F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 019/TFN del 04 Ottobre 2016 (38) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NOCERINO ANTONIO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato, in successione, per le Società US Città di Palermo, AC Milan Spa e Torino FC Spa), LEONARDI PIETRO (all’epoca dei fatti amministratore delegato dotato di poteri di rappresentanza della Società Parma FC Spa), CARPEGGIANI BRUNO, CARAVELLO DANILO, RISPOLI VINCENZO, BIA GIOVANNI, NARCISI VALERIANO (all’epoca dei fatti Agenti di calciatori iscritti nel registro della FIGC), STRASSER RODNEY (all’epoca dei fatti calciatore tesserato, in successione, per le Società AC Milan Spa, Genoa C&F Spa, US Lecce Spa, Parma FC Spa, Reggina Calcio Spa e AS Livorno Srl), CIPOLLINI RENATO (all’epoca dei fatti amministratore delegato dotato di poteri di rappresentanza della Società US Lecce Spa), MESBAH DJAMEL EDDINE (all’epoca dei fatti calciatore tesserato, in successione, per le Società US Lecce Spa, AC Milan Spa, Parma FC Spa, AS Livorno Srl e UC Sampdoria Spa), PIGLIACELLI MIRKO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato, in successione, per le Società Parma FC Spa, US Sassuolo Calcio Srl e Delfino Pescara 1936 Srl), ENOW SOLOMON (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Parma FC Spa), GIALLOMBARDO ANDREA (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Ascoli Calcio 1898 Spa), SCARFAGNA TIZIANO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato, in successione, per le Società SS Lazio Spa e Parma FC Spa), Società US Lecce Spa – (nota n. 1350/1071pf14-15/AM/SP/ma del 28.7.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 019/TFN del 04 Ottobre 2016 (38) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NOCERINO ANTONIO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato, in successione, per le Società US Città di Palermo, AC Milan Spa e Torino FC Spa), LEONARDI PIETRO (all’epoca dei fatti amministratore delegato dotato di poteri di rappresentanza della Società Parma FC Spa), CARPEGGIANI BRUNO, CARAVELLO DANILO, RISPOLI VINCENZO, BIA GIOVANNI, NARCISI VALERIANO (all’epoca dei fatti Agenti di calciatori iscritti nel registro della FIGC), STRASSER RODNEY (all’epoca dei fatti calciatore tesserato, in successione, per le Società AC Milan Spa, Genoa C&F Spa, US Lecce Spa, Parma FC Spa, Reggina Calcio Spa e AS Livorno Srl), CIPOLLINI RENATO (all’epoca dei fatti amministratore delegato dotato di poteri di rappresentanza della Società US Lecce Spa), MESBAH DJAMEL EDDINE (all’epoca dei fatti calciatore tesserato, in successione, per le Società US Lecce Spa, AC Milan Spa, Parma FC Spa, AS Livorno Srl e UC Sampdoria Spa), PIGLIACELLI MIRKO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato, in successione, per le Società Parma FC Spa, US Sassuolo Calcio Srl e Delfino Pescara 1936 Srl), ENOW SOLOMON (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Parma FC Spa), GIALLOMBARDO ANDREA (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Ascoli Calcio 1898 Spa), SCARFAGNA TIZIANO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato, in successione, per le Società SS Lazio Spa e Parma FC Spa), Società US Lecce Spa - (nota n. 1350/1071pf14-15/AM/SP/ma del 28.7.2016). Il deferimento Con provvedimento Prot 1350/1071pf14-15/AM/SP/ma in data 28 luglio 2016, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare: 1. Sig. Nocerino Antonio, all'epoca dei fatti calciatore tesserato, in successione, per la US Città di Palermo Spa, la AC Milan Spa e la Torino FC Spa; 2. Sig. Leonardi Pietro, all'epoca dei fatti amministratore delegato dotato di poteri di rappresentanza della Parma FC Spa; 3. Sig. Carpeggiani Bruno, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C.; 4. Sig. Strasser Rodney, all'epoca dei fatti calciatore tesserato, in successione, per la AC Milan Spa, la Genoa Cricket & Football Club Spa, la US Lecce Spa, la Parma FC Spa, la Reggina Calcio Spa e la AS Livorno Calcio Srl; 5. Sig. Cipollini Renato, all'epoca dei fatti amministratore delegato dotato di poteri di rappresentanza della US Lecce Spa; 6. Sig. Mesbah Djamel Eddine, all'epoca dei fatti calciatore tesserato, in successione, per la US Lecce Spa, la AC Milan Spa, la Parma FC Spa, la AS Livorno Calcio Srl e la UC Sampdoria Spa; 7. Sig. Caravello Danilo, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C.; 8. Sig. Pigliacelli Mirko, all'epoca dei fatti calciatore tesserato, in successione, per la Parma FC Spa, la US Sassuolo Calcio Srl e la Delfino Pescara 1936 Srl; 9. Sig. Rispoli Vincenzo, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C.; 10. Sig. Enow Solomon, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Parma FC Spa; 11. Sig. Giallombardo Andrea, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Ascoli Calcio 1898 Spa; 12. Sig. Bia Giovanni, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C.; 13. Sig. Scarfagna Tiziano, all'epoca dei fatti calciatore tesserato, in successione, per la S.S. Lazio Spa e la Parma FC Spa; 14. Sig. Narcisi Valeriano, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C.; 15. la Società