F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018/TFN del 27 Settembre 2016 (7) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO AMATO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Due Torri), Società ASD DUE TORRI – (nota n. 90/961 pf15-16 DP/fda del 4.7.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018/TFN del 27 Settembre 2016 (7) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO AMATO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Due Torri), Società ASD DUE TORRI - (nota n. 90/961 pf15-16 DP/fda del 4.7.2016). Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare rilevato che: - la Procura Federale ha deferito il Signor Carlo Amato – nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Due Torri – per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell’art. 1 bis, comma 1 CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 11 NOIF e dell’art. 8, commi 9 e 10 CGS, nonché la stessa Società a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 CGS; - la C.A.E. presso la LND, in accoglimento del ricorso presentato dal Signor Giuseppe Toscano, all’epoca del fatto calciatore presso la Società ASD Due Torri, con decisione pubblicata con C.U. 122/CAE, del 24.09.2015, ha fatto obbligo alla Società medesima di pagare al ricorrente la complessiva somma di € 4.400,00, a vario titolo dovuta; - il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche – rigettava il reclamo presentato dalla Società ASD Due Torri avverso la decisione di cui al C.U. 122/CAE, con decisione pubblicata con C.U. n. 8/T.F.N. – Sezione Vertenze Economiche del 27.11.2015, comunicata alla Società mediante lettera raccomandata ricevuta il 21.12.2015; - la Società ASD Due Torri in data 16.9.2016 notificava presso questa Sezione Disciplinare, a mezzo pec memoria difensiva ai sensi dell’art. 30 comma 10 CGS alla quale veniva allegata (sub 1), copia di liberatoria datata 03.01.2016 sottoscritta dal Signor Giuseppe Toscano attestante l’avvenuto pagamento in suo favore della somma accertata in via definitiva con provvedimento del T.F.N. – Sezione Vertenze Economiche del 27.11.2015, comunicata alla Società in data 21.12.2015; - il pagamento dell’importo dovuto risulterebbe, pertanto, alla luce di tale liberatoria, essere stato effettuato nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell’Organo di Appello ai sensi dell’art. 94 ter, comma 11 NOIF; Considerato, tuttavia, che: - la Società ASD Due Torri ha omesso di comunicare l’intervenuto adempimento agli Organi della giustizia federale procedenti fino alla presentazione della memoria di cui sopra e, in particolare, nulla ha dedotto dopo aver ricevuto la comunicazione di conclusione delle indagini della Procura Federale datata 02.05.2016, né dopo aver ricevuto l’atto di deferimento datato 04.07.2016; - trattandosi di ammontare superiore ai 3.000,00 euro ai sensi dell’art. 49, c. 1 d.lgs n. 231/2007 il pagamento non può essere avvenuto con denaro contante ed altresì non risultano prodotti in atti attestati di pagamento comprovanti con certezza la data del trasferimento di denaro, sicché la semplice annotazione della data apposta in calce al documento non è sufficiente a comprovare la risalenza del pagamento in presenza di allegazioni fattuali che depongono in senso contrario; - alla riunione odierna la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento, con irrogazione al Signor Amato della sanzione della inibizione di mesi 6 (sei) ed alla Società ASD Due Torri della sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza, stagione sportiva 2016-2017, nonché l’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00); Ritenuto fondato il deferimento e valutata la liberatoria in atti tardivamente prodotta nonché inidonea, per le motivazioni sopra esposte, a comprovare l’avvenuto pagamento nei termini sanciti dall’art. 94 ter comma 11 NOIF; Considerato che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS; P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al Signor Carlo Amato, nella qualità di cui sopra, l’inibizione di mesi 6 (sei) ed alla Società ASD Due Torri la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della prima squadra, stagione sportiva 2016/2017.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it