F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014/TFN del 15 Settembre 2016 (16) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI COLANTONIO (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Benevento Calcio Spa), Società BENEVENTO CALCIO Spa – (nota n. 446/1228 pf15- 16 SP/blp dell’8.7.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014/TFN del 15 Settembre 2016
(16) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI COLANTONIO (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Benevento Calcio Spa), Società BENEVENTO CALCIO Spa - (nota n. 446/1228 pf15- 16 SP/blp dell’8.7.2016).
Il deferimento Con provvedimento Prot. 446/1228 pf 15-16/SP/blp in data 8 luglio 2016, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare: - il Sig. Colantonio Luigi, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Benevento Calcio Spa: per rispondere della violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo VII) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2016, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. Il tutto con riferimento ai poteri e alle funzioni risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; - la Società Benevento Calcio Spa: per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Colantonio Luigi, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Benevento Calcio Spa come sopra descritto; - per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo VII) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2016, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati; - con l’applicazione della recidiva, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 2, del CGS, per quanto specificato nella parte motiva. Il Sig. Colantonio Luigi e la Società Benevento Calcio Spa, hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale evidenziano che: - la normativa federale (art. 85 delle NOIF) non recepisce quanto previsto dalle norme statali in relazione alla facoltà del sodalizio sportivo di chiedere la rateizzazione delle ritenute Irpef e dei contributi Inps; - “il Codice di Giustizia Sportivo persegue le Società di calcio solo in conseguenza del comportamento tenuto dai propri tesserati e mai prevede che una Società possa essere perseguita per responsabilità propria”; - non sarebbe applicabile al caso di specie la recidiva ex art. 21 commi 1 e 2 CGS essendo stata precedentemente sanzionata la Società sportiva per il mancato deposito della fideiussione bancaria e non per la mancata comunicazione di cui all’art. 85 delle NOIF. Conclude chiedendo il proscioglimento dagli addebiti contestati del Sig. Luigi Colantonio e della Benevento Calcio Spa. Il dibattimento Alla udienza dell’8 settembre 2016, la Procura Federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Colantonio Luigi la sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due) oltre a giorni 15 (quindici) per la recidiva e per la Società Benevento Calcio Spa la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00) per la recidiva. È altresì comparso il difensore dei deferiti, il quale si è riportato alla memoria difensiva chiedendo l’accoglimento delle conclusioni ivi riportate. Motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. Dalla documentazione in atti risulta che la Co.Vi.So.C., nella riunione del 9/5/2016, ha esaminato il memorandum riepilogativo della Deloitte & Touche Spa ed ha rilevato che la Società Benevento Calcio Spa non ha provveduto, nei termini di cui all’art. 85 lettera C), paragrafo VII) delle NOIF, a comunicare l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dei propri tesserati lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2016. Tale condotta causa la responsabilità del Sig. Luigi Colantonio e del Benevento Calcio Spa Il Benevento Calcio Spa deve essere sanzionato ai sensi sia dell’articolo 4, comma 1, del CGS in quanto “le Società rispondono direttamente dell’operato di chi le rappresenta”, sia dell’art. 10 comma 3 del CGS, che prevede una specifica sanzione ai danni della Società nel caso in cui non adempia “agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle Società professionistiche”. Non può trovare accoglimento l’assunto della difesa secondo cui la normativa statale consentirebbe la rateizzazione dei pagamenti, in quanto l’art. 85, lett. c, comma 7, prevede espressamente l’obbligo per le Società di documentare alla FIGC – Co.Vi.So.C., l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, secondo la tempistica ivi meglio precisata. Risulta inapplicabile al caso di specie l’istituto della recidiva, in quanto, l’art. 21 CGS prevede che i fatti oggetto della contestazione debbano avere la medesima natura e siano avvenuti nella stessa stagione sportiva. Non si ritiene che il mancato deposito della fidejussione per l’ammissione al campionato abbia la stessa natura dell’omesso versamento dei contributi INPS e delle ritenute IRPEF. L’accertato compimento degli illeciti comporta l’irrogazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti. Il dispositivo Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’irrogazione per il Sig. Colantonio Luigi della sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due) e per la Società Benevento Calcio Spa la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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