US Lecce Spa, per rispondere: 1. - Sig. Nocerino Antonio, all'epoca dei fatti calciatore tesserato, in successione, per la US Città di Palermo Spa, la AC Milan Spa e la Torino FC Spa: - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Alessandro Moggi, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre lo stesso assisteva anche la AC Milan Spa, in forza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e Società del 31.8.2011, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Alessandro Moggi, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre l'Avv. Marco Sommella, che era collaboratore del Sig. Moggi "nella gestione professionale dei calciatori" secondo quanto riferito dallo stesso Sig. Nocerino, prestava la propria attività ai sensi del primo comma dell'art. 5 del medesimo Regolamento Agenti di Calciatori in favore della Torino FC Spa in virtù di formale incarico conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra tali calciatore e Società del 4.7.2014, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Alessandro Moggi, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre lo stesso assisteva anche la Parma FC Spa, in forza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e Società del 15.1.2015, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; 2. - Sig. Leonardi Pietro, all'epoca dei fatti amministratore delegato dotato di poteri di rappresentanza della Parma FC Spa: - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Alessandro Moggi senza conferire allo stesso formale mandato, nell'ambito del tesseramento e della stipulazione del contratto del 17.7.2010 tra la Società dallo stesso rappresentata ed il calciatore Sig. Gabriel Alejandro Paletta; - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Martin Ariel Guastadisegno, in assenza di formale mandato conferito, mentre lo stesso assisteva di anche il Sig. Gabriel Alejandro Paletta, in forza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la Parma FC Spa del 23.8.2012, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Bruno Carpeggiani, in forza di formale mandato conferito, mentre lo stesso assisteva di fatto di anche il Sig. Marco Marchionni nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la Parma FC Spa del 14.9.2012, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Bruno Carpeggiani, in forza di formale mandato conferito, mentre lo stesso assisteva di fatto di anche il Sig. Marco Marchionni nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la Parma FC Spa del 14.3.2013, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Bruno Carpeggiani, in forza di formale mandato conferito, mentre lo stesso assisteva di fatto di anche il Sig. Marco Marchionni nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la Parma FC Spa del 12.5.2014, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Andrea D'Amico, in forza di formale mandato conferito, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il Sig. Rodney Strasser, in assenza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la Parma FC Spa del 25.1.2013, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Alessandro Lucci, in forza di formale mandato conferito, mentre lo stesso ed il Sig. Alessandro Lelli, che del Sig. Lucci era "collaboratore" secondo quanto riferito dal Sig. Djamel Eddine Mesbah, prestavano la propria attività di agente in favore di tale calciatore, il primo in assenza di formale mandato conferito ed il secondo in forza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra la Parma FC Spa e l'appena citato atleta del 24.1.2013, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Danilo Caravello, in forza di formale mandato conferito, mentre lo stesso assisteva di anche il Sig. Mirko Pigliacelli, in assenza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la Parma FC Spa del 12.7.2012, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), dell'art. 22, comma 4, del Regolamento agenti in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Luca Pasqualin, agente di calciatori al quale la Società dallo stesso rappresentata aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con il calciatore Sig. Sebastian Giovinco in data 5.8.2010; - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Giovanni Bia, in assenza di formale mandato conferito, mentre lo stesso prestava la propria attività di agente in favore del Sig. Tiziano Scarfagna, nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Parma FC Spa dell'8.8.2013, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), dell'art. 22, comma 4, del Regolamento agenti in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Valeriano Narcisi, agente di calciatori al quale la Società dallo stesso rappresentata aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con il calciatore Sig. Vincenzo Richella in data 26.8.2013; 3. - Sig. Carpeggiani Bruno, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C.: - violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato senza formale mandato gli interessi del Sig. Marco Marchionni nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Parma FC Spa del 