F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 019/TFN del 04 Ottobre 2016 (37) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO MERLINI, DELL’AMICO LUCA, PARRETTI GIORGIO, DE FANTI ROBERTO, PRETE GIOVANNI, TATEO GIOVANNI, DAMIANI GIUSEPPE (all’epoca dei fatti Agenti di calciatori iscritti nel registro della FIGC), POTENZA FRANCESCO (all’epoca dei fatti calciatore svincolato), ANTONELLI STEFANO (all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante all’interno e nell’interesse dell’Ascoli Calcio 1898 Spa), BENIGNI ROBERTO (all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), COLLINA MASSIMO, BENIGNI SILVIA (all’epoca dei fatti consulenti amministrativi dotati di poteri di rappresentanza della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), MASINI SIMONE (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Lucchese Libertas), GAZZOLA MARCELLO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Calcio Catania Spa), FALCONIERI VITO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società FC Crotone Srl), TAIBI MASSIMO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Torino FC Spa) – (nota n. 1211/622 pf13-14AM/SP/ma del 26.07.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 019/TFN del 04 Ottobre 2016 (37) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO MERLINI, DELL’AMICO LUCA, PARRETTI GIORGIO, DE FANTI ROBERTO, PRETE GIOVANNI, TATEO GIOVANNI, DAMIANI GIUSEPPE (all’epoca dei fatti Agenti di calciatori iscritti nel registro della FIGC), POTENZA FRANCESCO (all’epoca dei fatti calciatore svincolato), ANTONELLI STEFANO (all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante all’interno e nell’interesse dell’Ascoli Calcio 1898 Spa), BENIGNI ROBERTO (all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), COLLINA MASSIMO, BENIGNI SILVIA (all’epoca dei fatti consulenti amministrativi dotati di poteri di rappresentanza della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), MASINI SIMONE (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Lucchese Libertas), GAZZOLA MARCELLO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Calcio Catania Spa), FALCONIERI VITO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società FC Crotone Srl), TAIBI MASSIMO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Torino FC Spa) - (nota n. 1211/622 pf13-14AM/SP/ma del 26.07.2016). Il deferimento Con atto del 26/7/2016 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale aggiunto hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: 1) Sig. Merlini Paolo, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C.; 2) Sig. Dell'Amico Luca, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C.; 3) Sig. Potenza Francesco, all'epoca dei fatti calciatore svincolato; 4) Sig. Antonelli Stefano, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante all'interno e nell'interesse della Ascoli Calcio 1898 Spa ai sensi dell'art. 1, comma 5, CGS nel testo vigente all'epoca dei fatti (oggi art. 1 bis, comma 5, CGS); 5) Sig. Parretti Giorgio, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C.; 6) Sig. Benigni Roberto, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Ascoli Calcio 1898 Spa; 7) Sig. De Fanti Roberto, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C.; 8) Sig. Collina Massimo, all'epoca dei fatti consulente amministrativo dotato di poteri di rappresentanza della Ascoli Calcio 1898 Spa; 9) Sig. Masini Simone, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la AS Lucchese Libertas; 10) Sig. Prete Giovanni, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C.; 11) Sig. Gazzola Marcello, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Calcio Catania Spa; 12) Sig. Tateo Giovanni, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C.; 13) Sig. Falconieri Vito, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la FC Crotone Srl; 14) Sig.ra Benigni Silvia, all'epoca dei fatti consulente amministrativo dotato di poteri di rappresentanza della Ascoli Calcio 1898 Spa; 15) Sig. Damiani Giuseppe, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C.; 16) Sig. Taibi Massimo, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Torino FC Spa; per rispondere: 1. - Sig. Merlini Paolo, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C.: - violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 10, comma 1, 12, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato senza formale mandato gli interessi del Sig. Francesco Potenza nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Ascoli Calcio 1898 Spa dell'1.7.2009, nonostante la prestazione della propria opera nell'ambito del medesimo