F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014/TFN del 15 Settembre 2016 (20) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ZHU XIAODONG (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società AC Pavia Srl), ZHENG LUNA (Procuratore speciale e Legale rappresentante p.t. della Società AC Pavia Srl), Società AC PAVIA Srl – (nota n. 436/1247 pf15-16 SP/blp dell’8.7.2016). (21) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ZHU XIAODONG (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società AC Pavia 8 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare – SS 2016-2017 Srl), ZHENG LUNA (Procuratore speciale e Legale rappresentante p.t. della Società AC Pavia Srl), Società AC PAVIA Srl – (nota n. 431/1248 pf15-16 SP/blp dell’8.7.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014/TFN del 15 Settembre 2016 (20) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ZHU XIAODONG (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società AC Pavia Srl), ZHENG LUNA (Procuratore speciale e Legale rappresentante p.t. della Società AC Pavia Srl), Società AC PAVIA Srl - (nota n. 436/1247 pf15-16 SP/blp dell’8.7.2016). (21) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ZHU XIAODONG (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società AC Pavia 8 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare - SS 2016-2017 Srl), ZHENG LUNA (Procuratore speciale e Legale rappresentante p.t. della Società AC Pavia Srl), Società AC PAVIA Srl - (nota n. 431/1248 pf15-16 SP/blp dell’8.7.2016). Il deferimento Con provvedimento prot. 436/1247pf15-16/SP/blp in data 8 luglio 2016, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare: 1) il Sig. Zhu Xiaodong, Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Pavia Srl; 2) il Sig. Zheng Luna, Procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Pavia Srl: per rispondere della violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo VII) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2016, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; 3) la Società AC Pavia Srl: a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Zhu Xiaodong, Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Pavia Srl, e dal Sig. Zheng Luna, Procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Pavia Srl, come sopra descritto; b) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo VII) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2016, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. Con altro provvedimento prot. 431/1248pf15-16/SP/blp in data 8 luglio 2016, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare: 1) il Sig. Zhu Xiaodong, Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Pavia Srl. 2) il Sig. Zheng Luna, Procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Pavia Srl: per rispondere della violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo VI) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2016, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di febbraio 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; 3) la Società AC Pavia Srl: a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Zhu Xiaodong, Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Pavia Srl, e dal Sig. Zheng Luna, Procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Pavia Srl, come sopra descritto; b) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo VI) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2016, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di febbraio 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. I Sig.ri Zhu Xiaodong, Zheng Luna e la Società AC Pavia Srl, non hanno fatto pervenire memorie difensive. Il patteggiamento Alla riunione odierna, in apertura di dibattimento, la Procura Federale e la Sig.ra Zheng Luna, tramite il proprio difensore, previa riunione dei due procedimenti prot. nn. 436/1247 pf15-16 SP/blp e 431/1248 pf15-16 SP/blp, hanno depositato accordo di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare ha emesso il seguente provvedimento: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, preliminarmente dispone la riunione dei procedimenti nn. 436/1247 pf15-16 SP/blp e 431/1248 pf15-16 SP/blp del 8.7.2016 per ragioni di connessione soggettiva; rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, la Sig.ra Zheng Luna, a mezzo del proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS [“pena base per la Sig.ra Zheng Luna, sanzione della inibizione per giorni 60 (sessanta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta), aumentata per la continuazione con la violazione contestata nel secondo deferimento a giorni 60 (sessanta);]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. Ribadito che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione. Rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta. Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. Il dibattimento Alla udienza dell’8 settembre 2016, la Procura Federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Zhu Xiaodong la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre) e per la Società AC Pavia Srl la sanzione della penalizzazione di 2 (due) punti, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Nessuno è comparso per i deferiti. Motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. Dalla documentazione in atti risulta che la Co.Vi.So.C., nella riunione del 9/5/2016, ha esaminato il memorandum riepilogativo della Deloitte & Touche Spa ed ha rilevato che la Società AC Pavia Srl non ha provveduto, nei termini di cui all’art. 85 lettera C), paragrafi VI) e VII) delle NOIF, a comunicare l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi INPS, relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2016 nonché per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2016, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di febbraio 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. Tale condotta causa la responsabilità del Sig. Zhu nonché della AC Pavia Srl. Il sodalizio sportivo deve essere sanzionato ai sensi sia dell’articolo 4, comma 1, del CGS in quanto “le Società rispondono direttamente dell’operato di chi le rappresenta”, sia dell’art. 10 comma 3 del CGS, che prevede una specifica sanzione ai danni della Società nel caso in cui non adempia “agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle Società professionistiche”. L’accertato compimento degli illeciti comporta l’applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti. Il dispositivo Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione della inibizione di giorni 60 (sessanta) per la Sig.ra Zheng Luna. Irroga altresì al Sig. Zhu Xiaodong la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre) ed alla Società AC Pavia Srl la sanzione della penalizzazione di 2 (due) punti, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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