F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018/TFN del 27 Settembre 2016 (6) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO CERRUTI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società US Agropoli), Società US AGROPOLI – (nota n. 97/720 pf15-16 DP/fda del 4.7.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018/TFN del 27 Settembre 2016 (6) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO CERRUTI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società US Agropoli), Società US AGROPOLI - (nota n. 97/720 pf15-16 DP/fda del 4.7.2016). Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che: - la Procura Federale ha deferito il Signor Domenico Cerruti – nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Società US Agropoli – per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell’art. 1 bis, comma 1 CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 13 NOIF e dell’art. 8, commi 9 e 10 CGS, nonché la stessa Società a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 CGS; - il Collegio Arbitrale presso la LND, in accoglimento del ricorso presentato dal Signor Mario Pietropinto, all’epoca del fatto allenatore della prima squadra della Società US Agropoli, con decisione pubblicata con C.U. n. 2 stagione sportiva 2015/2016, del 14.11.2015, ha fatto obbligo alla Società medesima di pagare al ricorrente la complessiva somma di € 8.135,00, a vario titolo dovuta; - la Società US Agropoli non ha ottemperato alla decisione nel termine di gg. 30 dalla comunicazione della stessa, avvenuta mediante lettera raccomandata del 16.12.2015, restituita al mittente per compiuta giacenza; - in sede di audizione del 24.06.2016 presso la Procura Federale, il Sig. Cerruti ha ammesso la responsabilità in ordine agli addebiti mossi; - alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento, con applicazione al Signor Cerruti della sanzione della inibizione di mesi sei ed alla Società US Agropoli della sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza, stagione sportiva 2016-2017, nonché l’ammenda di € 1.500,00; - è comparso alla riunione l’avv. Aita, il quale si è riportato alla memoria difensiva in atti insistendo per l’applicazione dell’istituto della continuazione, essendo stati i deferiti condannati da questa sezione disciplinare con decisione pubblicata con C.U. n. 9/TFN del 29.07.2016 per la medesima infrazione commessa ai danni di altro allenatore della Società; in subordine, chiedendo un rinvio per connessione con altro procedimento disciplinare in trattazione presso la Corte federale d’Appello nell’odierna giornata; Ritenuta non meritevole di accoglimento l’istanza di rinvio in carenza di presupposti, non ravvisandosi alcuna connessione oggettiva tra i procedimenti pendenti indicati dal difensore, ed esclusa l’applicazione alla fattispecie dell’istituto della continuazione difettandone tanto il profilo oggettivo che quello soggettivo in presenza di obbligazioni assunte nei confronti di soggetti diversi, in momenti diversi e non essendovi in atti prova della necessaria unicità nella determinazione degli illeciti; Considerato che dalla versata documentazione risulta evidente e comprovata - ove anche tenuta nella dovuta considerazione l’ammissione di responsabilità da parte del Signor Cerruti ai sensi dell’art. 24 CGS - la responsabilità ascritta ai deferiti, ovvero del legale rappresentante della Società, cui è imputabile l’ascritta violazione, alla quale consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS; P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al Signor Domenico Cerruti, nella qualità di cui sopra, l’inibizione di mesi 6 (sei) ed alla Società US Agropoli la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della prima squadra, stagione sportiva 2016/2017.
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