14.9.2012, nonostante la prestazione della propria opera nell'ambito del medesimo accordo anche in favore dell'appena citata Società, dalla quale aveva ricevuto mandato con validità dal 12.9.2012 al 30.9.2012; - violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato senza formale mandato gli interessi del Sig. Marco Marchionni nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Parma FC Spa del 14.3.2013, nonostante la prestazione della propria opera nell'ambito del medesimo accordo anche in favore dell'appena citata Società, dalla quale aveva ricevuto mandato con validità dall'8.3.2013 al 30.3.2013; - violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato senza formale mandato gli interessi del Sig. Marco Marchionni nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Parma FC Spa del 12.5.2014, nonostante la prestazione della propria opera nell'ambito del medesimo accordo anche in favore dell'appena citata Società, dalla quale aveva ricevuto mandato con validità dal 9.5.2014 al 15.6.2014; - violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato senza formale mandato gli interessi del Sig. Marco Marchionni nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la UC Sampdoria Spa del 27.8.2014, nonostante la prestazione della propria opera nell'ambito del medesimo accordo anche in favore dell'appena citata Società, dalla quale aveva ricevuto mandato con validità dal 25.8.2014 al 2.9.2014; 4. - Sig. Strasser Rodney, all'epoca dei fatti calciatore tesserato, in successione, per la AC Milan Spa, la Genoa Cricket & Football Club Spa, la US Lecce Spa, la Parma FC Spa, la Reggina Calcio Spa e la AS Livorno Calcio Srl: - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Andrea D'Amico senza conferire allo stesso formale mandato, nell'ambito della stipulazione del contratto del 19.7.2010 con la Società AC Milan Spa; - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Andrea D'Amico, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre il Sig. Luca Pasqualin prestava la propria attività di agente in favore della AC Milan Spa, in virtù di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto con tale Società del 19.7.2011, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; il Sig. Andrea D'Amico ed il Sig. Luca Pasqualin, infatti, sono entrambi soci della P.D.P. Srl, Società avente ad oggetto l'attività di agenti di calciatori alla quale entrambi conferiscono i proventi derivanti dalla loro attività; - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Andrea D'Amico senza conferire allo stesso formale mandato, nell'ambito della stipulazione del contratto del 19.7.2010 con la Società Genoa Cricket & Football Club Spa; - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Andrea D'Amico, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre il Sig. Luca Pasqualin prestava la propria attività di agente in favore della US Lecce Spa, in virtù di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto con tale Società del 19.7.2011, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; il Sig. Andrea D'Amico ed il Sig. Luca Pasqualin, infatti, sono entrambi soci della P.D.P. Srl, Società avente ad oggetto l'attività di agenti di calciatori alla quale entrambi conferiscono i proventi derivanti dalla loro attività; - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Andrea D'Amico, in assenza di formale mandato conferito, mentre lo stesso assisteva anche la Parma FC Spa, in forza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e Società del 25.1.2013, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Andrea D'Amico, in assenza di formale mandato conferito, mentre lo stesso assisteva anche la Genoa Cricket & Football Spa, in forza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e Società del 26.7.2013, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Andrea D'Amico senza conferire allo stesso formale mandato, nell'ambito della stipulazione del contratto del 21.8.2013 con la Società Reggina Calcio Spa; - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 3.1, del regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo in vigore dall’1.4.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Federico Pastorello senza conferire allo stesso formale mandato depositato presso la Commissione procuratori Sportivi della F.I.G.C., nell'ambito della stipulazione del contratto del 2.7.2015 con la Società Livorno Calcio Srl; 5. - Sig. Cipollini Renato, all'epoca dei fatti amministratore delegato dotato di poteri di rappresentanza della US Lecce Spa: - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Luca Pasqualin, in forza di formale mandato conferito, mentre il Sig. Andrea D'Amico prestava la propria attività di agente in favore del Sig. Rodney Strasser, in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra la US Lecce Spa e l'appena citato calciatore del 19.7.2011, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; il Sig. Andrea D'Amico ed il Sig. Luca Pasqualin, infatti, sono entrambi soci della P.D.P. Srl, Società avente ad oggetto l'attività di agenti di calciatori alla quale entrambi conferiscono i proventi