accordo anche in favore dell'appena citata Società, dalla quale riceveva il compenso per l'attività prestata; 2. - Sig. Dell'Amico Luca, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C.: - violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 12, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato gli interessi del Sig. Francesco Potenza, in virtù di mandato conferitogli dall'atleta, nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Ascoli Calcio 1898 Spa dell'1.7.2009, nonostante la prestazione della propria opera nell'ambito del medesimo accordo anche in favore dell'appena citata Società, dalla quale riceveva il compenso per l'attività prestata per il tramite dell'agente di calciatori Sig. Merlini Paolo; - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), dell'art. 12, commi 1 e 2, del Regolamento agenti in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell'art. 93, comma 1, delle N.O.I.F, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 1.7.2009 tra la Ascoli Calcio 1898 Spa ed il calciatore Sig. Francesco Potenza, dal quale aveva ricevuto mandato; 3. - Sig. Potenza Francesco, all'epoca dei fatti calciatore svincolato: - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, 13, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale degli agenti Signori Merlini Paolo e Dell'Amico Luca, in forza di formale mandato rilasciato al primo ed in assenza di formale incarico del secondo, mentre gli stessi assistevano di fatto anche la Ascoli Calcio 1898 Spa, in assenza di mandato formalmente conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e Società dell'1.7.2009, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), dell'art. 13, comma 4, del Regolamento agenti in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Luca Dell'Amico, agente di calciatori al quale aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con la Società Ascoli Calcio 1898 Spa in data 1.7.2009; 4. - Sig. Antonelli Stefano, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante all'interno e nell'interesse della Ascoli Calcio 1898 Spa ai sensi dell'art. 1, comma 5, CGS nel testo vigente all'epoca dei fatti (oggi art. 1 bis, comma 5, CGS): - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, 13, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale degli agenti Sigg.ri Merlini Paolo e Dell'Amico Luca, in assenza di mandato formalmente conferito, mentre gli stessi rappresentavano anche il Sig. Francesco Potenza, in forza di formale mandato rilasciato al primo ed in assenza di formale incarico del secondo, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la Ascoli Calcio 1898 Spa dell'1.7.2009, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; 5. - Sig. Parretti Giorgio, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C.: - violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 10, comma 1, 12, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato gli interessi del Sig. Luca Belinghieri, in virtù di mandato conferitogli dall'atleta, nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Ascoli Calcio 1898 Spa del 19.3.2009, nonostante la prestazione della propria opera nell'ambito del medesimo accordo anche in favore dell'appena citata Società, dalla quale riceveva il compenso per l'attività prestata in favore della stessa ed anche per l'attività prestata in favore del calciatore con bonifici dei 7.10.2011, 30.11.2011 e 17.2.2012; 6. - Sig. Benigni Roberto, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Ascoli Calcio 1898 Spa: - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, 13, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Parretti Giorgio, in assenza di mandato formalmente conferito, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il Sig. Luca Belingheri, in forza di formale mandato rilasciato, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la Ascoli Calcio 1898 Spa del 19.3.2009, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; lo stesso agente, poi, riceveva dalla Ascoli Calcio 1898 Spa il compenso per l'attività prestata in favore della Società, nonchè anche per quella svolta in favore del calciatore, con bonifici dei 7.10.2011, 30.11.2011 e 17.2.2012; - violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 12, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera di agente di calciatori del Sig. De Fanti Roberto senza conferire allo stesso formale mandato, nell’ambito della stipulazione del contratto tra la Ascoli Calcio 1898 Spa ed il calciatore Sig. Mattila Sakari Mikael del 9.7.2009; - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, 13, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Prete Giovanni, in assenza di formale mandato rilasciato, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il Sig. Marcello Gazzola, anch'esso in assenza di mandato formalmente conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la Ascoli Calcio 1898 Spa, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; lo stesso agente, poi, riceveva dalla Ascoli Calcio 1898 Spa il compenso per l'attività prestata in favore della Società con bonifici dei 12.12.2011, 16.11.2011 e 17.2.2012; - violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, 13, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera dell'agente di calciatori Sig. Giovanni Prete, in assenza di conferimento di formale mandato, nell'ambito del contratto stipulato con il Sig. Vito Falconieri del 26.6.2009, mentre l’Agente Tateo Giovanni prestava attività di assistenza nell'ambito del medesimo contratto in favore dell'appena citato calciatore, in virtù di formale mandato rilasciatogli, così determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto entrambi gli agenti risultavano soci della Soccer Sport Srl; tale ultima Società, poi, riceveva dalla Ascoli Calcio 1898 Spa il pagamento per l'attività svolta con bonifici dei 12.12.2011, 16.11.2011 e 17.2.2012; - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, 13, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Giuseppe Damiani, in virtù di mandato formalmente conferito, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il Sig. Massimo Taibi, in assenza di formale mandato rilasciato, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la Ascoli Calcio 1898 Spa dell'11.7.2007, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; lo stesso agente, poi, riceveva dalla Ascoli Calcio 1898 Spa il compenso per l'attività prestata in favore della Società con bonifici dei 22.2.2010, 31.5.2010, 19.11.2010 e 20.2.2012; 7. - Sig. De Fanti Roberto, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C.: - violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e degli artt. 10, comma 1, e 12, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato quale agente di calciatori in favore della Ascoli Calcio 1898 Spa senza formale mandato nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale Società ed il calciatore Sig. Mattila Sakari Mikael del 9.7.2009; 8. - Sig. Collina Massimo, all'epoca dei fatti consulente amministrativo dotato di poteri di rappresentanza della Ascoli Calcio 1898 Spa: - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Roggi Moreno, in forza di formale mandato rilasciato, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il Sig. Simone Masini in assenza di mandato formalmente conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la Ascoli Calcio 1898 Spa del 25.7.2010, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), dell'art. 22, comma 4, del Regolamento agenti in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Moreno Roggi, agente di calciatori al quale la Società dallo stesso rappresentata aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con il calciatore Sig. Simone Masini in data 25.7.2010; - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Prete Giovanni, in assenza di formale mandato rilasciato, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il Sig. Marcello Gazzola, anch'esso in assenza di mandato formalmente conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la Ascoli Calcio 1898 Spa del 23.10.2010, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; lo stesso agente, poi, riceveva dalla Ascoli Calcio 1898 Spa il compenso per l'attività prestata in favore della Società con bonifici dei 12.12.2011, 16.11.2011 e 17.2.2012; - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto degli artt. 10, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Goulis Angelos, in assenza di formale mandato rilasciato, mentre lo stesso assisteva anche il Sig. Jan Hable, in virtù di formale mandato conferitogli, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la Ascoli Calcio 1989 Spa del 29.1.2010, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; 9. - Sig. Masini Simone, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la AS Lucchese Libertas: - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Roggi Moreno, senza il conferimento di formale mandato, mentre lo stesso assisteva la Ascoli Calcio 1898 Spa, in forza di formale mandato rilasciato, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e Società del 25.7.2010, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; 10. - Sig. Prete Giovanni, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C.: - violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 12, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché degli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato gli interessi del Sig. Marcello Gazzola, in assenza di conferimento di formale mandato, nell’ambito della stipulazione dei contratti tra tale calciatore e la Ascoli Calcio 1898 Spa dei 26.6.2009 e 23.10.2010, nonostante la prestazione della propria opera nell'ambito del medesimo accordo anche in favore dell'appena citata Società, ugualmente senza il conferimento di formale mandato, dalla quale riceveva il compenso per l'attività prestata in favore della stessa con bonifici dei 12.12.2011, 16.11.2011 e 17.2.2012; - violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 12, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonchè degli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per aver prestato la propria opera di agente, in assenza di conferimento di formale mandato, in favore della Ascoli Calcio 1898 Spa nell'ambito dei contratti tra tale Società ed il Sig. Vito Falconieri dei 26.6.2009 e 31.8.2012, mentre l’Agente Tateo Giovanni prestava attività di assistenza nell'ambito dei medesimi contratti in favore dell'appena citato calciatore, in forza di formali mandati conferitigli, così determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto entrambi gli agenti risultavano soci della Soccer Sport Srl; tale ultima Società, poi, riceveva dalla Ascoli Calcio 1898 Spa il pagamento per l'attività svolta con bonifici dei 12.12.2011, 16.11.2011 e 17.2.2012; 11. - Sig. Gazzola Marcello, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Calcio Catania Spa: - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, 13, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonchè dagli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Prete Giovanni, in assenza di formale mandato rilasciato, mentre lo stesso assisteva di fatto anche la Ascoli 1898 Spa, anch'essa in assenza di mandato formalmente conferito, nell'ambito della stipulazione dei contratti tra i citati calciatore e Società dei 26.6.2009 e 23.10.2010, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; lo stesso agente, poi, riceveva dalla Ascoli Calcio 1898 Spa il compenso per l'attività prestata in favore della Società con bonifici dei 12.12.2011, 16.11.2011 e 17.2.2012; 12. - Sig. Tateo Giovanni, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C.: - violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 12, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonchè degli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per aver prestato la propria opera di agente, in forza di formali mandati conferitigli, in favore del Sig. Vito Falconieri nell'ambito dei contratti tra tale calciatore e la Ascoli Calcio 1898 Spa dei 26.6.2009 e 31.8.2012, mentre l’Agente Prete Giovanni prestava attività di assistenza nell'ambito dei medesimi contratti, in assenza di conferimento di formale mandato, in favore dell'appena citata Società, così determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto entrambi gli agenti risultavano soci della Soccer Sport Srl; tale ultima Società, poi, riceveva dalla Ascoli Calcio 1898 Spa il pagamento per l'attività svolta con bonifici dei 12.12.2011, 16.11.2011 e 17.2.2012; 13. - Sig. Falconieri Vito, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la FC Crotone Srl: - violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 12, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché degli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera dell'agente di calciatori Sig. Giovanni Tateo, in forza di formali mandati conferitigli, nell'ambito dei contratti stipulati con la Ascoli Calcio 1898 Spa dei 26.6.2009 e 31.8.2012, mentre l’Agente Prete Giovanni prestava attività di assistenza nell'ambito dei medesimi contratti, in assenza di conferimento di formale mandato, in favore dell'appena citata Società, così determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto entrambi gli agenti risultavano soci della Soccer Sport Srl; tale ultima Società, poi, riceveva dalla Ascoli Calcio 1898 Spa il pagamento per l'attività svolta con bonifici dei 12.12.2011, 16.11.2011 e 17.2.2012; 14. - Sig.ra Benigni Silvia, all'epoca dei fatti consulente amministrativo dotato di poteri di rappresentanza della Ascoli Calcio 1898 Spa: - violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto disposto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalsa dell'opera dell'agente di calciatori Sig. Giovanni Prete, in assenza di conferimento di formale mandato, nell'ambito