F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 020/TFN del 04 Ottobre 2016 (52) – IMPUGNAZIONE EX ART. 43BIS DEL SIG. PAOLO FRANCIA DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI LEGA PRO, CON CUI È STATA FISSATA L’ASSEMBLEA ELETTIVA DI LEGA PRO AL 12 SETTEMBRE 2016. (53) – IMPUGNAZIONE EX ART. 43BIS DEL SIG. ARCHIMEDE G. PITROLO DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI LEGA PRO, CON CUI È STATA FISSATA L’ASSEMBLEA ELETTIVA DI LEGA PRO AL 12 SETTEMBRE 2016. (54) – IMPUGNAZIONE EX ART. 43BIS DELLA SOCIETÀ AC RENATE 1947 SRL DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI LEGA PRO, CON CUI È STATA FISSATA L’ASSEMBLEA ELETTIVA DI LEGA PRO AL 12 SETTEMBRE 2016.

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 020/TFN del 04 Ottobre 2016 (52) – IMPUGNAZIONE EX ART. 43BIS DEL SIG. PAOLO FRANCIA DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI LEGA PRO, CON CUI È STATA FISSATA L’ASSEMBLEA ELETTIVA DI LEGA PRO AL 12 SETTEMBRE 2016. (53) – IMPUGNAZIONE EX ART. 43BIS DEL SIG. ARCHIMEDE G. PITROLO DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI LEGA PRO, CON CUI È STATA FISSATA L’ASSEMBLEA ELETTIVA DI LEGA PRO AL 12 SETTEMBRE 2016. (54) – IMPUGNAZIONE EX ART. 43BIS DELLA SOCIETÀ AC RENATE 1947 SRL DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI LEGA PRO, CON CUI È STATA FISSATA L’ASSEMBLEA ELETTIVA DI LEGA PRO AL 12 SETTEMBRE 2016. Con separati ricorsi notificati in data 8 Settembre 2016 i Signori Francia Paolo, Pitrolo Archimede e la Società AC Renate 1947 Srl hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione, della delibera del 22 Agosto 2016 del Consiglio Direttivo della Lega Pro nella parte in cui veniva convocata l’assemblea elettiva per il giorno 12 Settembre 2016, lamentandone l’illegittimità sotto diversi profili. Con provvedimento del 9 Settembre 2016, il Presidente di questa Sezione accoglieva l’istanza cautelare, fissando, per la discussione nel merito, l’udienza del 4 Ottobre 2016. In data 30 Settembre si è costituita in giudizio la Lega Italiana Calcio Professionistico (LEGA PRO) per il tramite del Prof. Avv. Guido Valori e dell’Avv. Chiara Faggi, presentando articolata memoria difensiva, dando atto, fra le altre cose, che avverso l’accoglimento dell’istanza cautelare è stato proposto gravame innanzi al Collegio di Garanzia dello Sporto ex art. 54 e ss. del Codice di Giustizia Sportiva del CONI e che il Consiglio Direttivo della Lega Pro, medio tempore, ha proceduto a disporre una nuova convocazione dell’assemblea elettiva per il prossimo 24 Ottobre e, nel merito eccependo la piena legittimità del proprio operato. In data 1 Ottobre è pervenuta memoria congiunta da parte dei ricorrenti, per il tramite dell’Avv. Cesare Di Cintio, con la quale, nell’insistere sui motivi di ricorso, si dà atto della circostanza che il Consiglio direttivo della Lega Pro, ha proceduto ad indire nuovamente le elezioni associative per la data del 24 Ottobre 2016, giusta convocazione dell’Assemblea elettiva disposta con comunicato ufficiale del 22 Settembre 2016. All’odierna riunione il Presidente ha disposto la riunione del procedimenti in questione, ed i legali delle parti hanno sostanzialmente ribadito le tesi evidenziate negli scritti difensivi; in particolare il legale dei ricorrenti ha insistito per la sopravvenuta carenza di interesse, mentre il legale della Lega Pro ha concluso per il rigetto dei ricorsi. Si è preso atto, inoltre, che il Collegio di Garanzia dello Sport con provvedimento del 3 Ottobre 20156 prot. 00523/16 ha dichiarato in parte inammissibile ed in parte improcedibile il gravame proposto dalla Lega Pro avverso l’ordinanza cautelare nonché si è preso atto dell’avvenuto deposito di un ulteriore ricorso ex art. 43 bis del Codice di Giustizia Sportiva FIGC avverso il nuovo provvedimento di indizione dell’assemblea associativa da parte del Sig. Pitrolo Archimede, come risulta dall’atto depositato dal legale della Lega Pro che ha prodotto in udienza la copia del ricorso. Al termine della discussione il Tribunale Federale Nazionale ritiene che i ricorsi debbano essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, tenuto conto della fissazione della nuova data dell’assemblea elettiva - sostitutiva della precedente oggetto di contestazione - disposta dal Consiglio Direttivo della Lega Pro nella riunione del 20 Settembre 2016, giusta comunicato del 22 Settembre 2016, con il quale, fra l’altro, l’Assemblea è stata convocata trentadue giorni prima della data della riunione, vale a dire il 24 Ottobre 2016. La nuova convocazione fa venire meno ogni interesse dei ricorrenti e dei resistenti ad una decisione nel merito dei ricorsi. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, previa riunione dei procedimenti n: 4932/52/TFN/PA, n: 4929/53/TFN/PA, n: 4920/54/TFN/PA, dichiara improcedibili i ricorsi presentati da Francia Paolo, AC Renate 1947 Srl e Pitrolo G. Archimede per sopravvenuta carenza di interesse. Ordina incamerarsi le tasse reclamo.
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