F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018/TFN del 27 Settembre 2016 (51) – RICORSO EX ART. 43BIS DELLA SOCIETÀ ASD OLIMPIA JUVENTUS FALCONARA, AVVERSO LA NON AMMISSIONE DELLA SOCIETÀ AL CAMPIONATO REGIONALE DI 2ª CATEGORIA DEL COMITATO REGIONALE MARCHE.

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018/TFN del 27 Settembre 2016 (51) – RICORSO EX ART. 43BIS DELLA SOCIETÀ ASD OLIMPIA JUVENTUS FALCONARA, AVVERSO LA NON AMMISSIONE DELLA SOCIETÀ AL CAMPIONATO REGIONALE DI 2ª CATEGORIA DEL COMITATO REGIONALE MARCHE. Visto il ricorso proposto dai Signori Veronese Stefano e Veronese Alessio, rispettivamente in qualità di Presidente e Segretario p.t. della ASD Olimpia Juventus Falconara per l’annullamento della delibera di non ammissione della Società ricorrente al campionato regionale di seconda categoria, stagione sportiva 2016/2017 emanata dalla Figc - LND – Comitato Regionale Marche e resa nota con C.U. n. 10 del 17 agosto 2016; Ascoltato all’udienza di discussione il difensore della Società ricorrente ed esaminate le sue controdeduzioni in ordine al problema sollevato d’ufficio da questo Tribunale del difetto di giurisdizione; Preso atto che la difesa del Comitato Regionale Marche - LND non ha preso posizione sul punto non depositando alcuno scritto difensivo al riguardo; Rilevato che nella particolare fattispecie risulta impugnata dinanzi a questo Tribunale una delibera emessa dal Comitato Regionale Marche - LND, con richiesta di annullamento della medesima, previa adozione di misure cautelari, nonché di accertamento del diritto della Società istante all’ammissione al campionato regionale di seconda categoria – stagione sportiva 2016/2017; Considerato in diritto. La Lega Nazionale Dilettanti non ha previsto nelle proprie Carte Federali (Statuto – Regolamenti) la competenza del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare; sicché, per l’impugnazione delle proprie delibere, non può che essere applicato l’art. 43 bis, 5° comma, che prevede tale giurisdizione per le componenti federali solo “ove previsto dai rispettivi Statuti e Regolamenti”. Con parere pubblicato dalla Corte Federale d’Appello in data 10 dicembre 2014, è stato chiarito che, giusto art. 43 bis del Codice di Giustizia Sportiva, non sussiste automatico adeguamento alla nuova normativa bensì occorre un espresso adeguamento, che in concreto sul punto non consta sia stato deliberato. Per le ragioni che precedono, deve declinarsi la giurisdizione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare sulla questione controversa poiché, in assenza di specifica disposizione normativa, la competenza non appartiene questo Organo giudicante. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dichiara il proprio difetto di giurisdizione e, per l’effetto, dichiara inammissibile il ricorso proposto dai Signori Veronese Stefano e Veronese Alessio, rispettivamente in qualità di Presidente e Segretario p.t. della ASD Olimpia Juventus Falconara, meglio in epigrafe descritto. Ordina incamerarsi le tasse reclamo.
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