del contratto stipulato con il Sig. Vito Falconieri del 31.8.2012, mentre l’Agente Tateo Giovanni prestava attività di assistenza nell'ambito del medesimo contratto in favore dell'appena citato calciatore, in virtù di formale mandato rilasciatogli, così determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto entrambi gli agenti risultavano soci della Soccer Sport Srl; tale ultima Società, poi, riceveva dalla Ascoli Calcio 1898 Spa il pagamento per l'attività svolta con bonifici dei 12.12.2011, 16.11.2011 e 17.2.2012; 15. - Sig. Damiani Giuseppe, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C.: - violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 12, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato senza formale mandato gli interessi del Sig. Taibi Massimo nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Ascoli Calcio 1898 Spa dell'11.7.2007, nonostante la prestazione della propria opera nell'ambito del medesimo accordo anche in favore dell'appena citata Società, in virtù di mandato ritualmente conferito, e ricevendo da quest'ultima il compenso per l'attività prestata con bonifici dei 22.2.2010, 31.5.2010, 19.11.2010 e 20.2.2012; 16. - Sig. Taibi Massimo, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Torino FC Spa: - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 12, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Giuseppe Damiani, senza il conferimento di formale mandato, mentre lo stesso assisteva la Ascoli Calcio 1898 Spa, in forza di formale mandato rilasciato, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e Società dell'11.7.2007, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; l'agente, poi, riceveva il compenso per la propria opera con bonifici dei 22.2.2010, 31.5.2010, 19.11.2010 e 20.2.2012. Le memorie difensive Nei termini assegnati hanno fatto pervenire memoria difensiva i Sigg. Benigni Silvia, Taibi Massimo, Prete Giovanni, Parretti Giorgio, Gazzola Marcello, Potenza Francesco. Il patteggiamento In data odierna, prima dello svolgimento dell’udienza, sono state presentate le istanze di applicazione di sanzione ex art. 23 CGS, concordate con la Procura Federale, per i seguenti deferiti: Dell’Amico Luca, Masini Simone, Prete Giovanni, Tateo Giovanni, Taibi Massimo, Damiani Giuseppe. Sulle suddette richieste di applicazione della sanzione, il Tribunale ha pronunciato il seguente provvedimento: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Dell’Amico Luca, Masini Simone, Prete Giovanni, Tateo Giovanni, Taibi Massimo, Damiani Giuseppe, a mezzo del proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Dell’Amico Luca, sanzione della inibizione per mesi 1 (uno), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena base per il Sig. Masini Simone, sanzione della ammenda di € 7.500,00 (Euro settemilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 5.000,00 (Euro cinquemila/00); pena base per il Sig. Prete Giovanni, sanzione della inibizione per giorni 45 (quarantacinque), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 2017 30 (trenta); pena base per il Sig. Tateo Giovanni, sanzione della inibizione per mesi 1 (uno), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena base per il Sig. Taibi Massimo, sanzione della ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 6.000,00 (Euro seimila/00); pena base per il Sig. Damiani Giuseppe, sanzione della inibizione per mesi 1 (uno), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 20 (venti);]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; ribadito che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione; rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il dibattimento A questo punto, sono state discusse le posizioni degli altri deferiti che hanno ritenuto di non patteggiare. La Procura Federale ha concluso per l’integrale accoglimento del deferimento e per l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - Sig. Merlini Paolo, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della FIGC: mesi 1 (uno) di inibizione; - Sig. Potenza Francesco, all'epoca dei fatti calciatore svincolato: ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00); - Sig. Antonelli Stefano, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante all'interno e nell'interesse della Ascoli Calcio 1898 Spa ai sensi dell'art. 1, comma 5, CGS nel testo vigente all'epoca dei fatti (oggi art. 1 bis, comma 5, CGS): mesi 1 (uno) di inibizione; - Sig. Parretti Giorgio, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della FIGC: mesi 1 (uno) di inibizione; - Sig. Benigni Roberto, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Ascoli