derivanti dalla loro attività; 6. - Sig. Mesbah Djamel Eddine, all'epoca dei fatti calciatore tesserato, in successione, per la US Lecce Spa, la AC Milan Spa, la Parma FC Spa, la AS Livorno Calcio Srl e la UC Sampdoria Spa: - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale degli agenti Sig. Alessandro Lucci e Sig. Alessandro Lelli, il primo in assenza di formale mandato conferito ed il secondo in forza di formale mandato conferito, mentre lo stesso ed il Sig. Alessandro Lucci, di cui il Sig. Lelli era per giunta "collaboratore" secondo quanto riferito dal Sig. Djamel Eddine Mesbah, prestava la propria attività di agente in favore della AC Milan Spa, nell’ambito della stipulazione del contratto tra gli appena citati Società ed atleta del 18.1.2012, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), dell'art. 22, comma 4, del Regolamento agenti in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Alessandro Lelli, agente di calciatori al quale aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con il calciatore la AC Milan Spa in data 18.1.2012; - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale degli agenti Sig. Alessandro Lucci e Sig. Alessandro Lelli, il primo in assenza di formale mandato conferito ed il secondo in forza di formale mandato conferito, mentre lo stesso ed il Sig. Alessandro Lucci, di cui il Sig. Lelli era per giunta "collaboratore" secondo quanto riferito dal Sig. Djamel Eddine Mesbah, prestava la propria attività di agente in favore della Parma FC Spa, nell’ambito della stipulazione del contratto tra gli appena citati Società ed atleta del 24.1.2013, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), dell'art. 22, comma 4, del Regolamento agenti in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Alessandro Lelli, agente di calciatori al quale aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con il calciatore la Parma FC Spa in data 24.1.2013; - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Alessandro Lucci senza conferire allo stesso formale mandato, nell'ambito del tesseramento e della stipulazione del contratto del 29.1.2014 con la Società AS Livorno Calcio Spa; - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Alessandro Lucci, in assenza di formale mandato conferito, mentre lo stesso prestava la propria attività di agente in favore della UC Sampdoria Spa, nell’ambito della stipulazione del contratto con tale Società dell'1.8.2014, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; 7. - Sig. Caravello Danilo, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C.: - violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato senza formale mandato gli interessi del Sig. Mirko Pigliacelli nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Parma FC Spa del 12.7.2011, nonostante la prestazione della propria opera nell'ambito del medesimo accordo anche in favore dell'appena citata Società, dalla quale aveva ricevuto mandato con validità dall'1.7.2012 al 31.8.2012; - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), dell'art. 19, comma 2, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, nonché dell'art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 17.1.2014 tra la Parma FC Spa ed il Sig. Pigliacelli Mirko, calciatore dal quale aveva ricevuto mandato; - violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato senza formale mandato gli interessi del Sig. Mirko Pigliacelli nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la US Sassuolo Calcio Srl del 10.8.2012, nonostante la prestazione della propria opera nell'ambito del medesimo accordo anche in favore dell'appena citata Società, dalla quale aveva ricevuto mandato con validità dal 2.8.2012 al 31.8.2012; - violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, comma 1, e 19, comma 3, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per aver prestato la propria opera quale agente di calciatori in favore del Sig. Pigliacelli Mirko in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Società Delfino Pescara 1936 Srl dell'1.7.2013; - violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, comma 1, e 19, comma 3, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per aver prestato la propria opera quale agente di calciatori in favore del Sig. Andrea Giallombardo in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Società Parma FC Spa del 30.7.2013; 8. - Sig. Pigliacelli Mirko, all'epoca dei fatti calciatore tesserato, in successione, per la Parma FC Spa, la US Sassuolo Calcio Srl e la Delfino Pescara 1936 Srl: - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Danilo Caravello, in assenza di formale mandato conferito, mentre lo stesso prestava la propria attività di agente in favore della Parma FC Spa, nell’ambito della stipulazione del contratto con tale Società del 12.7.2012, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), dell'art. 22, comma 4, del Regolamento agenti in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Danilo Caravello, agente di calciatori al quale aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con il la Parma FC Spa in data 