimenti in epigrafe, chiesta dalla Procura Federale e non opposta dalla difesa, per motivi di connessione. Il deferimento è fondato per cui merita accoglimento. Risulta infatti dalle segnalazioni effettuate dalla Co.Vi.So.C., redatte anche a seguito dei report svolti dalla Società di revisione Deloitte & Touche Spa, che la Società AC Rimini 1912 Srl (e per essa i menzionati dirigenti) non ha tempestivamente onorato, omettendo di comunicare e documentare presso gli Organi preposti della FIGC entro il termine perentorio del 18.04.2016, i versamenti degli emolumenti dovuti ai suoi tesserati, dipendenti e collaboratori per le mensilità di novembre e dicembre 2015, gennaio e febbraio 2016; nonché delle ritenute Irpef e dei contributi Inps dovuti all'erario per i propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, per le medesime mensilità di novembre e dicembre 2015, gennaio e febbraio 2016. La violazione amministrativa, evincibile per tabulas, risulta pacificamente documentata in atti e la sua effettiva contezza viene ribadita dalla circostanza che i deferiti non hanno addotto concludenti difese a discolpa, confermando l'inesistenza di motivazioni scriminanti e la congruità del rilievo amministrativo svolto dalla Procura Federale e degli Organi accertatori. Il perpetrato comportamento merita quindi sanzione essendosi realizzato attraverso la condotta omissiva formale e sostanziale ascritta in seno al deferimento, contravvenendo in tal senso al precetto normativo contestato dalla Procura Federale. Traslando all'interno dell'ordinamento federale il descritto contegno, per i dirigenti è prevista la sanzione ex art. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafi VI e VII delle NOIF, con il chiesto aumento per la contestata recidiva; mentre per la Società AC Rimini 1912 Srl è prevista la responsabilità diretta della Società ex art. 4 comma 1, del CGS e la responsabilità ex art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafi VI e VII; tutte le sanzioni comminate dovranno essere aggravate mediante l'applicazione della contestata recidiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, co. 1 e 2 del CGS, in quanto la condotta ascritta ai deferiti risulta essere stata già sanzionata a cura di questo TFN, con C.U. n. 69/TFN del 18/04/2016. Le relative sanzioni risultano trascritte nel Dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare delibera di infliggere: per il Sig. Fabrizio De Meis: mesi 6 (sei) di inibizione per entrambe violazioni riunite, più giorni 15 (quindici) di inibizione per la recidiva; per il Sig. Angelo Palmas: mesi 6 (sei) di inibizione per entrambe violazioni riunite, più giorni 15 (quindici) di inibizione per la recidiva. per la Società AC Rimini 1912 Srl: 4 (quattro) punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva in corso, per entrambe le violazioni riunite, oltre all’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00) per la recidiva.
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