F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018/TFN del 27 Settembre 2016 (4) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURO ULIZIO (all’epoca dei fatti soggetto – socio occulto e direttore di fatto – della Società Pro Patria 1919 Srl), Società PRO PATRIA 1919 Srl – (nota n. 51/88 pf15-16 SP/blp del 1.7.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018/TFN del 27 Settembre 2016 (4) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURO ULIZIO (all’epoca dei fatti soggetto – socio occulto e direttore di fatto – della Società Pro Patria 1919 Srl), Società PRO PATRIA 1919 Srl - (nota n. 51/88 pf15-16 SP/blp del 1.7.2016). Il deferimento Con provvedimento del 1 luglio 2016, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, 1. Il Signor Mauro Ulizio – nella sua qualità, all’epoca dei fatti, di soggetto, ex art. 1 bis, comma 5, del CGS, della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl (socio occulto e direttore di fatto) per la violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS per avere effettuato scommesse sulla gara Cremonese – Pro Patria del 15-12-2014, nonché per aver agevolato le scommesse di soggetti non tesserati relativamente alla gara Albinoleffe – Pro Patria del 25.1.2015; 2. La Società Aurora Pro Patria 1919 Srl a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati a Ulizio Mauro ex art. 1 bis comma 5 del CGS. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, soltanto la deferita Aurora Pro Patria 1919 Srl presentava una memoria difensiva. Il dibattimento All’odierna riunione é comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l’irrogazione nei confronti dei Signor Mauro Ulizio della sanzione dell’inibizione di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei), e nei confronti della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00). I motivi della decisione Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue: Il deferimento è fondato e trae spunto dall’attività d’indagine espletata dalla Procura Federale nel corso del procedimento disciplinare n. 88pf15-16, avente ad oggetto: “Dichiarazioni rese dai Sigg. Ulizio Mauro, Marzocchi Emanuele e Pasquale Izzo, concernenti eventuali ulteriori responsabilità di tesserati rispetto a quelli già incolpati nell’ambito dei procedimenti n. 859pf14-15 e 859BISpf14-15”. Le indagini svolte dalla Procura Federale si basano principalmente sulle dichiarazioni rese, nel corso delle indagini, dai Sig.ri Mauro Ulizio, Gerolino Adolfo, Melillo Vincenzo, Carmine Signore, Marco Tosi, Andrea Ulizio, Raffaele Vacca, Pasquale Izzo e Emanuele Marzocchi. Le dichiarazioni rese dal Sig. Mauro Ulizio in sede di audizione presso la Procura Federale in data 29 luglio 2015 in relazione sia alla gara Cremonese - Pro Patria del 15.12.2014, valevole per il campionato Lega Pro Girone A 2014/2015, che alla gara Albinoleffe – Pro Patria del 25.01.2015, valevole per il campionato Lega Pro Girone A 2014/2015, rappresentano una vera e propria confessione e confermano, pertanto, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal deferito. Il deferito Sig. Ulizio infatti, riguardo la gara Cremonese - Pro Patria del 15.12.2014, valevole per il campionato Lega Pro Girone A 2014/2015, testualmente dichiarava: “Questa mia necessità di soldi mi indusse a proporre all'albanese di scommettere su una gara successiva, che alla fine individuai in Cremonese - Pro Patria. Parlai quindi con l'albanese rappresentandogli la possibilità che col mio intervento la Pro Patria avrebbe potuto lasciare partita vinta alla Cremonese. Lui si dimostrò favorevole ma mi disse che avrei dovuto io apprestare i capitali necessari alla scommessa. Consegnai quindi 20.000 euro all'albanese che li puntò in circuiti di cui non so dire esattamente. Ancor prima di dare i 20.000 euro avevo parlato con i calciatori della Pro Patria Melillo e Gerolino, dicendogli che avrebbero dovuto favorire la vittoria della Cremonese, ma questi, soprattutto perché molto impauriti, si rifiutarono. Parlai una prima volta ai due calciatori rappresentandogli i miei problemi con l'albanese. Questi si rifiutarono e dopo il secondo incontro ne parlarono con mio figlio Andrea. Ebbi uno scontro con mio figlio ed anche lui si dimostrò contrario dicendomi anzi che voleva andare via dalla Pro Patria e che io avrei dovuto dire al mister Tosi di non farlo giocare più. Nonostante il rifiuto di Melillo e Gerolino, consegnai ugualmente i 20.000 euro all'albanese per la scommessa, in quanto avevo grande influsso nelle decisioni dell'allenatore e speravo di fargli schierare una formazione destinata alla sconfitta. Così avvenne, in quanto convinsi mister Tosi a schierare una formazione molto sbilanciata in attacco. La scommessa andò bene ed io ho ricevetti in restituzione dall'albanese la somma di € 40.000, comprensiva dei 20.000 dati e della vincita realizzata. Inoltre avendo dato all'albanese un risultato sicuro, avevo definito con la vincita che lui aveva realizzato per proprio conto, ogni rapporto in ordine alla restituzione dei 120.000 euro, di talché non dovevo più nulla a lui”. Riguardo, invece, la gara Albinoleffe – Pro Patria del 25.01.2015 valevole per il campionato Lega Pro Girone A 2014/2015, lo stesso Signor Ulizio affermava: “Avevo comunque bisogno di altri capitali per condurre in porto il progetto di acquisizione della Pro Patria e questo mi determinò a scommettere anche sulle gare successive: Torres – Pro Patria; Pro Patria – Pavia e Albinoleffe – Pro Patria della stagione sportiva 2014-15. Per Albinoleffe – Pro Patria, scommessa data per Over 2.5, risultato non verificatosi, anche in questo caso il meccanismo era lo stesso, infatti su tale partita scommisero i serbi dietro mia indicazione, e poiché il risultato da me suggerito non si verificò, tramite il Di Lauro mi pervennero minacce allo scopo di indurmi a corrispondere loro le somme da questi investite per la scommessa non andata a buon fine. Ad ogni modo nonostante le minacce non ho mai provveduto a restituire alcunché”. Alla luce di quanto sopra detto risulta comprovato, ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Mauro Ulizio anche quale socio occulto della Società deferita (comprovata dall’enorme ascendente esercitato all’interno della Società nei confronti dei tesserati, in particolare dell’allenatore della squadra) con altrettanto evidente violazione dell’articolo 6, comma 1 del CGS e di conseguenza dell’articolo 6, comma 3 del CGS, che prevede una sanzione minima per i fatti contestati di anni 3 (tre) di inibizione e di € 25.000,00 di ammenda; di conseguenza, risulta acclarata la responsabilità della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al Signor Mauro Ulizio ex art. 1 bis comma 5 del CGS. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, reputa congrue in relazione ai fatti ed alle responsabilità accertate, le seguenti sanzioni: nei confronti Signor Mauro Ulizio l’inibizione per anni 3 (tre), e nei confronti della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl l’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).
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