17.1.2014; - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Danilo Caravello, in assenza di formale mandato conferito, mentre lo stesso prestava la propria attività di agente in favore della US Sassuolo Calcio Srl, nell’ambito della stipulazione del contratto con tale Società del 10.8.2012, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Danilo Caravello senza conferire allo stesso formale mandato, nell'ambito del tesseramento e della stipulazione del contratto dell'1.7.2013 con la Società Delfino Pescara 1936 Srl; 9. - Sig. Rispoli Vincenzo, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C.: - violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, comma 1, e 19, comma 3, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per aver prestato la propria opera quale agente di calciatori in favore del Sig. Enow Solomon in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Società Parma FC Spa del 30.8.2012; 10. - Sig. Enow Solomon, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Parma FC Spa: - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Vincenzo Rispoli senza conferire allo stesso formale mandato, nell'ambito del tesseramento e della stipulazione del contratto del 30.8.2012 con la Società Parma FC Spa; 11. - Sig. Giallombardo Andrea, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Ascoli Calcio 1898 Spa: - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Danilo Caravello senza conferire allo stesso formale mandato, nell'ambito del tesseramento e della stipulazione del contratto del 30.7.2013 con la Società Parma Calcio Spa; 12. - Sig. Bia Giovanni, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C.: - violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato senza formale mandato gli interessi del Sig. Tiziano Scarfagna nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Parma FC Spa dell'8.8.2013, nonostante la prestazione della propria opera nell'ambito del medesimo accordo anche in favore dell'appena citata Società, dalla quale aveva ricevuto mandato con validità dal 5.8.2013 al 31.8.2013; - violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, comma 1, e 19, comma 3, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per aver prestato la propria opera quale agente di calciatori in favore del Sig. Tiziano Scarfagna in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Società Gavorrano Srl del 14.8.2013; 13. - Sig. Scarfagna Tiziano, all'epoca dei fatti calciatore tesserato, in successione, per la S.S. Lazio Spa e la Parma FC Spa: - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Giovanni Bia, in assenza di formale mandato conferito, mentre lo stesso prestava la propria attività di agente in favore della Parma FC Spa, nell’ambito della stipulazione del contratto con tale Società dell'8.8.2013, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Giovanni Bia senza conferire allo stesso formale mandato, nell'ambito della stipulazione del contratto del 14.8.2013 con la Società Gavorrano Srl; 14. - Sig. Narcisi Valeriano, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C.: - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), dell'art. 19, comma 2, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, nonché dell'art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 26.8.2013 tra il calciatore Sig. Vincenzo Richella e la Parma FC Spa, Società dalla quale aveva ricevuto mandato; 15. - Società US Lecce Spa. Le memorie difensive Il Sig. Mirko Pigliacelli, ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale evidenzia: - la violazione dell’art. 32 ter 4 c. in quanto il deferimento sarebbe stato notificato dalla Procura Federale oltre il termine previsto per esercitare l’azione disciplinare; - la impossibilità di applicare ad un calciatore una norma e una sanzione di un regolamento destinato ed indirizzato agli agenti dei calciatori; - l’applicabilità al caso di specie del c.d. “favor rei” attesa la attuale disciplina del regolamento agenti dei calciatori; - che il Sig. Caravello ed il Sig. Pigliacelli si conoscono da lungo tempo e la eventuale prestazione dell’agente nei confronti del calciatore sarebbe stata resa “a titolo amicale”; - la nullità del mandato che il Sassuolo Calcio conferì all’agente Caravello in quanto “non vidimato dalla segreteria, pertanto non depositato”; - la inapplicabilità dell’art. 1 c. 1 bis del CGS in quanto la condotta del Pigliacelli non contrasterebbe con l’ordinamento sportivo. Conclude chiedendo in via preliminare di dichiarare improcedibile, e pertanto estinto, il deferimento in quanto in contrasto con il termine previsto dall’art. 32 ter, 4 c. CGS; in via ulteriormente preliminare dichiarare inapplicabile il regolamento agenti in capo ad un calciatore; nel merito ed in via principale dichiarare il proscioglimento; in via subordinata l’applicazione della sanzione del minimo edittale. Il Sig. Danilo Caravello, ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale evidenzia: - la violazione dell’art. 32 ter 4 c. in quanto il deferimento sarebbe stato notificato dalla Procura Federale oltre il termine previsto per esercitare l’azione