F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014/TFN del 15 Settembre 2016 (11) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE MAGLIONE (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società AS Melfi Srl), FRANCESCO SAVERIO MAGLIONE (Vice Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società AS Melfi Srl), Società AS MELFI Srl – (nota n. 294/1235 pf15-16 SP/blp del 6.7.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014/TFN del 15 Settembre 2016 (11) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE MAGLIONE (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società AS Melfi Srl), FRANCESCO SAVERIO MAGLIONE (Vice Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società AS Melfi Srl), Società AS MELFI Srl - (nota n. 294/1235 pf15-16 SP/blp del 6.7.2016). Il deferimento Con provvedimento Prot. 294 /1235pf 15-16/SP/blp in data 6 luglio 2016, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare: 1) il Sig. Maglione Giuseppe, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Melfi Srl. 2) il Sig. Maglione Francesco Saverio, Vice Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Melfi Srl: per rispondere della violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo VII) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2016, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; 3) la Società AS Melfi Srl: a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Maglione Giuseppe, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Melfi Srl, e dal Sig. Maglione Francesco Saverio, Vice Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Melfi Srl, come sopra descritto; b) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo VII delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2016, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati; c) con l’applicazione della recidiva, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del CGS, per quanto specificato nella parte motiva. Il Sig. Maglione Giuseppe, in proprio e quale rappresentante della AS Melfi Srl, ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale evidenzia: - il Sig. Francesco Saverio Maglione, pur rivestendo la qualifica di vice presidente della Società non ha la rappresentanza legale della AS Melfi Srl. La Camera di Commercio di Potenza ha erroneamente attribuito al Sig. Francesco Saverio Maglione la rappresentanza legale della Società senza che quest’ultimo sia dotato dei relativi poteri. Con istanza in data 17/6/2016 la AS Melfi Srl ha chiesto alla Camera di Commercio di “rettificare la visura indicando il Sig. Giuseppe Maglione, quale unico legale rapp.te della Società in qualità di presidente, atteso che dalla stessa emerge erroneamente che anche l’Avv. Maglione Francesco Saverio, in qualità di vice presidente abbia la legale rappresentanza dell’AS Melfi”; - non sarebbe applicabile al caso di specie la recidiva ex art. 21 commi 1 e 2 CGS essendo stata precedentemente sanzionata la Società sportiva per il mancato deposito della fideiussione bancaria e non per la mancata comunicazione di cui all’art. 85 delle NOIF. Conclude chiedendo in via principale per il proscioglimento dei deferiti, in via subordinata affinché venga emessa la sanzione nel minimo di giustizia. Il Sig. Francesco Saverio maglione non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva. Il dibattimento Alla udienza dell’8 settembre 2016, la Procura Federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Maglione Giuseppe la sanzione della inibizione di mesi 2 (due) oltre giorni 15 (quindici) per la recidiva; per il Sig. Maglione Francesco Saverio la sanzione della inibizione di mesi 2 (due); e per la Società AS Melfi Srl la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto, da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all’ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00) per la recidiva. É comparso per il Sig. Giuseppe Maglione e per la Società l’Avv. Aita, il quale si è riportato alla memoria difensiva chiedendo l’accoglimento delle conclusioni ivi riportate. Sono altresì comparsi, per il Sig. Francesco Saverio Maglione, gli Avv.ti Chiacchio, Cozzone e Fiorillo, i quali in via preliminare hanno evidenziato l’impossibilità sia di depositare una memoria difensiva sia di spiegare ulteriori difese in udienza, non avendo, il deferito da loro rappresentato, ricevuto presso il domicilio eletto la notifica dell’atto di deferimento; hanno concluso per lo stralcio della posizione e la rimessione degli atti alla Procura Federale. Motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. Dalla documentazione in atti risulta che la Co.Vi.So.C., nella riunione del 9/5/2016, ha esaminato il memorandum riepilogativo della Deloitte & Touche Spa ed ha rilevato che la Società AS Melfi Srl non ha provveduto, nei termini di cui all’art. 85 lettera C), paragrafo VII) delle NOIF, a comunicare l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dei propri tesserati lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2016. Tale condotta causa la responsabilità dei Sigg.ri Maglione Giuseppe e Maglione Francesco Saverio nonché della AS Melfi Srl. In relazione all’asserito vizio di notifica contestato in udienza dai difensori del Sig. Francesco Saverio Maglione, va rilevato che l’art. 38, comma 8 CGS prevede che tutti gli atti previsti dal CGS “devono essere comunicati con le seguenti modalità, da considerarsi alternative tra loro”. La lettera b) del medesimo comma dell’art. 38 CGS prevede che la notifica possa avvenire “presso la Società di appartenenza al momento dell’instaurazione del procedimento.” Attesa tale facoltà, risulta del tutto legittimo la notifica dell’atto di deferimento presso la sede della Società in luogo del domicilio eletto. In relazione alla posizione del Sig. Francesco Saverio Maglione si precisa che il CdA del sodalizio sportivo, in data 13/8/2015 ha nominato il Sig. Francesco Saverio Vice Presidente conferendogli la “delega ai rapporti istituzionali con le Federazioni”. Tale nomina è stata confermata dall’assemblea dei soci, in data 21/10/2015. Non vi è dubbio alcuno, quindi, che il deferito avesse la rappresentanza della Società nei confronti della Federazione e, in tale qualità, avrebbe dovuto compiere quanto necessario al fine di non incorrere nella violazione contestata. Purtroppo nessun elemento probatorio è stato fornito in tal senso, né può essere attribuito alcun significato alla impossibilità del Sig. Francesco Saverio Maglio di operare sul c/c della Società attesa la mancata prova del deferito di aver invitato il soggetto autorizzato ad effettuare il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps. La AS Melfi Srl deve essere sanzionata ai sensi sia dell’articolo 4, comma 1, del CGS in quanto “le Società rispondono direttamente dell’operato di chi le rappresenta”, sia dell’art. 10, comma 3 del CGS, che prevede una specifica sanzione ai danni della Società nel caso in cui non adempia “agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle Società professionistiche”. Risulta inapplicabile al caso di specie l’istituto della recidiva, in quanto, l’art. 21 CGS prevede che i fatti oggetto della contestazione debbano avere la medesima natura e siano avvenuti nella stessa stagione sportiva. Non si ritiene che il mancato deposito della fidejussione per l’ammissione al campionato abbia la stessa natura dell’omesso versamento dei contributi INPS e delle ritenute IRPEF. L’accertato compimento degli illeciti comporta l’irrogazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti. Il dispositivo Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’irrogazione per il Sig. Maglione Giuseppe della sanzione della inibizione di mesi 2 (due); per il Sig. Maglione Francesco Saverio della sanzione della inibizione di mesi 2 (due) e per la Società AS Melfi Srl la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it