F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018/TFN del 27 Settembre 2016 15) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO DI TRIA (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Matera Calcio ora Matera Calcio Srl) – (nota n. 263/138 pf15-16 SS/us del 6.7.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018/TFN del 27 Settembre 2016
15) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO DI TRIA (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Matera Calcio ora Matera Calcio Srl) - (nota n. 263/138 pf15-16 SS/us del 6.7.2016).
Il deferimento Con provvedimento del 6 luglio 2016, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il Signor Vincenzo Di Tria – nella sua qualità, all’epoca dei fatti (24.10.2012), di Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Matera Calcio (ora Matera Calcio Srl) per la violazione dell’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (testo previgente) ora trasfuso nell’art. 1 bis comma 1 del CGS (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva), in relazione al C.U. L.N.D. n. 1 dell’1.7.2012 (punto 14 – allenatori) stagione sportiva 2012/2013 per aver pattuito con il Sig. Domenico Di Corato, per la conduzione tecnica di allenatore in seconda della prima squadra partecipante al campionato di Serie D, un accordo economico pari a € 15.000,00 superiore al massimale di € 10.000,00 stabilito dall’accordo LND – AIAC indicato nel predetto C.U. L.N.D. n. 1 dell’1.7.2012. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, il deferito non presentava alcuna memoria difensiva. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, ed ha richiesto l’irrogazione nei confronti dei Signor Vincenzo Di Tria della sanzione dell’inibizione per mesi 3 (tre). Nessuno è comparso per il deferito. I motivi della decisione Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue: Il deferimento è fondato e trae spunto dall’attività d’indagine espletata dalla Procura Federale, nel corso del procedimento disciplinare n. 138 pf 15/16 avente ad oggetto “Violazione dei massimali stabiliti dall’accordo LND-AIAC in riferimento all’accordo economico sottoscritto per la stagione sportiva 2012/2013 tra la Società ASD Matera Calcio e l’allenatore Sig. Domenico Di Corato ed all’obbligo di deposito dello stesso accordo economico presso il Dipartimento Interregionale LND”. Le indagini svolte dalla Procura Federale si basano principalmente sull’accordo economico sottoscritto il 24.10.2012 dal Sig. Domenico Di Corato e dal Sig. Vincenzo Di Tria in qualità di Presidente della ASD Matera Calcio, e sulle dichiarazioni rese dal Sig. Di Corato nel corso della sua audizione tenutasi in data 20.6.2016 dinanzi al Collaboratore Federale avv. Giulio Di Domenico che nulla oppongono, senza alcun ragionevole dubbio, allo svolgimento dei fatti così come accertato dagli inconfutabili documenti scritti acquisiti, e che confermano il comportamento antiregolamentare posto in essere dal deferito. Dagli atti risulta che il Signor Di Tria, avendo pattuito con il Sig. Domenico Di Corato, durante la stagione sportiva 2012/2013, un accordo economico per la conduzione tecnica di allenatore in seconda, della prima squadra partecipante al campionato Serie D, pari a Euro 15.000,00 e di conseguenza superiore al massimale di € 10.000,00 stabilito dall’accordo LND – AIAC indicato nel C.U. L.N.D. n. 1 dell’1.7.2012, ha in effetti violato l’art. 1 bis comma 1 del CGS, in relazione al C.U. L.N.D. n. 1 dell’1.7.2012 (punto 14 – allenatori). Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare rileva che il Di Corato, nel corso della sua audizione, ha confermato lo svolgimento dei fatti ed ha ammesso quanto segue: “All’epoca dei fatti contestati ho sottoscritto un accordo economico tipo Società /allenatore con il Matera Calcio. Essendo tale incarico il primo ricevuto per la categoria Serie D non ero a conoscenza dei massimali e né tanto meno il Matera Calcio, nella persona del Presidente p.t., di fatto all’epoca Vincenzo Di Tria, mi aveva reso edotto degli stessi. Infatti, io mi sono sempre relazionato con il Signor Columella che era ed è ancor oggi il Patron di fatto del Matera Calcio. Pertanto l’accordo economico sottoscritto l’avevo preso con quest’ultimo il quale non mi ha evidenziato che vi erano dei massimali che non si potevano superare. Tale comportamento ritengo che sia stato in palese malafede atteso che per ricevere poi il compenso pattuito ho dovuto adire il collegio arbitrale, che mi ha dato ragione riducendomi il surplus al massimo previsto dall’accordo tipo e che a sua volta ha trasmesso gli atti alla Procura.”. In conclusione, in considerazione della documentazione prodotta, in particolare dall’accordo economico sottoscritto il 24.10.2012 dal Sig. Domenico Di Corato e dal Sig. Vincenzo Di Tria in qualità di Presidente della ASD Matera Calcio, e dalle dichiarazioni rese dal Sig. Di Corato nel corso della sua audizione tenutasi in data 20.6.2016 dinanzi al Collaboratore Federale avv. Giulio Di Domenico, che confermano i fatti posti alla base del presente deferimento, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Vincenzo Di Tria, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, irroga nei confronti del Signor Vincenzo Di Tria la sanzione dell’inibizione per mesi 3 (tre).
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