disciplinare; - l’applicabilità al caso di specie del c.d. “favor rei” attesa la attuale disciplina del regolamento agenti dei calciatori; - che il Sig. Caravello ed il Sig. Pigliacelli si conoscono da lungo tempo e la eventuale prestazione dell’agente nei confronti del calciatore sarebbe stata resa “a titolo amicale”. Nessun mandato avrebbe legato i due soggetti ed il Caravello non ha ricevuto alcuna somma da parte del giocatore; - in relazione al tesseramento del calciatore Giallombardo con il Parma FC Spa del 30/7/13, la assenza del mandato agente-calciatore e di alcuna prova di eventuale pagamento dalla Società al Sig. Caravello. Le dichiarazioni del Sig. Giallombardo confermano quanto enunciato dalla difesa dell’agente; - la inapplicabilità dell’art. 1 c. 1 bis del CGS in quanto la condotta del Caravello non contrasterebbe con l’ordinamento sportivo. Conclude chiedendo in via preliminare di dichiarare improcedibile, e pertanto estinto, il deferimento in quanto in contrasto con il termine previsto dall’art. 32 ter, 4 c. CGS; nel merito ed in via principale dichiarare il proscioglimento; in via subordinata l’applicazione della sanzione del minimo edittale. Il Sig. Andrea Giallombardo, ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale evidenzia: - la violazione dell’art. 32 ter 4 c. in quanto il deferimento sarebbe stato notificato dalla Procura Federale oltre il termine previsto per esercitare l’azione disciplinare; - la impossibilità di applicare ad un calciatore una norma e una sanzione di un regolamento destinato ed indirizzato agli agenti dei calciatori; - che il Sig. Caravello ed il Sig. Giallombardo si conoscono da lungo tempo ma che, comunque, il tesseramento tra il Giallombardo ed il Parma FC Spa non è stato “curato” dal Caravello atteso che Giallombardo non ha conferito alcuna somma all’agente; - la inapplicabilità dell’art. 1 c. 1 bis del CGS in quanto la condotta del Giallombardo non contrasterebbe con l’ordinamento sportivo. Conclude chiedendo in via preliminare di dichiarare improcedibile, e pertanto estinto, il deferimento in quanto in contrasto con il termine previsto dall’art. 32 ter, 4 c. CGS; in via ulteriormente preliminare dichiarare inapplicabile il regolamento agenti in capo ad un calciatore; nel merito ed in via principale dichiarare il proscioglimento; in via subordinata l’applicazione della sanzione del minimo edittale. Il Sig. Antonio Nocerino, ha fatto pervenire una memoria difensiva al fine di comunicare l’intervenuto accordo con la Procura Federale per la applicazione di sanzione concordata e ridotta da sottoporre all’attenzione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare nella udienza del 28 settembre 2016. Conclude chiedendo di dichiarare l’efficacia del suddetto accordo. Il Sig. Pietro Leonardi, ha fatto pervenire una memoria difensiva con la quale contesta in toto gli addebiti formulati dalla Procura Federale ma allo scopo di evitare l’alea del giudizio dichiara di avere in corso trattative con la Procura Federale volte ad un accordo per la applicazione di sanzione concordata e ridotta da sottoporre all’attenzione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare nella udienza del 28 settembre 2016. Conclude: “con ogni più ampia salvezza dei diritti di difesa” nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo con la Procura Federale. La Società US Lecce Spa, ha fatto pervenire una memoria difensiva con la quale evidenzia: - in via preliminare la intervenuta prescrizione dell’illecito contestato essendo i fatti alla base del deferimento circoscritti nell’ambito temporale della stagione sportiva 2011-2012 e prevedendo l’art. 18, 4 c. del CGS che “i diritti di natura economica si prescrivono al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati. In egual termine si prescrivono, in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 le infrazioni disciplinari comunque connesse ad irregolari pattuizioni economiche”; - che la fattispecie contestata è stata oggetto di una “sostanziale abolitio criminis e, pertanto, la deferita debba essere prosciolta”; - che, a tutto voler concedere, “non sono rinvenibili elementi atti a comprovare la concreta sussistenza di un conflitto di interessi” in quanto lo scarno materiale probatorio non prova, oltre ogni ragionevole dubbio, la violazione degli addebiti contestati; Conclude chiedendo il proscioglimento da ogni addebito; in subordine di comminare la sanzione dell’ammonizione. Il Sig. Renato Cipollini, ha fatto pervenire una memoria difensiva con la quale evidenzia: - in via preliminare la intervenuta prescrizione dell’illecito contestato essendo i fatti alla base del deferimento circoscritti nell’ambito temporale della stagione sportiva 2011-2012 e prevedendo l’art. 18, 4 c. del CGS che “i diritti di natura economica si prescrivono al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati. In egual termine si prescrivono, in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 le infrazioni disciplinari comunque connesse ad irregolari pattuizioni economiche”; - che la fattispecie contestata è stata oggetto di una “sostanziale abolitio criminis