Calcio 1898 Spa: mesi 2 (due) e giorni 10 (dieci) di inibizione; - Sig. De Fanti Roberto, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della FIGC: mesi 1 (uno) di inibizione; - Sig. Collina Massimo, all'epoca dei fatti consulente amministrativo dotato di poteri di rappresentanza della Ascoli Calcio 1898 Spa: mesi 2 (due) di inibizione; - Sig. Gazzola Marcello, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Calcio Catania Spa: ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00); - Sig. Falconieri Vito, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la FC Crotone Srl: ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00); - Sig.ra Benigni Silvia, all'epoca dei fatti consulente amministrativo dotato di poteri di rappresentanza della Ascoli Calcio 1898 Spa: mesi 1 (uno) di inibizione; Le difese degli incolpati, invece, hanno chiesto il proscioglimento dei loro assistiti. Motivi della decisione Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in ordine ai deferimenti dei Signori: Merlini Paolo, Antonelli Stefano, Potenza Francesco relativamente al contratto stipulato il 1° luglio 2009 con quest’ultimo (deferimento, punti n. 1, 3, 4); Parretti Giorgio e Benigni Roberto relativamente al contratto stipulato il 19 marzo 2009 con il calciatore Luca Belingheri (deferimento, punti n. 5, 6); De Fanti Roberto e Benigni Roberto relativamente al contratto stipulato il 9 luglio 2009 con il calciatore Sig. Mattila Sakari Mikael (deferimento, punti n. 6, 7); Benigni Roberto e Gazzola Marcello relativamente al contratto di prestazione calcistica stipulato con quest’ultimo il 26 giugno 2009 (deferimento, punti n. 6, 11); Benigni Roberto, Falconieri Vito relativamente al contratto stipulato con quest’ultimo il 26 giugno 2009 (deferimento, punti n. 6, 13); Collina Massimo, relativamente al contratto stipulato il 29.1.2010 con il calciatore Jan Hable, (deferimento, punto n. 8); Benigni Roberto relativamente al contratto stipulato l’11 luglio 2009 con il calciatore Massimo Taibi (deferimento, punto n. 6); rilevato che gli illeciti disciplinari oggetto di contestazione si sono perfezionati con la stipulazione dei contratti di prestazione sportiva tra i calciatori e la Ascoli Calcio 1898 Spa intervenuta nelle stagioni sportive 2008/2009 e 2009/2010, tenuto conto del decorso sia del quadriennio, sia degli ulteriori due anni per effetto dell’interruzione conseguente all’apertura dell’inchiesta da parte della Procura Federale, ritiene intervenuta la prescrizione ai sensi dell’art. 25, comma 2, CGS. Collina Massimo, all'epoca dei fatti consulente amministrativo dotato di poteri di rappresentanza della Ascoli Calcio 1898 Spa, è stato deferito relativamente al contratto di prestazione sportiva stipulato il 25 luglio 2010 con il calciatore Simone Masini (deferimento, punto n. 8, lett. a). Risulta agli atti del giudizio che il Sig. Massimo Collina ha conferito al Sig. Moreno Roggi, agente, formale mandato per la stipulazione nell’interesse della Ascoli Calcio 1898 Spa del contratto con il calciatore Sig. Simone Masini, poi sottoscritto il 25 luglio 2010. Sennonché, dalle dichiarazioni rese dal Sig. Stefano Antonelli, all’epoca dei fatti svolgente attività rilevante all'interno e nell'interesse della Ascoli Calcio 1898 Spa (confermate dai Sigg. Pierluigi Di Santo e Giovanni Paolo De Matteis), è emerso che il medesimo agente Roggi nell’ambito delle trattative finalizzate al contratto in questione ha curato gli interessi del calciatore, ingenerando così una situazione di conflitto d’interessi. Ne consegue che delle violazioni disciplinari di cui al capo di imputazione dell’atto di deferimento contraddistinto dalla lettera a) si sia perpetrata quella ascritta al deferito ai sensi dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dall’art. 16, commi 1 ed 8, Regolamento Agenti vigente ratione temporis essendo munita, come detto, di riscontro probatorio. Avuto riguardo alle ulteriori violazioni disciplinari ascritte al deferito (violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva - art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti, in relazione a quanto previsto dagli artt. 