e, pertanto, il deferito debba essere prosciolto”; - che, a tutto voler concedere, “non sono rinvenibili elementi atti a comprovare la concreta sussistenza di un conflitto di interessi” in quanto lo scarno materiale probatorio non prova, oltre ogni ragionevole dubbio, la violazione degli addebiti contestati; Conclude chiedendo il proscioglimento da ogni addebito; in subordine di comminare la sanzione dell’inibizione. Il Sig. Giovanni Bia, ha fatto pervenire una memoria difensiva con la quale evidenzia: - di aver ricevuto nel 2010 da parte del Sig. Scarfagna un mandato federale con “scadenza biennale” e di aver chiamato il Sig. Preiti “due mesi prima della fine del campionato 2012- 2013” per segnalargli un “ragazzo interessante” ovvero il Sig. Tiziano Scarfagna, da tesserare a “parametro zero”; - di aver ricevuto all’inizio di agosto 2013 dal Parma Spa il mandato per il tesseramento di Scarfagna; - di non aver svolto nell’interesse di Scarfagna alcuna attività, né di aver resto nei confronti del giocatore alcun tipo di consulenza; - di contestare le dichiarazioni rese da Francesco Fatiga e riportate nel sito internet “Lazionews.eu”; - di aver curato esclusivamente gli interessi del Parma. Conclude chiedendo il rigetto da tutti gli addebiti contestati ed il conseguente proscioglimento. Il Sig. Bruno Carpeggiani, ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale evidenzia: - in via del tutto pregiudiziale l’incompetenza funzionale del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare in quanto ogni decisione in relazione alla posizione del Sig. Bruno Carpeggiani sarebbe di competenza della Commissione Procuratori Sportivi FGC; - sempre in via pregiudiziale, la inammissibilità/nullità/inesistenza dei fatti contestati, giacché non più previsti dalla vigente normativa federale; - la nullità e/o invalidità del deferimento per la violazione dei fondamentali diritti di difesa ex art. 111 della Costituzione, nonché per violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del CGS CONI. Negli atti del deferimento mancherebbero i documenti relativi alla audizione del Dott. Bruno Carpeggiani. - la insussistenza del conflitto di interessi attese le dichiarazioni rese dal Sig. Corrado Di Taranto e Pietro Leonardi; - la insussistenza di conflitto di interesse a danno del Dott. Carpeggiani attesa l’assenza di pagamento dei compensi da parte della fallita Parma FC Spa. Conclude chiedendo in via pregiudiziale “di accertare la propria incompetenza funzionale in favore della commissione Procuratori Sportivi della FIGC”; in via ulteriormente pregiudiziale di rigettare il deferimento poiché fondato su disposizioni abrogate; sempre in via pregiudiziale, di dichiarare la nullità del presente deferimento per violazione dei principi del processo sportivo; nel merito dichiarare il proscioglimento; in subordine di determinare la sanzione nei minimi previsti dalla normativa e dai precedenti. Il patteggiamento In data odierna, prima dello svolgimento dell’udienza, sono state presentate le istanze di applicazione di sanzione ex art. 23 CGS, concordate con la Procura Federale, per i seguenti deferiti: Nocerino Antonio, Leonardi Pietro, Strasser Rodney, Cipollini Renato, Caravello Danilo, Pigliacelli Mirko, Rispoli Vincenzo, Bia Giovanni, Narcisi Valerino e la Società US Lecce Spa. Sulle suddette richieste di applicazione della sanzione, il Tribunale ha pronunciato il seguente provvedimento: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Nocerino Antonio, Leonardi Pietro, Strasser Rodney, Cipollini Renato, Caravello Danilo, Pigliacelli Mirko, Rispoli Vincenzo, Bia Giovanni, Narcisi Valerino e la Società US Lecce Spa, a mezzo del proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS: [“- pena base per il Sig. Nocerino Antonio, sanzione della ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 6.000,00 (Euro seimila/00); - pena base per il Sig. Pietro Leonardi, sanzione della inibizione per giorni 90 (novanta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 60 (sessanta); - pena base per il Sig. Strasser Rodney, sanzione della ammenda di € 18.000,00 (Euro diciottomila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 12.000,00 (Euro dodicimila/00); - pena base per il Sig. Renato Cipollini, sanzione della inibizione per mesi 1 (uno), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 20 (venti); - pena base per il Sig. Danilo Caravello, sanzione della inibizione di giorni 75 (settantacinque), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 50 (cinquanta); - pena base per il Sig. Mirko Pigliacelli, sanzione della ammenda di € 10.500,00 (Euro diecimilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 7.000,00 (Euro settemila/00); - pena base per il Sig. Vincenzo Rispoli, sanzione della inibizione per mesi 1 (uno), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 20 (venti); - pena base per il Sig. Giovanni Bia, sanzione della inibizione per giorni 45 (quarantacinque), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 30 (trenta); - pena base per il Sig. Narcisi Valeriano, sanzione della inibizione per mesi 1 (uno), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 20 (venti); - pena base per la Società US Lecce Spa, sanzione della ammenda di € 6.300,00 (Euro seimilatrecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 4.200,00 (Euro quattromiladuecento/00);]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; ribadito che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione; rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. Il dibattimento Alla udienza del 28 settembre 2016, è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale si è riportato agli argomenti esposti nell’atto di deferimento ed ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, le seguenti sanzioni da irrogare ai deferiti: - Sig. Carpeggiani Bruno della sanzione della inibizione di mesi 2 (due); - Sig. Mesbah Djamel Eddine della sanzione della ammenda di € 14.000,00 (Euro quattordicimila/00); - Sig. Enow Solomon della sanzione della ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00); - Sig. Giallombardo Andrea della sanzione della ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00); - Sig. Scarfagna Tiziano della sanzione della ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00); È comparso per Carpeggiani, l’Avv. Luca Miranda, il quale si è riportato agli argomenti difensivi esposti nella memoria ritualmente depositata chiedendo l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. È comparso per il Sig. Mesbah l’Avv. Annalisa Roseti, la quale, in via preliminare si è associata alla contestazione della intervenuta prescrizione del procedimento in quanto avviato oltre il termine previsto dall’art. 32 ter, comma 4 CGS; nel merito ha dichiarato che il suo assistito è stato vittima di un accordo tra i Signori Lucci e Lelli; ha evidenziato che la norma sul conflitto di interessi prevista dal Regolamento Agenti FIGC, può sanzionare solo gli agenti dei calciatori e non questi ultimi. Ha concluso in via preliminare per la prescrizione del deferimento, nel merito per il proscioglimento e in via subordinata per l’irrogazione di una sanzione minima. Per il deferito Giallombardo, sono comparsi gli Avvocati Del Re e Casarola i quali si sono riportati agli argomenti difensivi esposti nella memoria ritualmente depositata chiedendo l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Nessuno è comparso per i Signori Solomon e Scarfagna. Motivi della decisione Il deferimento è improcedibile. L’art. 32 ter, comma 4 CGS prevede che “qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria, esercita l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all’incolpato o all’organo di giustizia competente, al Presidente Federale (…)”. Dalla documentazione in atti risulta che le comunicazioni di conclusione dell’indagine sono state notificate ai deferiti Solomon, Giallombardo, Scarfagna, Carpeggiani, Mesbah in un periodo di tempo compreso tra il 4 e il 9 maggio 2016 e che il deferimento è stato notificato nelle date comprese tra il 28 e il 29 luglio 2016 e pertanto successivamente al termine previsto dal citato art. 32 ter, comma 4 CGS. Atteso che l’art. 38, comma 6 GSS espressamente dichiara che “tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori”, si deve ritenere che la Procura Federale avrebbe dovuto esercitare l’azione disciplinare entro il termine previsto dal suddetto art. 32 ter comma 4 CGS. Tale indirizzo giurisprudenziale è stato peraltro confermato dal Collegio di Garanzia del CONI (Decisione n. 27 – 2016 – Prima Sezione), secondo cui “Nessun dubbio, può esservi, allora, circa la perentorietà di termini come innanzi stabiliti, anche considerando come gli stessi risultino essere in perfetta armonia con i principi generali della Giustizia Sportiva che prevedono, espressamente, la massima restrizione dei tempi per la risoluzione delle controversie sportive, dovendosi la giurisdizione armonizzare all’incalzare di qualificazioni, tornei, campionati, ecc...”. Alla luce di quanto sopra esposto, il deferimento deve ritenersi improcedibile. Il dispositivo Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - per il Sig. Nocerino Antonio, sanzione della ammenda di € 6.000,00 (Euro seimila/00); - per il Sig. Pietro Leonardi, sanzione della inibizione per giorni 60 (sessanta); - per il Sig. Strasser Rodney, sanzione della ammenda di € 12.000,00 (Euro dodicimila/00); - per il Sig. Renato Cipollini, sanzione della inibizione per giorni 20 (venti); - per il Sig. Danilo Caravello, sanzione della inibizione di giorni 50 (cinquanta); - per il Sig. Mirko Pigliacelli, sanzione della ammenda di € 7.000,00 (Euro settemila/00); - per il Sig. Vincenzo Rispoli, sanzione della inibizione per giorni 20 (venti); - per il Sig. Giovanni Bia, sanzione della inibizione per giorni 30 (trenta); - per il Sig. Narcisi Valeriano, sanzione della inibizione per giorni 20 (venti); - per la Società US Lecce Spa, sanzione della ammenda di € 4.200,00 (Euro quattromiladuecento/00). Dichiara improcedibile il deferimento nei confronti di Carpeggiani Bruno, Mesbah Djamel Eddine, Enow Solomon, Giallombardo Andrea, Scarfagna Tiziano.
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