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015), il Tribunale ritiene che le stesse non sussistano. Invero, le richiamate disposizioni regolamentari nel disciplinare i “Diritti e obblighi” (art. 19) e i “Divieti e conflitti di interessi” (art. 20, commi 2 e 9) operano espresso riferimento all’attività posta in essere dall’agente, senza contemplare alcun obbligo o dovere di diligenza in capo ad altri soggetti ai fini del preventivo accertamento del fatto che lo stesso agisca o meno, nel contempo, anche nell’interesse dell’altra parte contrattuale. In conclusione, le responsabilità disciplinari di cui trattasi non sono attribuibili in capo al Sig. Massimo Collina non avendo avuto il medesimo il ruolo di agente. Quanto alla contestata violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti), dell'art. 22, comma 4, del Regolamento agenti in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Moreno Roggi, agente di calciatori al quale la Società dallo stesso rappresentata aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con il calciatore Sig. Simone Masini in data 25.7.2010, l’omissione è imputabile al Sig. Collina, atteso che il contratto in esame, acquisito agli atti del presente procedimento, è carente di tale indicazione ed è stato sottoscritto per l’Ascoli Calcio 1898 Spa proprio dal Sig. Collina il quale, perciò, aveva il dovere di rilevare tale mancanza. Per quanto concerne il contratto stipulato tra l’Ascoli Calcio 1898 Spa e il calciatore Gazzola il 23.10.2010, al Sig. Collina viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8; 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Giovanni Prete, in assenza di formale mandato rilasciato, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il Sig. Marcello Gazzola, anch'esso in assenza di mandato formalmente conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la Ascoli Calcio 1898 Spa del 23.10.2010, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi. Questo Tribunale ritiene il Sig. Collina responsabile del contestato illecito disciplinare di cui al citato art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti), in relazione a quanto previsto dal citato art. 16, commi 1 ed 8, poiché dalle dichiarazioni rese in sede di audizione dal Sig. Antonelli (confermate in parte dalle quelle rese dal Sig. Giovanni Paolo De Matteis), nonché dai documentali acquisiti al presente procedimento sono emersi elementi sufficienti per dimostrare che per la sottoscrizione del contratto in esame la Società marchigiana si è avvalsa, benché in assenza di formale mandato, dell’agente Preti il quale di fatto ha assistito anche il calciatore contraente, ingenerando così una situazione di conflitto d’interessi. Quanto, invece, alla contestata violazione dell’art. 1, comma 1, CGS allora vigente, in relazione ai citati artt. 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, Reg. Agenti, tali norme operano espresso riferimento all’attività posta in essere dall’agente, senza contemplare alcun obbligo o dovere di diligenza in capo ad altri soggetti ai fini del preventivo accertamento del fatto che l’agente stesso agisca o meno, nel contempo, anche nell’interesse dell’altra parte contrattuale. In conclusione, le responsabilità disciplinari di cui trattasi non sono attribuibili in capo al Sig. Massimo Collina non avendo svolto il medesimo il ruolo di agente nella presente fattispecie. Gazzola Marcello è incolpato di essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Giovanni Prete, in assenza di formale mandato, mentre lo stesso assisteva di fatto anche l’Ascoli 1898 Spa, sempre in assenza di mandato formalmente conferito, in occasione della stipula del contratto tra il medesimo calciatore e Società intervenuta in data 23.10.2010, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi. Tenuto conto delle dichiarazioni rese in sede di audizione dal Sig. Antonelli e dal Sig. Giovanni Paolo De Matteis è emerso che il calciatore Gazzola si è avvalso dell’intervento del Sig. Giovanni Prete ai fini della stipula del contratto de quo concorrendo a porre in essere la situazione di conflitto d’interessi di cui all’art. 16, commi 1 ed 8, Reg. Agenti Calciatori. Falconieri Vito è stato deferito per essersi avvalso dell'opera dell'agente di calciatori Sig. Giovanni Tateo, in forza di formale mandato conferitogli, nell'ambito del contratto stipulato con la Ascoli Calcio 1898 Spa in data 31.8.2012, mentre l’Agente Prete Giovanni prestava attività di assistenza nell'ambito dello stesso contratto, in assenza di conferimento di formale mandato, in favore della citata Società, così determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto entrambi gli agenti risultavano soci della Soccer Sport Srl Dagli atti acquisiti e dalle dichiarazioni rese in sede di audizione da parte dei Sigg. Prete e Tateo è emerso che i due agenti Tateo e Prete sono soci della Soccer Sport Srl, Società operante nel settore calcistico-servizi procuratori sportivi, che entrambi hanno assistito quali agenti le parti ai fini della stipula del contratto di cui trattasi e che per la loro attività l’Ascoli Calcio 1898 Spa ha eseguito dei pagamenti in favore della Soccer Sport Srl Ne discende che con il suo comportamento, il Sig. Falconieri ha contribuito a realizzare la situazione di conflitto d’interessi sanzionata dall’art. 16, commi 1 ed 8, Reg. Agenti Calciatori all’epoca vigente. Quanto, invece, alla contestata responsabilità disciplinare ex art. 1, comma 1, CGS all’epoca vigente, in relazione ai menzionati artt. 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, Reg. Agenti di Calciatori in vigore ratione temporis, questo Collegio ritiene la stessa non sussistente atteso che trattasi di responsabilità configurabile soltanto in capo agli agenti e non anche in capo ad altri soggetti operanti nell’ambito dell’ordinamento federale onde, il Sig. Falconieri, calciatore, non può rispondere sotto il profilo disciplinare della violazione delle norme in esame; Benigni Silvia è chiamata a rispondere del conflitto di interessi che si è venuto a realizzare per essersi avvalsa dell'opera dell'agente di calciatori Sig. Giovanni Prete, in assenza di conferimento di formale mandato, nell'ambito del contratto stipulato con il calciatore Vito Falconieri in data 31.8.2012, mentre l’agente Giovanni Tateo, socio di Giovanni Prete, prestava attività di assistenza nell'ambito dello stesso contratto in favore dell'appena citato atleta, in virtù di formale mandato rilasciatogli. Le risultanze probatorie (dichiarazioni rese in sede di audizione da parte dei Sigg. Prete e Tateo e documenti acquisiti) depongono nel senso che i due agenti sono soci della Soccer Sport Srl, che entrambi hanno assistito nella loro qualità di agenti le parti ai fini della stipula del contratto di cui trattasi e che per la loro attività l’Ascoli Calcio 1898 Spa ha eseguito dei pagamenti in favore della Soccer Sport Srl Alla luce di quanto sopra, questo Collegio ritiene la Sig.ra Silvia Benigni responsabile della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti), in relazione a quanto disposto dal citato art. 16, commi 1 ed 8, Reg. Agenti Calciatori per essersi avvalsa di un agente di calciatori, socio di altro agente, pure presente nelle trattative in esame, dando luogo ad un conflitto d’interessi. Quanto, invece, alla contestata violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS in relazione agli artt. 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, non si ritiene attribuibile alcuna responsabilità alla Signora Benigni atteso che le norme in questione prescrivono obblighi e divieti specificamente agli agenti di calciatori onde solo costoro possono rispondere della loro violazione e non anche soggetti che hanno ruoli e qualifiche diverse nell’ordinamento federale come la Sig. Benigni, a quei tempi consulente amministrativo dotato di poteri di rappresentanza della Ascoli Calcio 1898 Spa. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, P.Q.M. Visto l’art. 23 CGS dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - per il Sig. Dell’Amico Luca, sanzione della inibizione giorni 20 (venti); - per il Sig. Masini Simone, sanzione della ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00); - per il Sig. Prete Giovanni, sanzione della inibizione per giorni 30 (trenta); - per il Sig. Tateo Giovanni, sanzione della inibizione per giorni 20 (venti); - per il Sig. Taibi Massimo, sanzione della ammenda di € 6.000,00 (Euro seimila/00); - per il Sig. Damiani Giuseppe, sanzione della inibizione per giorni 20 (venti). Visti gli artt. 25 e 26 Regolamento Agenti dei Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015 in combinato disposto con gli artt. 16 e 19 CGS, infligge le seguenti sanzioni: - mesi 2 (due) di inibizione nei confronti del Sig. Massimo Collina; - ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) nei confronti del Sig. Marcello Gazzola; - ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) nei confronti del Sig. Vito Falconieri; - mesi 1 (uno) di inibizione nei confronti della Sig.ra Silvia Benigni. Dichiara non sussistenti le responsabilità dei Sigg. Massimo Collina, Marcello Gazzola, Vito Falconieri, Silvia Benigni con riferimento alla contestata violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva - art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti, in relazione a quanto previsto dagli artt. 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015. Dichiara non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti dei Sigg. Paolo Merlini, Francesco Potenza, Stefano Antonelli, Giorgio Parretti, Roberto Benigni, Roberto De Fanti.
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